Sentenza n. 135/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1982 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 315-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 315
bis cod. proc. pen. (Ricusazione del perito) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1977 dal Pretore di Bressanone
nel procedimento penale a carico di Seeber Gualtiero, iscritta al n. 82
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 109 del 19 aprile 1978;
2) ordinanza emessa il 25 novembre 1980 dal Giudice istruttore del
tribunale di Velletri nel procedimento penale a carico di Leoni Franco,
iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 15 aprile 1981;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'1 giugno 1982 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
Udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Seeber Gualtiero imputato del
reato di lesioni personali colpose, il Pretore di Bressanone, con
ordinanza del 16 dicembre 1977, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 315 bis c.p.p., per pretesa violazione degli
artt. 3 e 108 della Costituzione.
A sostegno della censura il giudice a quo osserva che mentre la
normativa in materia di ricusazione del giudice, applicabile anche alla
ricusazione del perito, nominato nel processo penale, prevede (art. 66
c.p.p.) che la ricusazione deve proporsi, durante l'istruzione, prima
della chiusura della stessa, e, nel giudizio, prima che siano compiute
le formalità di apertura del dibattimento, l'art. 315 bis dispone
invece che la dichiarazione di ricusazione del perito deve essere fatta
"prima che questi cominci a prestare il suo ufficio". Tale termine
limitando il diritto di difesa delle parti, in quanto il motivo di
ricusazione potrebbe non essere noto al momento in cui il perito presta
il suo ufficio, creerebbe una irrazionale disparità di trattamento
rispetto alla più favorevole disciplina prevista dall'art. 66 c.p.p.
in caso di ricusazione del giudice. il che, secondo il Pretore, oltre
alla violazione del principio di eguaglianza comporterebbe altresì la
violazione dell'art. 108 della Costituzione "che assicura
l'indipendenza anche degli estranei all'amministrazione della
giustizia".
L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 19 aprile 1978.
Il Presidente del Consiglio dei ministri è ritualmente intervenuto
nel giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha depositato nei termini le proprie deduzioni.
L'Avvocatura nega la fondatezza della censura, osservando che la
tesi del giudice a quo comporterebbe l'assurda convertibilità in ogni
tempo, salvo l'intangibilità del giudicato, di una causa di
incompatibilità in causa di nullità, e ciò non soltanto rispetto al
perito, ma anche rispetto al giudice.
Comunque le situazioni comparate sarebbero differenti, giacché il
giudice decide la causa mentre il perito ha solo il compito di fornire
al giudice stesso elementi di ordine tecnico, per cui non potrebbe
invocarsi nella specie la necessità di una identità di disciplina.
Inoltre, prosegue l'Avvocatura, il rigore del termine posto
dall'art. 315 bis c.p.p. è temperato dalla interpretazione
giurisprudenziale che, nel caso in cui la ricusazione del perito non
possa esercitarsi nel termine in quanto si ignori chi potrà assumere
la qualità di imputato, ha riconosciuto la proponibilità della
ricusazione stessa prima della chiusura dell'istruttoria, e ciò
appunto in relazione al disposto dell'art. 66 c.p.p..
Sarebbe pertanto da escludere ogni violazione del principio di
eguaglianza per pretesa irrazionale diversità di trattamento e sarebbe
altresì da escludere la violazione dell'art. 108 Cost., poiché in
nessun modo la diversità dei termini suddetti potrebbe incidere sulla
"indipendenza" del perito.
Con ordinanza emessa il 25 novembre 1980 nel corso del procedimento
penale a carico di Leoni Franco, imputato del delitto di omicidio
preterintenzionale, il giudice istruttore presso il Tribunale di
Velletri ha sollevato analoga questione richiamandosi espressamente
alla sopra menzionata ordinanza.
Adempiute le prescritte notificazioni e comunicazioni, l'ordinanza
è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 15 aprile 1981.
È intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, nelle deduzioni tempestivamente depositate, fa riferimento
alle argomentazioni svolte nel giudizio proveniente dal Pretore di
Bressanone, ed aggiunge altre osservazioni.
L'Avvocatura chiarisce anzitutto che, pur non potendosi ritenere
sollevata la questione per violazione anche dell'art. 24 Cost. dato che
il fugace accenno alla lesione del diritto di difesa contenuto
nell'ordinanza non potrebbe interpretarsi come una denuncia in tal
senso, la censura sotto tale profilo sarebbe comunque infondata,
poiché data la diversità della posizione del giudice e del perito,
soccorrerebbe nella specie il principio consolidato della
giurisprudenza della Corte secondo cui le modalità di esercizio del
diritto di difesa sono pur sempre regolate secondo le speciali
caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, sempreché
venga assicurato lo scopo e la funzione del diritto stesso.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 108 Cost. l'Avvocatura
osserva che l'indipendenza del giudice e di coloro che partecipano
all'amministrazione della giustizia comporta un'attività immune da
vincoli da cui possa conseguire una loro soggezione formale o
sostanziale ad altri organi, nonché la libertà da prevenzioni,
influenze, timori relativi al giudizio. Ciò sarebbe garantito dal
meccanismo della ricusazione per il giudice e, a maggior ragione lo
sarebbe per il perito, che partecipa all'amministrazione della
giustizia con minore incidenza dell'organo giudicante. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di rimessione del Pretore di Bressanone e del
giudice istruttore presso il Tribunale di Velletri sollevano questioni
identiche e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
con unica sentenza.
2. - La Corte è chiamata anzitutto a decidere se l'art. 315 bis
c.p.p, introdotto con l'art. 16 della legge 18 giugno 1955 n. 517,
disponendo che la ricusazione del perito deve avvenire prima che egli
cominci a prestare il suo ufficio, induca una ingiustificata disparità
di trattamento rispetto alla disciplina dettata dall'art. 66 dello
stesso codice per la ricusazione del giudice, la quale può avvenire,
invece, durante l'istruzione, prima della chiusura della stessa e, nel
giudizio, prima che siano compiute le formalità di apertura del
dibattimento.
Nella motivazione delle ordinanze i giudici a quibus, riferendosi
alla censurata disparità di trattamento, richiamano anche la
necessità di assicurare la parità del diritto di difesa in entrambe
le ipotesi di ricusazione raffrontate. Ma ciò, è da - ritenere, al
solo scopo di rafforzare la censura sotto il profilo della violazione
dell'art. 3 Cost. come risulta dal tenore pur estremamente conciso
delle motivazioni sul punto, che contengono al riguardo una connessione
logico - argomentativa interpretabile compiutamente solo nel senso
delineato. E suffraga tale conclusione il formale riferimento ai
parametri costituzionali di raffronto che sono espressamente
individuati nei soli artt. 3 e 108 Cost. Deve escludersi, pertanto, che
la censura mossa sulla base della lamentata disparità di trattamento
si estenda anche alla pretesa violazione dell'art. 24 Cost., come sia
pure dubitativamente prospetta l'Avvocatura, e l'esame della doglianza
va quindi in tal senso delimitato.
3. - La questione non è fondata.
Secondo i giudici a quibus, la lesione del principio di eguaglianza
deriverebbe dalla irrazionalità del termine stabilito per la
ricusazione del perito rispetto a quello previsto per la ricusazione
del giudice, nel presupposto che trattisi di situazioni comparabili.
Ma proprio tale presupposto è inesistente giacché le posizioni del
giudice e del perito nel processo penale si differenziano radicalmente,
restando attribuita al primo la definizione del giudizio e al secondo
la sola funzione di portare a conoscenza del giudice stesso elementi
tecnici utili ai fini della decisione. Tale differenza sostanziale
evidenzia di per sé la legittimità costituzionale della diversa
disciplina dei relativi procedimenti di ricusazione, in conformità
della costante giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre affermato
il principio secondo cui l'operatività della garanzia di eguaglianza
è condizionata dalla omogeneità delle situazioni poste a raffronto.
Comunque, come la giurisprudenza ordinaria non ha mancato di porre
in evidenza, il termine per la ricusazione tende unicamente a
disciplinarne il concreto svolgimento, evitando che essa si risolva in
un pretestuoso strumento di ostruzionistico ritardo del corso del
processo; e la specificazione in concreto del termine stesso rientra
indubbiamente nella sfera di discrezionalità del legislatore, limitata
soltanto dal rispetto del criterio della ragionevolezza.
Nella specie tale criterio non appare certamente violato.
L'istituto della ricusazione, invero, adempie alla funzione di impedire
il compimento di atti pregiudizievoli per il ricusante ed è
concettualmente configurabile, quindi, solo con riferimento ad
un'attività ancora da compiere; per quanto riguarda in particolare la
ricusazione del perito, il riferimento al momento in cui egli inizia la
prestazione del suo ufficio individua razionalmente il termine ultimo
dell'esercizio della facoltà in esame, in vista appunto della funzione
preventiva della ricusazione. Né a contraria conclusione può condurre
la diversità evidenziata nella ordinanza di rinvio in relazione alla
ricusazione del giudice durante l'istruzione, che può esercitarsi fino
alla chiusura della stessa, essendo evidente che il legislatore ha
razionalmente tenuto presente la particolare struttura e funzione del
procedimento istruttorio, il cui ambito di svolgimento prospetta
potenziali acquisizioni e sviluppi in fatto e in diritto tali da
giustificare l'ampio termine indicato dall'art. 66, mentre altrettanto
non può dirsi per quanto riguarda l'attività del perito, limitata ad
operazioni di carattere tecnico in ordine ai quesiti che il giudice
propone e che ne definiscono il compito in modo ben più restrittivo.
Sul piano pratico può effettivamente accadere che, come si accenna
nelle ordinanze di rinvio, la conoscenza dei motivi di ricusazione
avvenga in un momento successivo alla scadenza del termine, ma tale
inconveniente non deriva dal sistema normativo e si risolve in una
circostanza di mero fatto, non idonea a configurare un motivo di
illegittimità costituzionale.
Aggiungasi, comunque, che la giurisprudenza, interpretando la
normativa in esame, ha adottato criteri tendenti ad attenuare le
conseguenze di una troppo rigida operatività del termine, stabilendo
che la ricusazione dei periti, qualora non possa esercitarsi nel tempo
previsto in quanto in quel momento si ignori chi potrà assumere la
qualità di imputato, può essere proposta fino alla chiusura della
istruzione, in applicazione dell'art. 315 bis, secondo comma, c.p.p.
che prescrive di osservare, in quanto applicabili, le norme sulla
ricusazione del giudice.
4. - La Corte è altresì chiamata a decidere se la denunziata
disparità di trattamento concreti una violazione della garanzia di
indipendenza che l'art. 108 Cost. sancisce anche a favore degli
estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
I motivi sopra esposti, in base ai quali deve escludersi la
sussistenza della lamentata irrazionale discriminazione e l'ovvia
considerazione che la prefissione di termini diversi per esercitare la
ricusazione non può essere causa di menomazione dell'indipendenza del
perito, varrebbero di per sé a negare fondamento alla censura.
Tuttavia è il caso di osservare che l'art. 108 Cost. si limita ad
estendere la garanzia del requisito essenziale della funzione
giurisdizionale, cioè l'indipendenza del giudice, già posta
espressamente con gli artt. 101 e 104 precedenti per il giudice
ordinario, anche a favore dei "giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia". Al fine di individuare l'ambito
di operatività di tale ultima disposizione occorre inquadrarla nel
sistema di garanzie di cui, come si è detto, fa parte, e che è
ispirato all'esigenza di sottrarre l'attività del giudice, quale
organo giurisdizionale, a qualsiasi vincolo che possa comportare la sua
soggezione formale o sostanziale ad altri soggetti in modo da garantire
che egli si pronunci secondo quanto gli dettano scienza e coscienza.
L'invocata disposizione deve cioè intendersi come intesa a
tutelare l'indipendenza di chiunque partecipi all'amministrazione della
giustizia con poteri e funzioni di natura giurisdizionale. E tale
interpretazione è suffragata dall'esame degli atti preparatori, e
particolarmente dalla relazione del Comitato di coordinamento, ove si
trova conferma che secondo l'intendimento del legislatore costituente,
la garanzia costituzionale è volta a tutelare non solo l'indipendenza
dei giudici togati ma anche di "chiunque estraneo al personale della
magistratura partecipi all'amministrazione della giustizia nelle
sezioni specializzate, nella giuria etc.".
Esula conseguentemente dall'ambito dei soggetti tutelati dalla
norma il perito che, come è pacifico, non è certamente chiamato a
svolgere funzioni di natura giurisdizionale.
Né il fatto che egli sia oggetto a ricusazione come il giudice
può fornire argomenti per assimilarlo a quest'ultimo ai fini della
tutela costituzionale, apprestata, giova ripetere, in funzione della
esigenza di garantire l'indipendenza della attività giurisdizionale,
in relazione alla quale il perito svolge invece solo una attività
ausiliaria, il cui regolare svolgimento il legislatore ordinario ha
inteso garantire con lo strumento della ricusazione indipendentemente
dalla esigenza costituzionale sopra ricordata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 315 bis, cod. proc. penale, sollevate dal Pretore di
Bressanone e dal giudice istruttore presso il Tribunale di
Velletri con le ordinanze indicate in epigrafe, in relazione agli
artt. 3 e 108 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte