Corte costituzionale

Ordinanza n. 134/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/05/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 codice di

procedura civile e del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649

stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 2000 dal

tribunale di Latina nel procedimento civile vertente tra Lavorazione

Metalli S.r.l. ed altri e la Banca di Roma S.p.a., iscritta al n. 360

del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo, il giudice istruttore in funzione di giudice unico del

tribunale di Latina, con ordinanza del 14 febbraio 2000, ha sollevato

in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della

Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre

1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo

nell'art. 111 della Costituzione) questione di legittimità

costituzionale:

a) "in via principale", dell'art. 649 codice di procedura

civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore

possa revocare ex tunc (oltre che sospendere ex nunc) la clausola di

provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo concessa inaudita

altera parte ai sensi dell'art. 642 codice procedura civile;

b) "in via subordinata", del combinato disposto degli

artt. 642, 655 e 649 codice di procedura civile, nella parte in cui

consente al creditore, sulla base di un provvedimento esecutivo

emesso inaudita altera parte di iscrivere, sui beni dell'ingiunto,

ipoteca giudiziale, la cui disciplina preclude dopo l'iscrizione

"ogni intervento interinale sulla sua efficacia", facendo permanere

gli effetti pregiudizievoli a carico del debitore anche nel caso in

cui questo, a contraddittorio instaurato, abbia fornito gravi

elementi di fondatezza della sua opposizione;

che, seppure varie pronunce di questa Corte (sentenze n. 65 e

n. 200 del 1996; ordinanza n. 247 del 1996) hanno consolidato nel

diritto vivente il principio dell'irrevocabilità ex tunc prima della

sentenza che decida sull'opposizione, della provvisoria esecutività

del decreto ingiuntivo concessa ai sensi dell'art. 642 codice di

procedura civile, il rimettente dubita che il meccanismo di

differimento del contraddittorio, proprio del procedimento monitorio,

sia compatibile con i principi del giusto processo di cui al

novellato art. 111 della Costituzione, ove le norme denunciate non

consentano al debitore ingiunto, una volta instaurato il giudizio a

cognizione piena, di ottenere per gravi motivi, ancor prima della

decisione di merito, l'integrale rimozione ex tunc (degli effetti

provvisori dell'esecutività del decreto opposto, a suo tempo

concessa inaudita altera parte); ovvero "in subordine" non inibiscano

l'iscrizione di ipoteca giudiziale (ai sensi dell'art. 2884 codice

civile non cancellabile interinalmente, ma solo con provvedimento

giudiziale definitivo);

che, quanto alla rilevanza delle sollevate questioni, il

giudice rimettente, dopo aver precisato che nella specie il creditore

aveva iscritto ipoteca giudiziale sulla base del decreto opposto

(reso esecutivo, ai sensi dell'art. 642 codice procedura civile,

senza previa instaurazione del contraddittorio con il debitore) e

dopo aver sospeso con effetti ex nunc - in accoglimento dell'istanza

presentata in via subordinata dal debitore opposto - l'esecutività

del decreto ingiuntivo, osserva che soltanto la declaratoria di

illegittimità costituzionale delle norme denunciate renderebbe

esaminabile, prima della decisione di merito, l'istanza avanzata

dallo stesso debitore opponente, di revocare ex tunc la provvisoria

esecutività del decreto ingiuntivo;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle

sollevate questioni.

Considerato che le questioni, l'una subordinata all'altra,

sottoposte all'esame della Corte concernono rispettivamente l'una

l'art. 649 codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede

che il giudice istruttore possa revocare ex tunc (oltre che

sospendere ex nunc) la clausola di provvisoria esecutività del

decreto ingiuntivo opposto, concessa inaudita altera parte ai sensi

dell'art. 642 codice di procedura civile, e l'altra il combinato

disposto degli artt. 642, 655 e 649 codice di procedura civile, nella

parte in cui consente al creditore, sulla base della provvisoria

esecuzione, di iscrivere, sui beni dell'ingiunto, ipoteca giudiziale,

facendone permanere gli effetti pregiudizievoli a carico del debitore

anche nel caso in cui questi abbia immediatamente fornito notevoli

elementi di fondatezza della sua opposizione; e ciò in riferimento

all'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, quale

modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, là

dove stabilisce che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra

le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e

imparziale;

che la questione proposta "in via principale" è

manifestamente inammissibile per irrilevanza in quanto, anche ove

fosse accolta introducendo una revocabilità ex tunc

dell'esecutività, non sarebbe idonea ad incidere nel giudizio a quo;

che, infatti, il giudice rimettente ha adottato in via

interinale un provvedimento di sospensione "nelle more della

decisione della Corte costituzionale", riservandosi in caso di

accoglimento delle questioni di costituzionalità di esaminare

l'istanza di revoca ex tunc con la caducazione di tutti gli effetti;

che la sospensione è un provvedimento nominato, dichiarato

ex lege non impugnabile (art. 177 codice di procedura civile) e

quindi non modificabile, né revocabile;

che, siccome la caducazione degli effetti dell'esecuzione

costituirebbe comunque modifica vietata dell'ordinanza di sospensione

emessa ex art. 649 codice di procedura civile, deve ritenersi che,

con l'emissione di tale ordinanza di sospensione, il giudice a quo

abbia consumato il proprio potere di provvedere in via interinale

sull'esecutività del titolo;

che, in relazione alla questione subordinatamente proposta,

l'ordinanza di rimessione non denuncia l'art. 2884 cod. civ. secondo

cui l'ipoteca giudiziale può essere cancellata solo a seguito di un

giudicato o di altro provvedimento definitivo;

che, pertanto, entrambe le questioni sono manifestamente

inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura

civile e del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 del codice

di procedura civile in riferimento all'art. 111, primo e secondo

comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale

23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo

nell'art. 111 della Costituzione) sollevate dal giudice istruttore in

funzione di giudice unico del tribunale di Latina con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte