Sentenza n. 135/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1972 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 166 e 198
del codice penale, e degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16
dicembre 1969 dal tribunale di Torino nel procedimento di esecuzione
penale a carico di Strillaci Canio, iscritta al n. 264 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 254 del 7 ottobre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un incidente di esecuzione proposto da Canio Strillaci
avverso l'avviso di pagamento ed il precetto, notificatigli dalla
cancelleria del tribunale di Torino, per il recupero delle spese di
mantenimento in carcere durante la sua custodia preventiva, sebbene la
sentenza, con la quale era stato condannato, fosse stata
condizionalmente sospesa, detto tribunale, con ordinanza del 16
dicembre 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 166 e 198 del codice penale, nonché
degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, del codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
L'imposizione dell'obbligo patrimoniale per il mantenimento in
carcere a carico di chi sia stato condannato a pena detentiva
condizionalmente sospesa, dopo la sua custodia preventiva, darebbe
luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi,
pur avendo subito analoga condanna, non venne assoggettato ad una
misura facoltativa di restrizione della libertà personale (artt. 236 e
254 cod. proc. pen.), o ebbe a trovarsi in una delle condizioni di cui
agli artt. 245 cpv., 247 e 259 del codice di procedura penale.
La sentenza che concede la sospensione condizionale della pena, ad
avviso del tribunale, comporterebbe il riconoscimento
dell'insussistenza ex tunc degli elementi posti a base della custodia
preventiva. E sarebbe, pertanto, ingiusto che l'obbligo di pagare le
spese di mantenimento in carcere non sia procrastinato al momento
dell'eventuale revoca della sospensione della pena.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione
della parte privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata.
Dopo aver osservato che, non esistendo alcuna norma costituzionale
che disponga la gratuità della prestazione del servizio giudiziario,
le relative spese devono essere sopportate dal condannato che le abbia
rese necessarie, l'Avvocatura fa presente che il vigente codice ha
statuito il diritto dello Stato al rimborso delle spese per il
mantenimento in carcere del condannato, in quanto conseguenze dannose
del fatto illecito penale.
Deduce, poi, che l'estinzione del reato, subordinata al decorso del
termine di sospensione condizionale della pena, non importa
l'estinzione dell'obbligo di pagare le spese di mantenimento
carcerario, essendo questo una sanzione civile e non una pena
accessoria che segue la sorte di quella principale.
Osserva, infine, che la differenza di trattamento, denunziata
nell'ordinanza, troverebbe la sua giustificazione nella diversità di
situazioni nelle quali, rispettivamente, versa chi, avendo subito una
detenzione preventiva, è stato mantenuto in carcere e chi, invece,
essendo rimasto in libertà, ha provveduto per suo conto al proprio
mantenimento. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Torino ha prospettato il dubbio di
costituzionalità del combinato disposto degli artt. 166 e 198 del
codice penale, nonché degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo
comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, perché l'imposizione dell'obbligo di pagamento allo
Stato delle spese di mantenimento in carcere a carico di chi, dopo la
sua custodia preventiva, sia stato condannato a pena detentiva
condizionalmente sospesa, concreterebbe una ingiustificata disparità
di trattamento rispetto a chi, non sottoposto a carcerazione
preventiva, sia stato poi colpito da condanna con pena condizionalmente
sospesa.
2. - La questione non è fondata.
L'istituto della carcerazione preventiva (sulla cui legittimità
questa Corte ha avuto occasione di pronunziarsi con sentenza n. 64 del
1970) e quello della sospensione condizionale della pena sono basati su
criteri e sono diretti a scopi diversi ed autonomi.
La carcerazione preventiva si inserisce nel processo; la
sospensione condizionale, invece, a ammessa soltanto se, avuto riguardo
alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il
colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati" (art. 164, primo
comma, cod. pen.), attiene alla natura e alle finalità della pena nel
suo aspetto rieducativo e, insieme, intimidatorio. La sospensione è
rieducativa, perché confida più nella libertà controllata che nel
carcere per la riqualificazione e l'emenda del reo; è intimidatoria,
perché, qualora sopraggiungano fatti che la legge tassativamente
prevede come incompatibili col ravvedimento del colpevole - cioè
qualora il periodo de bene vivendo non decorra utilmente - il
condannato perde il diritto alla libertà condizionale, sconta, di
regola, la pena per il precedente e per il successivo reato (art. 168
cod. pen.) e viene, comunque, pur se il nuovo reato sia commesso dopo
il periodo di prova, escluso dalla reiterazione del beneficio (art.
164, quarto comma, cod. pen., con i temperamenti di cui al quinto
comma, aggiunto dall'art. 1 della legge 24 aprile 1962, n. 191, e con
le modifiche discendenti dalla sentenza n. 86 del 1970 di questa Corte;
per il reato anteriormente commesso, vedasi la sentenza n. 73 del
1971).
Gli effetti sospensivi della esecuzione della pena si protraggono
per il lasso di tempo che il legislatore ha stabilito a prova
dell'effettivo ravvedimento del condannato: e la fase di pendenza si
chiude con quella particolare estinzione, prevista dall'art. 167 cod.
pen. (Rel. Guard. al codice penale, parte I, pag. 218 dell'ed.
ufficiale), oppure con la ripresa dell'attività esecutiva sospesa, a
seconda che, rispettivamente, l'esperimento siasi felicemente concluso
o sia fallito; mentre gli obblighi civili verso lo Stato per le spese
di mantenimento in carcere, sofferto anche in via preventiva, rimangono
indenni.
È chiaro che le due situazioni si pongono su piani del tutto
distinti, che sfuggono ad ogni confronto tra loro e ad ogni rapporto
rispetto all'art. 3 della Costituzione.
Non si vede come possa accreditarsi l'assunto di una diversità di
trattamento tra coloro che, condannati e trattenuti in carcere dopo
essere stati legittimamente sottoposti alla misura della carcerazione
preventiva, e coloro che, egualmente condannati dopo un periodo di
carcerazione preventiva, abbiano ottenuto dalla discrezionalità del
giudice il rilevante vantaggio della sospensione della (residua) pena
irrogata e della (condizionata) aspettativa dell'ulteriore vantaggio
che può realizzarsi col compimento del periodo di prova, per il fatto
che sia gli uni che gli altri vengano chiamati a soddisfare
l'obbligazione civilistica derivante dal reato (art. 198 cod. pen.;
artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, cod. proc. pen.; si vedano
anche gli artt. 188 cod. pen. e 612 cod. proc. pen.), che, a mente
dell'art. 166 cod. pen., esula dalla sospensione condizionale.
3. - Né può ravvisarsi ingiustificata disparità di trattamento
tra chi sia stato condannato a pena condizionalmente sospesa, dopo la
custodia preventiva, e chi abbia subito la condanna senza che fosse
stata adottata tale cautela processuale. Questa, infatti, come si è
accennato sopra, risponde a una sua ratio, vuole soddisfare concrete
esigenze del processo ed è subordinata alla sussistenza di particolari
situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse da quelle che
inducono a non assicurare la restrizione in carcere dell'indiziato o
dell'imputato.
Quella del pagamento delle spese di mantenimento in carcere è
un'obbligazione, che, scaturendo direttamente dalla concomitanza della
carcerazione e della condanna, non dipende affatto - come vorrebbe il
tribunale di Torino - dall'eventuale revoca della sospensione
condizionale (art. 168 cod. pen.) che al condannato fosse stata
concessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 166 e 198 del codice penale, nonché
degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte