Corte costituzionale

Ordinanza n. 135/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1983 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 43,

comma primo, e 58, commi primo, secondo e quarto, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore

aggiunto) promossi con quattro ordinanze emesse il 12 ottobre 1978

dalla Commissione tributaria di II grado di Udine, iscritte ai nn. 602,

603, 604 e 605 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38 del 7 febbraio 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di II grado di Udine, nel

giudizio relativo ai ricorsi di cui all'epigrafe, colle quattro

richiamate ordinanze proponeva varie questioni, tutte concernenti il

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,

che, colle prime due ordinanze (nn. 602 e 603/78) i giudici a

quibus ritenendo che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 58,

primo e secondo comma del citato d.P.R. abbia natura di vera e propria

pena in senso sostanziale di diritto penale, ne traevano la conseguenza

del contrasto delle due disposizioni cogli artt. 102 e 27 Cost., sia

perché l'irrogazione della sanzione non è riservata al giudice, sia

perché è prevista a carico di persone giuridiche e non della singola

persona fisica cui compete la responsabilità penale,

che colla terza ordinanza (n. 604/78) si rilevava che, mentre

l'art. 52 prevede la possibilità di volontaria estinzione

dell'illecito (mediante pagamento di una somma pari ad 1/6 del massimo

della pena) per le violazioni constatate in occasioni di accessi e

verifiche, non altrettanto è consentito dall'art. 58 comma quarto del

d.P.R. in parola, sicché si verifica una ingiustificata disparità di

trattamento a situazioni analoghe, incompatibile col principio di cui

all'art. 3 Cost.,

che, infine, coll'ultima ordinanza (n. 605/78) segnalava la

Commissione Tributaria il contrasto dell'art. 43 comma primo del

ripetuto d.P.R. tanto coll'art. 3 quanto coll'art. 53 Cost. perché la

stessa sanzione colpisce sia chi definitivamente ometta una

dichiarazione, sia chi invece ne ritardi soltanto la presentazione,

facendo però poscia seguire spontaneo adempimento: situazione che,

oltre al principio di uguaglianza, violerebbe appunto anche il

principio di proporzionalità della capacità contributiva, inteso come

principio di analoga proporzione nelle sanzioni.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti in quanto tutti

concernono la stessa legge,

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha svolto intervento

chiedendo, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che le sollevate

questioni siano dichiarate infondate,

che effettivamente le questioni sollevate colle prime due ordinanze

si fondano su presupposto manifestamente destituito di fondamento,

essendo insostenibile, per pacifica dottrina specialistica e per

diritto vivente (Cass. 14 aprile 1969 n. 1186; Cass. 25 marzo 1966 n.

791), che le sanzioni pecuniarie previste dalle norme in parola abbiano

natura penale,

che, invece, per quanto si riferisce alle altre due ordinanze, va

rilevata la sopravvenienza del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 che ha

modificato, nei sensi auspicati dall'ordinanza di rimessione, sia il

comma quarto dell'art. 58, sia l'intero art. 43 del d.P.R. 633/72, per

cui s'impone la restituzione degli atti ai giudici a quibus affinché

valutino l'incidenza delle norme sopravvenute sulle questioni

sollevate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la riunione dei giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale sollevate colle ordinanze nn. 602 e 603/1978 del 12

ottobre 1978 dalla Commissione Tributaria di II grado di Udine per

asserito contrasto dell'art. 58, primo e secondo comma d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 633 cogli artt. 27 e 102 Cost.;

ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus per quanto si

riferisce alle ordinanze nn. 604 e 605/78 pure datate 12 ottobre 1978.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte