Corte costituzionale

Ordinanza n. 135/1990

Altra decisione · depositata il 16/03/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, ultimo

comma, e 138, n. 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1989 dal Consiglio di Stato

sul ricorso proposto da Maisto Armando contro la Prefettura di Napoli

ed altro, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Maisto Armando nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 marzo 1989 (pervenuta il

21 novembre 1989) il Consiglio di Stato, sul ricorso proposto da

Maisto Armando contro Prefettura di Napoli ed altro, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 11, ultimo comma, e 138 n. 4, del regio decreto 18 giugno 1931,

n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza), "nella parte in cui prevede che l'approvazione della

nomina a guardia giurata debba necessariamente essere revocata a

seguito di condanna per delitto", in riferimento all'art. 3 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della sollevata

questione;

Considerato che successivamente all'ordinanza di remissione è

stata approvata la legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di

circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei

pubblici dipendenti) la quale, tra l'altro, all'art. 4 (sostitutivo

dell'art. 166 del codice penale) espressamente dispone che "la

condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun

caso, di per sé sola, motivo (...) per il diniego di concessioni, di

licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività

lavorative";

che nella fattispecie sottoposta al giudice a quo risulta essere

stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena

nei confronti del ricorrente;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al Collegio

rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della

prospettata questione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte