Art. 188 c.p.Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso

[1]Il condannato e' obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

[2]L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.159

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall'Errata Corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita' agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale.

Testo vigente dal 13 maggio 1998, tuttora in vigore · versione 164 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art188 · fonte su Normattiva