Sentenza n. 134/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1976 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 596, quarto
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
16 aprile 1973 dal pretore di Maddaloni nel procedimento di esecuzione
penale nei confronti di Cioffi Ferdinando, iscritta al n. 215 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 16 aprile 1973 il pretore di Maddaloni, nel
procedimento di revoca della grazia condizionata concessa a Cioffi
Ferdinando, il quale non aveva provveduto al versamento di L. 30.000
alla Cassa delle ammende entro il termine indicato nel provvedimento di
concessione del beneficio, ha sollevato questione di legittimità in
relazione agli artt. 3 e 87 della Costituzione, dell'art. 596, terzo
capoverso, c.p.p., che appunto prevede la revoca della grazia nel caso
di mancata verificazione delle condizioni ivi stabilite.
Al riguardo, il pretore osserva, anzitutto, che la norma impugnata
non consentirebbe accertamenti circa l'effettiva capacità economica
del graziato in relazione all'obbligo di pagamento impostogli e
porrebbe così, in contrasto con l'art. 3 Cost., una discriminazione
per motivi economici a danno dei soggetti meno abbienti, rendendo in
definitiva frustraneo il beneficio per il condannato povero che lo ha
ottenuto. (Nel caso, il graziato assumeva di versare in stato di
indigenza, perché disoccupato con famiglia composta dalla moglie con
nove figli a carico).
Inoltre, prosegue il pretore, la norma impugnata, contrasterebbe
con l'art. 87 Cost. perché l'istituto stesso della grazia condizionata
oltrepasserebbe i limiti della facoltà attribuita al Presidente della
Repubblica, che non comporterebbe la possibilità di sottoporre la
grazia a condizioni, le quali, in sostanza, costituirebbero una forma
di revoca del beneficio, per sua natura irrevocabile.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 1974.
In questa sede, si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha depositato tempestivamente le proprie
deduzioni.
L'Avvocatura rileva che, a norma dell'art. 87 della Costituzione,
sarebbe attribuito al Presidente della Repubblica il medesimo potere di
grazia già appartenente al re per effetto dell'art. 8 dello Statuto,
pacificamente ritenuto e costantemente applicato come comprensivo anche
del potere di concedere la grazia, subordinandola a varie condizioni,
tra cui, appunto, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Inoltre, secondo l'Avvocatura, il provvedimento di clemenza,
specificamente condizionato al pagamento di una somma, tenderebbe ad
evitare che con la rinunzia all'esercizio del potere punitivo venga
impedito il raggiungimento delle finalità della pena estinta, ivi
comprese quelle rieducative, il che risponderebbe ai criteri generali
stabiliti dall'art. 27 Cost. Comunque, inesattamente nell'ordinanza di
rinvio si parlerebbe di revoca della grazia in caso di mancata verifica
della condizione, perché, in realtà, si tratterebbe di mera
applicazione di disposizioni già contenute nell'atto di clemenza,
salvo l'accertamento dei presupposti di fatto da parte dell'organo
giudiziario competente.
Anche sotto il profilo della pretesa violazione dell'art. 3 Cost.,
la questione sarebbe infondata perché la grazia sarebbe concessa o
negata in considerazione di situazioni di indole soggettiva, e nella
stessa sede di emanazione del provvedimento andrebbe comunque valutata
ed è normalmente valutata la situazione economica del graziando, per
commisurare ad essa la eventuale condizione costituita dal pagamento di
una somma alla Cassa delle ammende. Considerato in diritto :
1.- Il pretore di Maddaloni solleva due ordini di problemi di
legittimità costituzionale dell'art. 596 c.p.p. terzo cpv., nella
parte in cui prevede la revoca della grazia in caso di mancato
adempimento delle condizioni stabilite nel decreto di concessione.
Sotto un profilo generale il giudice a quo afferma che l'istituto
stesso della grazia condizionata esorbiterebbe dai limiti dei poteri
attribuiti al Presidente della Repubblica dall'art. 87, penultimo
comma, della Costituzione, che non prevederebbe la possibilità di
sottoporre il beneficio in esame a condizioni di qualsiasi natura.
Sotto un profilo più particolare il giudice a quo osserva che la
impugnata disposizione, nel caso in cui, come nella specie, la
condizione consista nel versamento di una somma a favore della Cassa
delle ammende, porrebbe in essere una discriminazione a danno di quei
soggetti che, non essendo in grado di adempiere per le loro condizioni
economiche, e data l'irrilevanza di tale loro situazione ai fini della
obbligatorietà della revoca, si vedrebbero sostanzialmente esclusi dal
beneficio in ragione di una qualità personale, ed in contrasto,
quindi, con l'art. 3 della Costituzione.
2. - Quanto al primo profilo, peraltro, è da ricordare che l'art.
87 Cost. riproduce la formula dell'art. 8 dello Statuto albertino, e
che, secondo una prassi tradizionale, formatasi appunto sotto l'impero
dello Statuto stesso, la grazia è spesso sottoposta a condizione,
pacificamente escludendosi, in sede di interpretazione del potere di
grazia, che lo stesso possa intendersi limitato soltanto alla
concessione o al diniego del provvedimento di clemenza, senza
possibilità di adattamenti intermedi, adeguati alla peculiarità dci
singoli casi presi in esame.
Data l'identità della formula adottata dai Costituenti che,
secondo quanto risulta dai lavori preparatori, non sottoposero a
particolare discussione od analisi questo aspetto delle prerogative
istituzionalmente inerenti alle funzioni del Capo dello Stato, è da
ritenere, come esattamente rileva l'Avvocatura, che con l'art. 87 Cost.
si sia inteso recepire l'istituto della grazia con i caratteri propri
delineatisi nella precedente prassi interpretativa sopra richiamata.
Può quindi, affermarsi che la grazia condizionata costituisce un
aspetto strutturale dell'istituto in esame, recepito dall'art. 87,
penultimo comma, della Costituzione.
Ciò, ovviamente, è sufficiente per escludere la fondatezza della
questione sollevata dal pretore sotto il profilo generale sopra
enunciato.
D'altra parte, giova ricordare che l'apposizione di condizioni alla
grazia corrisponde ad una fondamentale esigenza di natura equitativa
che consente la individualizzazione del provvedimento di clemenza in un
senso logicamente parallelo alla individualizzazione della pena,
consacrata in linea di principio dall'art. 133 c.p., e tende a
temperare il rigorismo della applicazione pura e semplice della legge
penale mediante un atto che non sia di mera clemenza, ma che, in
armonia col vigente ordinamento costituzionale, e particolarmente con
l'art. 27 Cost., favorisca in qualche modo l'emenda del reo ed il suo
reinserimento nel tessuto sociale. Tale obiettivo, appunto,
tendenzialmente perseguono le condizioni eventualmente apposte, come
quella che il condannato risarcisca il danno, o che, come nella specie,
versi una somma alla Cassa delle ammende, i cui proventi sono anche
destinati, in virtù della recente legge 26 luglio 1975, n. 354, al
conseguimento dei fini dei Consigli di aiuto sociale (art. 74, cpv.
quinto, n. 1).
Trattasi, invero, di circostanze che contribuiscono ad evidenziare
un comportamento del reo, suscettibile di considerazione positiva ai
fini della valutazione della sua personalità, e quindi della concreta
possibilità di un suo recupero sociale.
Anche sulla base di tali considerazioni, pertanto, la censura mossa
dal pretore all'istituto della grazia condizionata va ritenuta
infondata.
3. - Per quanto riguarda il profilo di illegittimità concernente
la lamentata violazione dell'art. 3 Cost. giova premettere che la somma
da versare alla Cassa delle ammende per effetto del decreto
condizionato non riveste il carattere di pena pecuniaria, ma, secondo
quanto ritenuto dalla giurisprudenza, rappresenta soltanto un
contributo a favore di un ente che, come è noto, sovvenziona opere di
solidarietà nell'ambito della amministrazione della giustizia penale.
Tale contributo, in analogia a quanto ritenuto dalla Corte a proposito
del risarcimento del danno previsto dall'art. 165 c.p. come possibile
condizione del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione
della pena, può qualificarsi come onere patrimoniale per il
raggiungimento di un determinato fine giuridicamente rilevante.
Come la Corte ha già ripetutamente affermato (sentenze nn. 111 del
1964 e 49 del 1975), le norme che impongono oneri di tale natura
comportano inevitabilmente, nella loro applicazione, una diversa
possibilità di assolvimento, secondo la diversa condizione economica
dei soggetti che quei fini propongano di conseguire, senza che, in ogni
caso, resti con ciò vulnerato il principio di eguaglianza.
La violazione dell'art. 3 può ravvisarsi, infatti, solo quando la
disparità delle condizioni economiche costituisca ostacolo
all'esercizio di una facoltà che la Costituzione a tutti parimenti
riconosca e garantisca, ovvero quando si determini una situazione di
privilegio o di svantaggio in difetto di una ragionevole
giustificazione desumibile da esigenze obiettive. E mentre, ovviamente,
qui non ricorre la prima ipotesi, riguardo alla seconda basta
richiamare quanto dianzi affermato a proposito delle finalità insite
nella grazia condizionata per ravvisare validi motivi di politica
legislativa penale, sufficienti ad escludere, secondo la giurisprudenza
della Corte, la violazione del principio di eguaglianza.
D'altra parte, se è indubbiamente vero che l'incapacità economica
del reo ad adempiere la condizione, secondo la giurisprudenza, non può
valere non solo ad esentarlo dall'onere neppure ai fini di una
eventuale proroga del termine perentorio all'uopo stabilito nel decreto
presidenziale, che nessun'altra autorità ha il potere di modificare,
è altresì vero che, secondo la prassi costantemente seguita in
materia, l'istruttoria che normalmente precede il provvedimento di
clemenza investe, tra l'altro, le condizioni personali e sociali del
reo, le quali pertanto, vengono, di regola, considerate ai fini della
eventuale apposizione di condizioni del tipo in esame. L'eventuale
difetto di capacità economica che possa emergere nell'effettività di
una situazione concreta, il che secondo il pretore si sarebbe
verificato nella specie, è pertanto, una accidentalità rispetto al
sistema e non sembra possa assumere rilevanza tale da inficiarne la
struttura. Ciò a prescindere dalla possibilità che la sopravvenienza
di circostanze modificatrici delle condizioni economiche del
beneficiato, consiglino adeguato correttivo, mediante lo strumento di
un nuovo decreto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 596, terzo capoverso, del codice di procedura penale nella
parte in cui prevede la revoca della grazia in caso di mancato
adempimento delle condizioni stabilite nel decreto di concessione:
questione sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento
agli artt. 3 e 87, penultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte