Sentenza n. 134/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1,
lettera b), e comma 6, della legge della regione Valle d'Aosta 4
settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per
l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza
emessa il 30 aprile 1997 dal pretore di Aosta, nel procedimento
civile vertente tra Alessandro Angelini e il comune di Aosta,
iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,
dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il pretore di Aosta, nel procedimento di opposizione avverso
il provvedimento del sindaco di detta città, che aveva dichiarato
decaduto dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica il beneficiario della medesima, in quanto non lo avrebbe
abitato stabilmente, con ordinanza del 30 aprile 1997 solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1,
lettera b) e comma 6, della legge della regione Valle d'Aosta 4
settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per
l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica), nelle parti in cui
prevedono la decadenza in danno degli assegnatari che non abitino
stabilmente nell'alloggio e stabiliscono che il provvedimento
estintivo è ricorribile innanzi al pretore del luogo nel cui ambito
territoriale è situato l'alloggio, in riferimento all'art. 108 della
Costituzione.
2. - Il giudice a quo premette che l'art. 11, nono e decimo comma,
del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, prevede la decadenza
dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per
i soli casi di mancata stabile occupazione dell'alloggio nel termine
di trenta giorni dall'assegnazione stessa, ovvero di emigrazione
dell'assegnatario all'estero per ragioni di lavoro. Il tredicesimo,
quattordicesimo e quindicesimo comma di detta norma stabiliscono,
inoltre, che il provvedimento di decadenza può essere impugnato
innanzi al pretore competente per territorio. Il decreto del
Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 non contempla, invece,
la mancata stabile occupazione dell'alloggio da parte
dell'assegnatario quale causa di decadenza, ma dispone che il suo
abbandono per un periodo superiore a tre mesi, senza previa
autorizzazione, può dar luogo alla revoca dell'assegnazione e, per
tale ultima ipotesi, non prevede la giurisdizione del pretore
sull'impugnazione del provvedimento ablativo.
La norma censurata configura, invece, secondo l'ordinanza di
rimessione, la mancata, stabile occupazione dell'alloggio quale causa
di decadenza (art. 37, comma 1, lettera b)) e, prevedendo
espressamente che il provvedimento di decadenza, per tutti i motivi
per i quali può essere adottato, è ricorribile innanzi al pretore
(art. 37, comma 6), stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario
per una fattispecie per la quale non è prevista dalle norme statali,
innova il criterio di riparto della potestas judicandi tra giudice
ordinario ed amministrativo, e quindi si pone in contrasto con l'art.
108 della Costituzione, dato che interferisce nella materia della
giurisdizione, inderogabilmente riservata al legislatore statale.
La questione di legittimità costituzionale, conclude il giudice a
quo è, inoltre, rilevante, dato che egli può affermare la propria
giurisdizione sulla controversia esclusivamente in virtù della norma
denunziata.
3. - Le parti del processo principale non si sono costituite; la
regione Valle d'Aosta non ha spiegato intervento. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con
l'ordinanza in epigrafe riguarda l'art. 37, comma 1, lettera b) e
comma 6, della legge della regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n.
39, i quali rispettivamente prevedono che può essere dichiarata la
decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica qualora il beneficiario non vi abiti stabilmente e
dispongono che il relativo provvedimento è ricorribile innanzi al
pretore del luogo nel cui ambito territoriale è situato l'alloggio.
Secondo il giudice rimettente la norma impugnata, che ammette, in
combinato disposto, l'esperibilità del rimedio giurisdizionale
previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1035 del 1972, appare contrastante con il parametro costituzionale di
cui all'art. 108 della Costituzione. Tale norma, infatti, "riproduce
in modo novativo la fonte normativa statuale rendendo applicabile la
legge statale riprodotta a situazioni altrimenti non coperte da tale
previsione normativa", così fissando direttamente la giurisdizione
del giudice ordinario anche riguardo a fattispecie per le quali non
è prevista dalla legislazione statale.
2. - La questione è fondata.
La norma regionale impugnata assoggetta alla stessa misura della
decadenza dall'assegnazione dell'alloggio - stabilendone la
ricorribilità innanzi al pretore - due fattispecie, quali quella di
non abitare stabilmente nell'alloggio e quella di non averlo occupato
entro il termine prestabilito, per le quali, viceversa, sia nella
disciplina dettata dal d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sia nella
successiva disciplina di cui alla deliberazione CIPE del 19 novembre
1981 non è prevista uniformità di regime giuridico.
Le disposizioni in esame, statuendo, in combinato disposto, che il
provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio perché
l'assegnatario non vi abita stabilmente è sempre ricorribile innanzi
al pretore, intervengono nella materia giurisdizionale e pertanto
violano l'art. 108 della Costituzione. Secondo infatti la costante
giurisprudenza costituzionale, il legislatore regionale non può
statuire in ordine a rimedi giurisdizionali o in ordine a poteri o
facoltà dell'autorità giudiziaria, trattandosi di materia riservata
alla competenza della legge statale (tra le più recenti, si vedano
le sentenze nn. 390 del 1996, 459 e 76 del 1995, 457 e 303 del 1994,
210 del 1993).
Questo principio giurisprudenziale peraltro vale anche con
riferimento a quei casi in cui le disposizioni regionali contengono
una mera riproduzione o un semplice richiamo delle norme statali, che
statuiscono in detta materia, poiché attuano un'indebita novazione
della fonte con tutte le conseguenze che ne derivano anche sul piano
applicativo (ex plurimis sentenze nn. 390 del 1996, 76 del 1995, 505
del 1991).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1,
lettera b) e comma 6 della legge della regione Valle d'Aosta 4
settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per
l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica) nella parte in cui
prevedono che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione
dell'alloggio del titolare che non vi abiti stabilmente è
ricorribile innanzi al pretore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte