Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1969 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

provincia di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, sulla tutela del paesaggio,

promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1967 dal Consiglio di Stato

- sezione V - sul ricorso di Tirelli Massimo contro la Giunta

provinciale di Bolzano ed altri, iscritta al n. 76 del Registro

ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 139 del 1 giugno 1968 e nel Bollettino Ufficiale della Regione

Trentino-Alto Adige n. 47 del 5 novembre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Tirelli Massimo e del Presidente

della provincia di Bolzano;

udita nell'udienza pubblica del 18 giugno 1969 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

uditi l'avv. Mario Barbato, per il Tirelli, e l'avv. Giuseppe

Guarino, per la provincia di Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Oggetto dell'odierno giudizio è la questione di legittimità

costituzionale della legge provinciale di Bolzano 24 luglio 1957 n. 8,

sulla tutela del paesaggio.

La questione è stata promossa dal Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale con l'ordinanza 3 novembre 1967, emessa su ricorso

proposto da Tirelli Massimo contro il provvedimento della Giunta

provinciale di Bolzano che aveva negato l'autorizzazione per la

esecuzione di un progetto edilizio, prescritta dalla legge predetta. Il

Consiglio ha prospettato l'assunto che questa legge è in contrasto con

l'art. 95 dello statuto del Trentino-Alto Adige e con l'art. VIII delle

disposizioni transitorie e finali della Costituzione, perché la

provincia manca di competenza legislativa nella materia delle bellezze

naturali, per tale materia non essendo state ancora emanate le norme

d'attuazione dello statuto. Il Consiglio ha richiamato la

giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le norme di attuazione

degli statuti regionali sono necessarie soltanto quando occorre

trasferire ad organi della regione funzioni esercitate da organi

statali, e le regioni hanno il potere di emanare leggi nella materia di

propria competenza prima che siano emanate norme di attuazione se non

risultino modificate le attribuzioni di organi statali; ma ha

prospettato il dubbio che, per trasferimento o passaggio di funzioni,

la Corte abbia inteso ogni modificazione nella sfera di competenza

degli uffici statali preesistenti, sia con l'aggiunta di nuove

competenze, sia con la sottrazione di quelle esercitate. In relazione a

ciò il Consiglio ha opinato che la legge denunziata, disciplinando

automaticamente la tutela paesistica del territorio della provincia di

Bolzano ha, quanto meno, sottratto alla sovraintendenza di Trento i

poteri ad essa spettanti sul territorio stesso a norma dell'art. 8

legge 22 maggio 1939 n. 823. Ha inoltre rilevato che le norme di

attuazione sono necessarie, nella materia in discussione, allo scopo di

coordinare i poteri statali con quelli provinciali che incidano sui

medesimi beni e interessi.

In subordine il Consiglio di Stato ha proposto la questione di

legittimità dell'art. 7, in relazione all'art. 15, secondo comma,

della legge, per contrasto con l'art. 42, terzo comma, della

Costituzione, sotto il profilo che, nelle ipotesi in cui la limitazione

dipendente dal vincolo di paesaggio possa concretarsi in un divieto

assoluto di inedificabilità, prevede, non un indennizzo, ma un

contributo speciale nei limiti del bilancio.

L'ordinanza è stata notificata alla parte privata, ai Presidenti

del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e della Regione

Trentino-Alto Adige in data 2 gennaio 1968, al Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano l'8 marzo 1968, al Presidente del Consiglio dei

Ministri il 2 aprile 1968. In questa data è stata comunicata al

Presidente della Camera dei Deputati ed il giorno 3 successivo al

Presidente del Senato. L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica del 1 giugno 1968 n. 139, ed iscritta al n.

76 del Registro ordinanze 1968.

Innanzi a questa Corte si sono costituiti il Tirelli e la Giunta

provinciale di Bolzano.

2. - La provincia, rilevato che la questione promossa in subordine

è stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza 9 maggio

1968 n. 56, limita le sue deduzioni alla questione principale.

Osserva che l'organizzazione provinciale per la materia di cui si

tratta è in funzione da oltre dieci anni, lo Stato non ne ha mai

contestato la legittimità, e il ministro, il consiglio superiore delle

belle arti, la sovraintendenza ai monumenti non hanno mai, nella

provincia di Bolzano, svolto attività di tutela del paesaggio: la

provincia, dal 1957 al 1968, ha emesso ben 17.470 provvedimenti, tutti

resi pubblici, pochissimi impugnati in sede giurisdizionale, ha

apportato modificazioni a provvedimenti statali anteriori alla legge

denunziata e il ministro o il sovraintendente non ha mai fatto denuncie

penali, né applicato le sanzioni amministrative comminate dall'art. 15

della legge statale. Si aggiunge che nel memorandam presentato

all'Assemblea delle Nazioni Uniti il 12 ottobre 1960 il Governo ebbe ad

elencare la legge denunziata fra quelle che danno un'idea

dell'effettività dell'autonomia provinciale, perché attuate dagli

enti amministrativi della provincia e quindi già entrata in vigore;

esso ritenne che la legge meritava speciale menzione, perché permette

di imporre alla libera disposizione della proprietà ed all'iniziativa

privata limiti diretti a conservare integralmente gli aspetti fisici

dell'Alto Adige, che non trovano riscontro nella legislazione statale.

Sono anche significative le informazioni che gli organi ministeriali

diedero al signor Victor Cranley, incaricato dal Consiglio di Europa di

uno studio preliminare sulla tutela della natura e del paesaggio in

Inghilterra, in Francia ed in Italia: nella sua relazione il Cranley

scrive che nel Trentino-Alto Adige è in vigore una legislazione

propria delle autorità locali. Già altra volta la Corte ha dato

rilievo al comportamento dell'ente interessato agli effetti del

passaggio di competenza dallo Stato alla regione (sentenza 10 marzo

1966 n. 21). E, a tal riguardo, la provincia prospetta il dubbio che

solo lo Stato e non un terzo può invocare il rispetto del principio

della necessità delle norme di attuazione; il che spiega come le

questioni relative alle norme di attuazione siano sorte costantemente

in sede di impugnazione diretta della legge o in sede di conflitto di

attribuzioni, e come lo Stato non abbia mai avvertito l'esigenza di

emanare norme di attuazione quando abbia accettato, di fatto e con atti

concludenti, l'esercizio effettivo di una competenza da parte di una

singola regione o provincia.

Peraltro la modificazione delle competenze spettanti agli organi

dello Stato discende in modo diretto dalle norme della Costituzione e

dello statuto regionale che hanno attribuito determinate materie alla

potestà normativa ed amministrativa della provincia e perciò

presuppongono già avvenuto il passaggio delle funzioni dallo Stato

alla provincia (artt. 13, 16, 46, 76 n. 3 Statuto): importante è

l'art. 13 dello Statuto per il quale sono esercitate dalla regione o

dalla provincia le potestà amministrative relative a materie di

competenza dell'una e dell'altra "che, in base all'ordinamento

preesistente, erano attribuite allo Stato", con il riferimento ad un

tempo passato, quindi nel presupposto che esse erano state già

trasferite per la forza imperativa dello Statuto.

L'Alta Corte per la Sicilia nelle sentenze 5 agosto 1949 n. 10 e 15

ottobre 1950 n. 15 ha affermato che si impongono norme di attuazione

solo per addivenire ad un completo trasferimento delle funzioni statali

alla regione, volendo riferirsi alle materie o ai nuclei di materie

attribuiti integralmente alla medesima o non connessi a materie di

competenza statale. La Corte costituzionale, nella sentenza 12 marzo

1962 n. 14, decise che l'occorrenza delle norme di attuazione si palesa

in concreto per il bisogno di assicurare un collegamento fra le

attività ed i servizi trasferiti alla regione e quelli che rimangono

allo Stato, di regolare il passaggio del personale dall'una all'altra

amministrazione, di evitare duplicazione di attività o di uffici, in

sintesi, di dar vita nell'àmbito delle ben definite autonomie

regionali, ad una organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche

funzioni che si armonizzi con l'organizzazione dello Stato, nell'unità

dell'ordinamento amministrativo generale.

Nella specie non v'è stato passaggio di uffici, di locali e di

personale statale, non v'è stata imposizione di obblighi agli uffici

statali, né si è disciplinata la competenza degli stessi, non sono

state modificate le competenze degli organi centrali, ed è rimasta

invariata l'organizzazione della sovraintendenza di Trento; l'art. 18,

per cui la legge provinciale sostituisce quella statale, va inteso nel

senso che gli organi provinciali avrebbero dovuto applicare le norme

provinciali e non più quelle statali.

L'art. 11 n. 1 dello Statuto, attribuisce alla competenza primaria

della provincia una materia nettamente individuata e la attribuisce

integralmente, di modo che non si pone nemmeno un problema di

delimitazione o di coordinamento fra competenza statale e competenza

provinciale: né un problema di connessione necessaria fra poteri

provinciali e poteri di amministrazione statale, a parte che, se mai,

ove connessione vi fosse, la questione di costituzionalità potrebbe

porsi solo per le norme specificatamente coinvolte e non per tutta la

legge. Non v'è poi nulla che obblighi a ritenere che, una volta creata

una disciplina vincolativa provinciale, debba essere venuto meno il

potere dello Stato di porre vincoli a tutela degli interessi dei quali

ha la cura: in tal caso il proprietario dovrà richiedere

l'autorizzazione sia agli organi provinciali sia a quelli statali.

L'art. 9 della Costituzione richiama il paesaggio come bene, non

dello Stato come persona giuridica, ma della Repubblica come

ordinamento generale, che si esprime attraverso la molteplicità e la

varietà delle istanze.

La provincia ha, nella materia, competenza legislativa primaria e

anche per questo non v'è necessità di regolare i rapporti tra leggi

dello Stato e leggi della regione; quella dello Stato è venuta meno

sulla base dello Statuto e infatti nella sentenza 18 novembre 1958 n.

58 la Corte afferma' che la fonte statutaria doveva ritenersi

sufficiente ad attribuire alla regione i poteri legislativi e

amministrativi in materia di credito.

Già prima la sentenza 9 aprile 1957, n. 53, aveva deciso che, in

mancanza di norme di attuazione in materia di pesca, la regione sarda,

avendo emanato una sua legge priva di qualsiasi coordinazione con la

legge statale, doveva rigorosamente limitare la sua competenza

escludendo ogni esorbitanza in materie connesse di competenza statale;

e così aveva avvertito che, quando mancano norme di attuazione,

determina l'illegittimità della legge regionale, non il semplice fatto

che la regione abbia legiferato, ma la sua esorbitanza in materie

riservate allo Stato, il fatto cioè che la materia è in tutto o in

parte sottratta agli organi statali o è strettamente connessa ad altre

di competenza statale.

È caso per caso, allora, che deve essere dimostrata la necessità

delle norme di attuazione, perché si tratterebbe di apportare deroga

al principio generale della immediata utilizzabilità dei poteri

legislativi primari della regione; principio che non perde il suo

carattere sol perché le deroghe, in ipotesi, possano essere numerose.

Per le materie in cui la competenza è esclusiva della regione, può

esservi soltanto un problema di successione di leggi: fin quando

restano in vigore quelle dello Stato esistono le competenze degli

organi dello Stato, dal momento in cui entrano in vigore le leggi della

regione subentrano invece le competenze degli organi regionali.

La provincia esamina poi il valore che assumono, nella specie,

l'art. 95 dello Statuto e l'art. VIII delle disposizioni transitorie

della Costituzione. In quanto gli statuti hanno inteso garantire

l'autonomia regionale non sarebbe logico, almeno in via generale, che

l'estrinsecarsi effettivo di essa dipendesse dall'emanazione di un

nuovo atto dello Stato. Rispetto alla norma statutaria attributiva di

competenza, le norme di attuazione, hanno il valore sostanziale di un

regolamento di esecuzione, ed è noto che solo alcune leggi necessitano

di una normativa del genere. Se si opinasse diversamente, si

giungerebbe al paradosso che il conferimento in concreto di un potere

legislativo alle regioni potrebbe essere fatto solo con norme di

attuazione e non con legge costituzionale; o si verrebbe a riproporre

la vecchia distinzione tra norma direttiva e norma precettiva di cui la

Corte ha fatto giustizia, o infine si direbbe che le norme degli

statuti che disciplinano i poteri legislativi primari delle regioni

sarebbero rivolte soltanto al legislatore dello Stato. Il secondo comma

della VIII disposizione transitoria della Costituzione poi concerne

l'attività amministrativa, riferendosi espressamente ad ogni ramo

della pubblica amministrazione e non anche alla potestà legislativa, e

comunque sarebbe inapplicabile alle regioni a statuto speciale: si

richiama la sentenza di questa Corte 24 marzo 1963, n. 76, quanto al

primo punto e, sul secondo punto, si rinvia alle sentenze dell'Alta

Corte per la Sicilia 18 ottobre 1950 n. 15, 25 ottobre 1950 n. 17, 1

giugno 1954 n. 4. La disposizione transitoria predetta può quindi

correttamente intendersi solo nel senso che, quando deve provvedersi a

coordinare il passaggio delle funzioni statali alle regioni occorre

emanare una legge dello Stato; e pertanto l'art. 95 dello Statuto

regionale impone in ogni caso emanazione di norme di attuazione. L'art.

92 dello stesso Statuto invece dispone che, nelle materie attribuite

alla regione o alla provincia, fino a quando non sia diversamente

disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello

Stato; con che si dimostra che il trasferimento di funzioni dallo Stato

alla regione o alla provincia deriva addirittura in modo diretto dalla

legge regionale o provinciale, che ha il potere di abrogare le

preesistenti norme statali anche circa le competenze attribuite agli

organi dello Stato: essendo stato previsto il divieto di applicazione

della legge dello Stato a decorrere dall'entrata in vigore di quella

regionale o provinciale, nella corrispondente materia e per il medesimo

oggetto, non è la legge locale che abroga quella statale, ma si ha che

una legge costituzionale, come è lo statuto regionale, condiziona

l'efficacia della legge dello Stato all'evento dell'entrata in vigore

della legge provinciale.

La provincia rileva infine che la dichiarazione di illegittimità

della legge denunziata creerebbe nella provincia di Bolzano una

situazione di totale carenza di organi competenti nella materia della

tutela del paesaggio e che la legge oggi in esame è già venuta al

giudizio di questa Corte. La sentenza 19 aprile 1962 n. 37, pur

esaminandola sotto un profilo diverso, ha affermato che la potestà

provinciale di emanare norme legislative in materia di tutela del

paesaggio non è illimitata, e l'interesse a tale tutela deve essere

subordinato a quello ben maggiore della difesa nazionale: ha tratto

tale convinzione dal fatto che l'art. 11 della legge in esame esclude

l'applicazione delle sue norme alle opere destinate alla difesa

militare e quindi ha applicato la legge stessa, e ha presupposto che la

legge sia legittima.

3. - Il Tirelli si rifà alle considerazioni svolte nell'ordinanza

del Consiglio di Stato, elenca inoltre le ipotesi in cui la legge

conferisce ad organi propri attribuzioni che spettano all'autorità

statale e, con riferimento alla questione dell'illegittimità

costituzionale dell'art. 7 della legge in esame, insiste sul carattere

discrezionale del contributo in esso preveduto, che non ha il carattere

d'indennizzo anche perché è ristretto nei limiti di una somma

stanziata in bilancio.

Viene anche contestato che le norme di attuazione siano di mera

esecuzione di quelle statutarie, avendo la finalità di porre, ove

necessario, disposizioni concernenti le relazioni tra Stato e regione e

vengono richiamate le sentenze della Corte nelle quali si afferma' la

necessità di norme di attuazione per la pura e semplice assunzione da

parte dell'ente autonomo di funzioni che non danno luogo ad alcuno

spostamento di uffici; si sostiene che l'art. 92 dello Statuto del

Trentino-Alto Adige statuisce pure per il caso in cui, dopo

l'emanazione delle norme di attuazione, la regione si astenga dal

legiferare, ma non permette alla regione di regolare il passaggio di

funzioni con proprie leggi, tanto che nella sentenza 30 dicembre 1968,

n. 140 è detto, in materia di coordinamento di scuole materne, che, se

le provincie autonome non avevano legiferato, ciò era dipeso

dall'assenza di norme statali che delineassero e coordinassero le

relative competenze.

Il Tirelli si richiama pure alla dottrina che, in relazione alla

legge in esame, afferma la necessità di coordinamenti con i poteri

statali; e osserva infine, da un lato, che tali coordinamenti sono

richiesti dallo stesso fatto che, nel memorandum alle Nazioni Unite, lo

Stato dichiara' che la legge in esame ha imposto limiti inesistenti

nella legislazione italiana e, dall'altro lato, il Tirelli rileva che

la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge

denunziata non provocherebbe carenza amministrativa, perché

riprenderebbe vigore, nella provincia di Bolzano, la legge statale 22

maggio 1939, n. 823.

4. - All'udienza del 18 giugno 1969 le parti hanno illustrato e

ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :

1. - La provincia di Bolzano contesta senza ragione che la parte

privata abbia interesse a far valere l'asserita illegittimità

costituzionale della legge provinciale denunziata per mancanza, nella

materia, di norme di attuazione dello Statuto speciale. Nella misura

in cui le norme predette siano necessarie, la loro mancanza priva la

regione o la provincia autonoma della legittimazione concreta ad

esercitare la potestà legislativa che le spetta secondo lo Statuto, e

la conseguenza non potrebbe essere se non l'invalidità dell'attività

che ciò non pertanto si fosse esplicata. L'invalidità opererebbe non

soltanto verso lo Stato al quale spettasse la competenza, ma altresì

rispetto a tutti coloro che dell'atto emanato avessero risentito o

dovrebbero risentire gli effetti, perché esso avrebbe violato una

norma di ordine costituzionale: è questione di legittimità

costituzionale così quella che attiene all'osservanza di norme

sostanziali della Carta fondamentale, come quella che concerne l'ordine

delle competenze da questa stabilito.

2. - La parte privata invoca però senza fondamento l'VIII

disposizione transitoria della Costituzione per sostenere che, in

ordine alla materia del paesaggio, era necessaria l'emanazione di norme

di attuazione dello Statuto. La suddetta disposizione impone norme del

genere esclusivamente per il trasferimento delle funzioni

amministrative; e il suo testo infatti esige leggi dello Stato solo per

regolare il passaggio delle funzioni statali "per ogni ramo della

pubblica amministrazione", di funzioni cioè che, per lo stesso

significato delle parole usate, non possono essere di potere

legislativo. Nella sentenza 24 maggio 1963, n. 76, la Corte affermò

che la norma transitoria succitata proclama la necessità di una

attuazione coordinata dei principi costituzionali dell'autonomia e del

decentramento regionale; ma lo affermò con riferimento ad una legge

regionale che riguardava unicamente l'esercizio di funzioni

amministrative. E ciò a parte il problema della riferibilità della

norma alle regioni a statuto speciale; problema cui la Corte, nella

sentenza 9 maggio 1961 n. 22, accennò per una soluzione negativa.

Non è concludente, ai fini del decidere, l'art. 95 dello Statuto

del Trentino-Alto Adige, che prevede in via generica norme di

attuazione da emanarsi con decreto legislativo. Cosi disponendo lo

Statuto ha regolato la forma che avrebbe dovuto assumere l'atto

normativo, ove fosse stato necessario: sarebbe illogico intenderlo nel

senso che abbia voluto imporre l'emanazione di norme di esecuzione per

tutte le materie statutarie, perché si arriverebbe all'assurdo di

giudicare che esse sono state previste anche per il caso in cui il

testo statutario avesse avuto in sé piena completezza e non avesse

reclamato integrazioni o specificazioni. In tali ipotesi norme di

attuazione non potrebbero mai emanarsi, per mancanza di oggetto; e

nelle ipotesi stesse la competenza regionale o provinciale non potrebbe

mai esercitarsi non ostante l'assenza di dubbi nei limiti della stessa.

3. - Sono queste ultime considerazioni che fanno escludere la

assolutezza del principio invocato dalla parte privata: lo stesso

Consiglio di Stato ha riconosciuto che questo non è insuperabile, e si

è limitato a porre in dubbio che la fattispecie rientri fra le

eccezioni, sotto il profilo che la legge provinciale ha causato

sottrazione di funzioni agli uffici statali e quindi trasferimento di

tali funzioni ad uffici della provincia.

La Corte, sintetizzando il suo pensiero nella sentenza 9 marzo 1962

n. 14, ritenne che l'esigenza delle norme di attuazione si manifesta

nel bisogno di dar vita, nell'ambito delle ben definite autonomie

regionali, ad una organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche

funzioni che si armonizzi con l'organizzazione dello Stato nell'unità

dell'ordinamento giuridico. Ora, nella specie, non si enunciano

concrete esigenze del genere.

Lo Statuto della regione Trentino-Alto Adige, all'art. 13,

statuisce che, nelle materie e nei limiti in cui la regione o la

provincia può emanare norme legislative, le relative potestà

amministrative, che in base all'ordinamento preesistente "erano"

attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione e

dalla provincia. La norma è direttamente attributiva di competenza: le

funzioni che in base all'ordinamento preesistente "erano" attribuite

allo Stato ovviamente non lo erano più in base allo Statuto, dovevano

intendersi cioè passate alla regione o alla provincia per la forma

immediata dell'atto concessivo dell'autonomia.

Non vale opporre che la legge denunziata riconosce la necessità di

coordinamenti fra la competenza provinciale e la competenza statale

perche statuisce all'art. 7 che i provvedimenti relativi ad opere

pubbliche e ad opere dichiarate di pubblica utilità dallo Stato o

dalla regione debbono essere adottati di concerto con le

amministrazioni interessate. La regola è ovvia, cosicché sarebbe

stato inutile inserirla in norme di attuazione; tanto più che i

termini di quel concerto potrebbero essere definiti solo caso per caso.

Non si chiarisce poi quali ulteriori norme di integrazione o di

specificazione sarebbero state necessarie, oltre la previsione

predetta: è altrettanto ovvio, che, fino a quando l'accordo con le

amministrazioni statali non si raggiunga, ogni provvedimento

provinciale mancherebbe del crisma della legittimità e sarebbe stata

altresì inutile una norma di attuazione che avesse disposto in tal

senso. Ugualmente deve ragionarsi per ogni altra ipotesi in cui un

provvedimento della provincia venisse ad incidere su beni appartenenti

allo Stato o su materie di competenza dello stesso.

Comunque non sarebbe logico ritenere, che fino a quando non si

esaminino prescrizioni del genere riguardo ad ipotesi astratte di

incidenza dell'interesse statale, alla provincia rimanga inibito di

esercitare la sua competenza esclusiva per quelle altre ipotesi che in

concreto non coinvolgano interessi statali. La sentenza di questa Corte

del 19 aprile 1962 n. 37, ha potuto dare alla competenza della

provincia di Bolzano in materia di paesaggio il limite dell'interesse

della difesa militare non ostante l'assenza di norme d'attuazione; e

pertanto deve contestarsi che questa mancanza rechi nell'attività

amministrativa provinciale germi di pregiudizio alla protezione degli

interessi estranei all'organo autonomo. Concorre a far ritenere esatta

tale affermazione, non solo il fatto che, nella materia predetta,

unicamente nel caso deciso con la sentenza da ultimo citata, si è

profilato, nell'arco di un dodicennio, un conflitto di attribuzioni con

i poteri dello Stato, ma l'ulteriore circostanza che il governo, nel

memorandum alle Nazioni Unite ricordato dalla provincia, fondò anche

sulla legge denunziata la prova dell'esercizio dell'autonoma potestà

provinciale in modo ampio e regolare, così attestando che l'esercizio

effettivo di quella potestà, o non turba gli interessi statali, o non

ne impedisce la protezione.

Con ciò non si intende certo dire che l'apprezzamento

discrezionale governativo possa di per sé escludere la necessità

delle norme di attuazione ove in realtà ve ne sia bisogno, ma si

intende dire che, essendo stata attribuita alla provincia una materia

ben definita (e ben definita anche sulla base della legge statale 22

maggio 1939 n. 823, che quella provinciale ricalca), l'inutilità

dell'emanazione di norme di attuazione è provata dalla situazione di

fatto; la quale non ne ha espresso mai la necessità e non ha

prospettato mai l'esigenza di armonizzazione di competenze. Proprio la

mancanza in Bolzano di un ufficio statale di attribuzioni limitate al

territorio della provincia esclude che la legge denunziata abbia

disposto dell'organizzazione dello Stato; la competenza poi della

sovraintendenza di Trento, è stata direttamente incisa dallo Statuto

regionale, e rimane piena per la cura di quegli interessi che

l'esercizio della funzione provinciale non deve mai compromettere. La

competenza provinciale, per quanto esclusiva, trova sempre in quegli

interessi un limite invalicabile: lo si ripete per ribadire i concetti

espressi nella ricordata sentenza del 19 aprile 1962 n. 37 e nell'altra

anteriore del 21 gennaio 1957 n. 23, anch'essa riguardante materia di

competenza regionale primaria.

Con che la Corte precisa il suo punto di vista sull'argomento.

Sono le circostanze che indicano se e in che limiti l'esplicazione

di potestà legislativa da parte di una regione o di una provincia

autonoma in materia di propria competenza sia condizionata

all'emanazione di norme di attuazione dello statuto. In via di massima,

quando delimita con precisione l'oggetto della potestà legislativa che

essa attribuisce alla regione o alla provincia autonoma, la fonte

statutaria deve ritenersi sufficiente a conferire direttamente alla

regione o alla provincia i poteri legislativi e amministrativi relativi

a quella materia (sentenza 18 novembre 1958 n. 58); cosicché la VIII

disposizione della Costituzione, se applicabile nell'ambito degli

statuti speciali, riguarda il passaggio alle regioni o alle provincie

autonome di quelle funzioni amministrative dello Stato che non possono

ravvisarsi direttamente ad essere trasferite dallo statuto, e in ogni

caso concerne il trasferimento alle regioni o alle provincie autonome

di funzionari e di dipendenti dello Stato.

4. - L'altra questione, quella della legittimità dell'art. 7 della

legge provinciale, in relazione al successivo art. 15, in quanto al

vincolo di inedificabilità non corrisponde un indennizzo, è stata

decisa dalla Corte con la sentenza 9 maggio 1968 n. 56 nel senso della

non fondatezza.

Non si propongono motivi nuovi, né la Corte trova ragioni per

ritornare sul suo giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge provinciale di Bolzano del 24 luglio 1957 n. 8, concernente

la tutela del paesaggio, proposta dal Consiglio di Stato con ordinanza

del 3 novembre 1967 in riferimento alla VIII disposizione transitoria

della Costituzione e all'art. 95 dello Statuto Trentino-Alto Adige.

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7 della stessa legge in relazione al

successivo art. 15, proposta con l'ordinanza suddetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte