Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1976 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt 42 e 44 del

r.d 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), e dell'art. 162 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1974 dal

pretore di Donnaz nel procedimento penale a carico di Azario Vittorio,

iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore del mandamento di Donnaz - nel corso del procedimento

penale a carico di Azario Vittorio, imputato di varie contravvenzioni

per omissioni di versamenti di premi per regolarizzazioni di posizioni

assicurative, e di contributi dovuti per lavoratori dipendenti - con

ordinanza pronunziata all'udienza del 4 marzo 1974 riteneva rilevante e

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 42 e 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge

fallimentare) e 162 cod. pen. "nella parte in cui non consentono

all'imputato fallito di effettuare l'oblazione per le contravvenzioni

punibili con la sola ammenda, nonostante la situazione di incapacità

derivante dalla dichiarazione di fallimento", in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione.

Osservava che Azario Vittorio, prima dell'apertura del

dibattimento, aveva chiesto ed ottenuto di essere ammesso ad effettuare

l'oblazione prevista dall'art. 162 cod. pen., ma, essendo stato

dichiarato fallito l'11 gennaio 1972, non aveva potuto pagare la somma

fissata per l'oblazione a causa della sua situazione di incapacità

patrimoniale derivante dalla dichiarazione di fallimento (artt. 42 e 44

legge fallimentare).

Aggiungeva che all'udienza del 4 marzo 1974 il difensore

dell'Azario aveva sollevato l'eccezione di illegittimità

costituzionale degli artt. 42 e 44 legge fallimentare e 162 cod. pen.

per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del

10 luglio 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato, è intervenuto con atto 3 luglio

1974 ed ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia

dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Nella motivazione dell'ordinanza il pretore sostiene che "il

combinato disposto degli artt. 42 e 44 r.d. 16 marzo 1942, n 267, e 162

cod. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità per

l'imputato fallito di effettuare la oblazione nonostante la situazione

di incapacità derivante dalla dichiarazione di fallimento, privano il

fallito del completo esercizio di tutti i diritti che l'ordinamento

riconosce per l'esercizio della difesa e pertanto viola l'art. 24

Costituzione". La violazione non troverebbe giustificazione nel

rispetto del principio della par condicio creditorum, non avendo esso

rilevanza costituzionale come la tutela giurisdizionale garantita

dall'art. 24 della Costituzione.

Il pretore, poi, ritiene che l'art. 3 sia violato perché il

fallito "pur conservando la titolarità dei suoi beni e pur di fronte

ad un possibile esito positivo della procedura fallimentare, che gli

permetta di ottenere in futuro la disponibilità della somma fissata

per l'oblazione, viene sottoposto, in ragione soltanto del suo

dichiarato stato di insolvenza, ad una situazione di ingiustificata

disparità di trattamento" in quanto gli è precluso per legge di

estinguere, con il pagamento, il corso dell'azione penale.

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte, con sentenza 27 giugno-4 luglio 1974, n. 207, sotto

il profilo del differenziato trattamento fra condannato abbiente e

condannato non abbiente, ha escluso la sussistenza della denunciata

illegittimità considerando che "l'istituto della oblazione non si

fonda sulla sussistenza del requisito della solvibilità, ma trova

fondamento invece nell'interesse dello Stato di definire, con economia

di tempo e di spese, i procedimenti relativi a reati di minore

importanza e nell'interesse del contravventore di evitare il

procedimento penale e la condanna".

In considerazione, quindi, del preminente interesse dello Stato e

di quello correlativo dell'imputato, la decadenza per l'omesso

pagamento nel termine fu stabilita senza che avessero importanza

impedimenti di fatto o preclusioni che non fossero giuridicamente

stabilite.

Non sussiste, quindi, la violazione dell'art. 24 Cost., non essendo

negato alla parte di agire per la tutela del proprio diritto, né

essendo stabilito un limite nei confronti del giudice.

Non è violato nemmeno l'art. 3.

Non è appropriato il riferimento, nell'ordinanza, alla sentenza di

questa Corte 18-20 giugno 1971, n. 149, che dichiarò l'illegittimità

costituzionale dell'art. 136, primo comma, cod. pen. "nella parte in

cui ammette, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla

dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in

pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare".

In vero in tale sentenza la violazione dell'art. 3 fu rinvenuta

nella equiparazione di due situazioni del tutto diverse:

l'insolvibilità - richiesta come fatto oggettivo previsto dall'art.

136 per la conversione della pena pecuniaria non eseguita nella più

grave pena detentiva - e l'insolvenza - situazione contingente,

condizionata e talvolta provvisoria del fallito, posto

nell'impossibilità giuridica di disporre dei suoi beni e quindi di

pagare. In siffatta situazione fu ritenuto violato l'art. 3, primo

comma, Cost. in coerenza con il concetto più volte previsato da questa

Corte, secondo cui l'eguaglianza giuridica è eguaglianza di

trattamento di situazioni ragionevolmente simili e sussiste disparità

di trattamento nei casi di eguale disciplina di situazioni diverse.

Manca ogni ragionevole somiglianza tra le situazioni considerate

nella citata sentenza n. 149 del 1971 per la conversione di una pena

pecuniaria inflitta al fallito in quella detentiva e la situazione

prospettata dal pretore con riferimento all'art. 162 del codice penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 42 e 44 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

e 162 del codice penale, sollevata dal pretore di Donnaz, con ordinanza

4 marzo 1974, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte