Sentenza n. 134/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1984 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 281Codice di procedura penale
- art. 1legge 152/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 1, comma quarto, legge 22 maggio 1975 n. 152 (Disposizioni
a tutela dell'ordine pubblico), 11 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) 277 e 281 del cod. proc. pen.
promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dal Tribunale di
Torino sull'appello proposto da Paggiola Armando iscritta al n. 94 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 177 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1984 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone;
udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito di perizia medico-legale, dalla quale risultava la
compatibilità della carcerazione preventiva con lo stato di salute di
Paggiola Armando, detenuto nella casa circondariale di Torino quale
imputato dei reati di omicidio, lesioni e porto d'arma abusivo,
riconoscendosi però "indispensabile il trasferimento dello stesso
Paggiola presso un centro clinico opportunamente attrezzato quale
quello di Pisa" e dichiarandosi la necessità che nelle more egli fosse
ricoverato presso il reparto delle Molinette, il giudice istruttore di
Torino respingeva l'istanza di libertà provvisoria avanzata
dall'imputato ex art. 1, comma quarto, della legge n. 152/75, secondo
il quale, anche nei casi in cui è esclusa la concessione della
libertà provvisoria ai sensi dei commi primo e secondo dello stesso
articolo (come appunto per il caso in esame), il beneficio può essere
concesso se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di
salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie
nello stato di detenzione.
Con la stessa ordinanza il giudice istruttore disponeva il rinvio a
giudizio dello stesso Paggiola per i reati contestati.
Avverso la decisione del giudice ha proposto appello il Paggiola ai
sensi dell'art. 16 della legge 12 agosto 1982 n. 532.
Il Tribunale, investito del gravame, con ordinanza 22 ottobre 1982
dà anzitutto atto che, nonostante quanto dichiarato nella perizia
medico-legale, il detenuto, mantenuto nello stato di carcerazione
preventiva, non risultava trasferito in un centro clinico attrezzato.
Tale incongruenza sarebbe peraltro conseguente al disposto dell'art. 11
della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario) che prima
della pronunzia della sentenza di primo grado attribuisce al giudice
istruttore la competenza per il trasferimento degli imputati in luoghi
adatti ove siano necessarie cure o accertamenti che non possano essere
apprestati dai servizi sanitari degli istituti di pena, e dell'art. 1,
quarto comma, della citata legge n. 152/75 che prevederebbe un giudizio
di compatibilità dello stato di detenzione preventiva con la salute
dell'imputato di carattere non analitico, cioè riferito alla
particolare condizione del detenuto, bensì di carattere generico e
rapportato alla serie dei luoghi di cura adatti, considerati in
astratto e indifferentemente intesi.
Ciò posto il Tribunale prospetta dubbi di legittimità
costituzionale in relazione al combinato disposto degli artt. 1, quarto
comma, legge 152/75; 11, dell'ordinamento penitenziario e 277 e 281
Codice procedura penale in quanto consentendo come si è detto al
giudice istruttore di emettere un giudizio sulla compatibilità tra
condizioni di salute del detenuto e carcerazione preventiva, distinto
dalla concreta determinazione del luogo di cura, escluderebbe che il
Tribunale possa direttamente determinare il luogo in cui l'imputato
può ricevere le cure necessarie e tanto meno disporne il
trasferimento, posto che appunto l'art. 11 Ordinamento penitenziario
consente al solo giudice istruttore di individuare tale luogo e che
l'art. 31 legge 532/82 non prevede per i reati che interessano ai fini
dell'applicazione dell'art. 1 della legge 152/75 l'adozione della
misura dell'arresto domiciliare o del ricovero in luogo pubblico di
assistenza.
Oltre al già prospettato contrasto con l'art. 32 le norme
impugnate urterebbero sia con l'art. 27 Cost., in quanto la detenzione
in luogo inadeguato alle esigenze sanitarie dell'imputato costituirebbe
trattamento contrario al senso di umanità è lesivo della dignità e
del rispetto della persona umana, sia con l'art. 24 Cost. in quanto
escluderebbe dai superiori gradi di giudizio il controllo circa la
pratica compatibilità fra lo stato di detenzione e le condizioni di
salute, essendo le valutazioni relative rimesse alla discrezionalità
del giudice istruttore.
Altro profilo di illegittimità il Tribunale ravvisa poi nella
ingiustificata diversità di tutela fra chi richiede la libertà
provvisoria ex art. 1, quarto comma citato, e chi ne fa istanza per
motivi diversi, giacché il primo non potrà sottoporre a controllo la
decisione circa la destinazione in luogo di cura idoneo che in pratica
rende inutile la interruzione della carcerazione, mentre il secondo
avrà diritto ad un controllo di merito e di legittimità sui criteri
utilizzati dal giudice istruttore ai fini della decisione.
Infine un ultimo profilo di contrasto con l'art. 3 Cost. sarebbe
individuabile nel fatto che mentre qualunque provvedimento che comprime
la sfera della libertà personale è quanto meno ricorribile ex art.
111 Cost., i provvedimenti che incidono immediatamente sul diritto alla
salute del detenuto, tutelato espressamente dall'art. 32 Cost., non
conoscono alcun controllo giurisdizionale.
In questa sede è tempestivamente intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato.
L'Avvocatura sostiene che l'art. 31 della legge 532/1982 esclude
soltanto la concessione della libertà provvisoria per i reati di cui
all'art. 1, primo comma della legge 152/75, mentre consente la
sostituzione dello stato di custodia preventiva ordinaria con l'arresto
domiciliare ovvero col ricovero in un luogo di cura e assistenza.
Pertanto l'ordinamento appresterebbe una adeguata tutela
giurisdizionale del diritto alla salute e della dignità dell'imputato
potendo il Tribunale direttamente, in riforma della decisione
dell'istruttore, disporre che l'imputato sia custodito in un luogo
pubblico di cura o agli arresti domiciliari.
L'Avvocatura osserva poi che i trasferimenti cui si riferisce il
secondo comma dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sono
esclusivamente quelli relativi a luoghi esterni di cura, mentre per il
funzionamento del servizio sanitario all'interno delle istituzioni
carcerarie e dunque anche per il trasferimento da una casa di
detenzione ad un'altra particolarmente attrezzata, come nella specie,
l'ordinamento riserverebbe la competenza alla pubblica amministrazione
e non al giudice. E tale riserva non sarebbe lesiva dei principi
costituzionali invocati essendo dominata dal principio della
obbligatorietà del ricovero in sezioni od istituti speciali dei
detenuti infermi (art. 65 Ord. pen.) e del controllo al riguardo
esercitato dal giudice di sorveglianza (art. 69 Ordin. penit.).
Eventuali disfunzioni organizzative non potrebbero assurgere ovviamente
a vizi delle norme, giacché si pongono come momenti patologici ed
illegittimi del funzionamento del sistema. Considerato in diritto :
1. - L'art. 1, primo comma, della legge 22 maggio 1975 n. 152,
concernente disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, modificativo
dell'art. 277 C.P.P. - che aveva esteso la facoltà della concessione
della libertà provvisoria anche ai casi di emissione obbligatoria del
mandato di cattura - esclude la possibilità di concedere il detto
beneficio per una serie di reati ritenuti di particolare gravità, fra
cui quello di omicidio previsto dall'art. 575 C.P., ascritto fra gli
altri all'imputato Paggiola Armando.
Lo stesso articolo, dopo aver anche escluso la concessione della
libertà provvisoria: a) se l'imputato di delitto per il quale è
obbligatorio il mandato di cattura si trova in stato di libertà
provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta
l'emissione del mandato di cattura obbligatorio e b) se l'imputato di
uno dei delitti previsti dagli artt. 582, primo comma, 583, 588,
secondo comma, e 610 C.P. è sottoposto ad altro procedimento penale
per violazione di una o più delle suddette disposizioni di legge
(secondo comma), fissa i criteri limite ai quali il giudice deve
uniformarsi ai fini della concessione del beneficio in questione,
quando questo è consentito (terzo comma); al quarto comma l'articolo
in questione, infine, pone espressamente una eccezione al divieto sopra
ricordato "se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di
salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie
nello stato di detenzione".
L'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento
penitenziario), così come modificato con l'art. 1 della legge 12
gennaio 1977 n. 1, dispone, fra l'altro, col secondo comma, che, ove
siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere
apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli
internati "sono trasferiti", con provvedimento del magistrato di
sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per
gli imputati detti trasferimenti" sono disposti" dopo la pronunzia
della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima
della sentenza di primo grado dal giudice istruttore, durante
l'istruttoria formale, dal pubblico ministero, durante l'istruttoria
sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione
dell'imputato in udienza, dal presidente durante gli atti preliminari
al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore nei procedimenti di
sua competenza; dal presidente della Corte di appello nel corso degli
atti preliminari al giudizio avanti alla Corte di Assise fino alla
convocazione della Corte stessa e dal presidente di essa
successivamente alla convocazione.
L'art. 281 C.P.P. prevede poi la facoltà di impugnazione delle
ordinanze del pretore o del giudice istruttore sulla libertà
provvisoria da parte dell'imputato e del P.M., disponendo che
sull'appello decide in ogni caso il Tribunale competente ai sensi
dell'art. 263 ter C.P.P., cioè il Tribunale istituito con la 1. 12
agosto 1982 n. 532 e comunemente indicato come il "Tribunale della
libertà".
Con l'ordinanza di rinvio il giudice "a quo", investito appunto del
giudizio di appello contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore
aveva respinto la domanda di libertà provvisoria per motivi di salute
avanzata dal Paggiola ai sensi dell'art. 1, quarto comma, legge 22
maggio 1975 n. 152, disponendone contestualmente il rinvio a giudizio
per i reati contestatigli, ricorda che: 1) - a seguito degli
accertamenti medico-legali disposti nei riguardi del detto imputato
detenuto nella casa circondariale di Torino era stata riconosciuta la
necessità di trasferirlo presso il Centro clinico di Pisa,
opportunamente attrezzato, e che comunque, nell'attesa, egli fosse
ricoverato presso il reparto detenuti dell'ospedale delle "Molinette";
2) - che il giudice istruttore investito della domanda di libertà
provvisoria aveva formulato un giudizio di compatibilità dello stato
di detenzione con le condizioni di salute dell'imputato proprio sulla
base di dette risultanze, ritenendolo cioè curabile presso i luoghi
indicati, senza peraltro disporne in concreto il trasferimento.
Secondo il Tribunale la situazione di carenza così verificatasi
sarebbe stata resa possibile dalle norme testé ricordate che
consentirebbero la pronunzia della ordinanza di rigetto della istanza
di libertà provvisoria indipendentemente dal trasferimento del
detenuto ammalato, creando cioè una sorta di separazione tra il
giudizio di compatibilità suddetto e l'assunzione del provvedimento
concreto di assegnazione al luogo di cura, e sottraendo così al
Tribunale ogni competenza diversa dal controllo in astratto del
giudizio stesso, senza riferimento ai dati della realtà concreta. Ciò
con lesione del principio di eguaglianza di cui al primo comma
dell'art. 3 Cost. per la sperequazione che tale trattamento indurrebbe
ai fini della libertà provvisoria fra i detenuti infermi e gli altri,
che godrebbero di ben più ampi diritti di controllo, del diritto di
difesa, di cui all'art. 24 Cost.; del principio di umanità
nell'esecuzione delle pene, enunciato dall'art. 27 Cost. e della
garanzia della salute sancita dall'art. 32 Cost..
2. - Al riguardo occorre anzitutto precisare che, come risulta
dalla lettura dell'ordinanza del giudice istruttore con cui venne
disposto il rinvio a giudizio del Paggiola respingendosi nel contempo
la sua domanda di libertà provvisoria, costui "laringectomizzato,
portatore di cannula tracheale con problemi di alimentazione" è
"soggetto da sottoporre a trattamenti realizzabili presso un centro
clinico adeguatamente attrezzato o presso il reparto detenuti della
Molinette". Segue a tali constatazioni il diniego della libertà
provvisoria senza neppure un cenno circa l'adozione del provvedimento
di trasferimento nei luoghi indicati.
Ad avviso della Corte è evidente che la compatibilità dello stato
di detenzione con le condizioni di salute del detenuto, compatibilità
che giustifica il diniego della concessione della libertà provvisoria
richiesta ai sensi dell'art. 1, quarto comma legge 22 maggio 1975 n.
152, in tanto può validamente affermarsi in quanto concorrano le
condizioni obiettive che consentono l'apprestamento delle cure
necessarie.
L'art. 1, quarto comma testé citato e l'art. 11 della legge 26
luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario - norma quest'ultima
che, prima della indicazione delle competenze dei singoli organi
giudiziari ai fini del trasferimento di detenuti nei luoghi di cura,
regola ampiamente il servizio sanitario negli istituti penitenziari,
apprestando una serie di prescrizioni analiticamente descritte per
rendere il servizio stesso il più possibile aderente alle esigenze cui
deve far fronte - sono rivolti principalmente a realizzare la effettiva
tutela della salute dei detenuti. L'art. 1, quarto comma, in
particolare, così come è stato riconosciuto dalla costante
giurisprudenza, intende ovviare a situazioni eccezionali di malattia
non suscettibili di adeguata cura in reggiane di detenzione facendo
assurgere le condizioni di salute del detenuto a criterio principale
per la concessione del beneficio della libertà provvisoria, quando
questa rappresenta l'unica via per consentire le cure del detenuto
infermo.
La predisposizione del trasferimento del detenuto in luoghi di cura
non può pertanto considerarsi come meramente eventuale o da affidarsi
ad una più o meno tempestiva iniziativa dell'Amministrazione ma
costituisce parte integrante del provvedimento sulla libertà
provvisoria ai fini della completezza del giudizio di compatibilità
che sta alla base del diniego del beneficio.
E tale giudizio compete al Tribunale secondo le regole specifiche
per l'appello di cui al libro terzo, titolo terzo del Codice procedura
penale, e particolarmente in conformità dell'art. 515 dello stesso
Codice, il quale attribuisce al giudice superiore la piena cognizione
circa i punti della decisione a cui si riferiscono i motivi proposti.
Pertanto nella specie, in presenza dell'impugnativa dell'imputato che
richiedeva la riforma del provvedimento in quanto le sue condizioni di
salute erano incompatibili con lo stato di detenzione, la cognizione
del giudice di appello comprendeva indubbiamente il controllo del
giudizio di compatibilità in tutte le sue componenti.
Ben poteva in altri termini il Tribunale pronunziarsi in merito al
difetto del detto elemento essenziale del giudizio di compatibilità ad
esso devoluto; da ciò consegue l'infondatezza delle questioni
sollevate, le quali hanno invece tutte come presupposto comune
l'esclusione di tale possibilità per effetto delle norme impugnate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. l, quarto comma, della legge
22 maggio 1975 n. 152; 11 legge 26 luglio 1975 n. 354; 277 e 281 codice
procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 32
Cost. con ordinanza del Tribunale di Torino del 22 ottobre 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte