Art. 13
[1](Art. 12 T. U. 1926).
[2]Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di ((tre anni, computati)) secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
[3]Il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.
Testo vigente dal 7 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 110 su Normattiva