Sentenza n. 136/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 156/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo
comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 156 (disposizioni relative alla
previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di
consumo), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1971 dalla Corte
d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Vergara
Pasquale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto
nazionale delle assicurazioni, iscritta al n. 152 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 151 del 16 giugno 1971.
Visto l'atto di Costituzione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito l'avv. Carlo Casalena, per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Pasquale Vergara, già dipendente della società Papi, impresa
appaltatrice della riscossione di imposte di consumo, conveniva in
giudizio davanti al tribunale di Roma l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Assumeva
che la predetta società Papi, con effetto dal 13 marzo 1964, aveva
unilateralmente risolto il rapporto di lavoro per non avere egli
raggiunto la nuova residenza di Trani, alla quale era stato trasferito;
che l'INA, gestore del fondo di previdenza per la liquidazione della
indennità di anzianità al personale dipendente dalle imprese
appaltatrici delle imposte di consumo, aveva liquidato l'indennità di
anzianità, ma si era rifiutato di corrispondere il premio di fedeltà
previsto dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 156, per il
motivo che la risoluzione del rapporto era stata originata dal
comportamento del dipendente; e che il comitato speciale del fondo
presso l'INPS aveva respinto il ricorso presentato da esso interessato
avverso la predetta decisione. Conseguentemente chiedeva che gli
istituti convenuti fossero condannati a corrispondergli il premio di
fedeltà nella misura dovutagli.
Essendo stata la sua domanda respinta dal tribunale, il Vergara
proponeva appello, eccependo, tra l'altro, l'illegittimità
costituzionale del citato art. 2, comma primo, della legge n. 156 del
1963, limitatamente alla parte in cui esclude la corresponsione del
premio di fedeltà nel caso di recesso del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 2119 del codice civile, per contrasto con gli artt. 3, 36 e
38 della Costituzione.
La Corte d'appello di Roma riteneva che l'eccezione proposta
dall'appellante non fosse manifestamente infondata, ma della norma
denunciata metteva in evidenza l'illegittimità costituzionale solo in
riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione.
Richiamando le argomentazioni svolte dall'appellante e basate sulla
sentenza n. 75 del 1968 di questa Corte, precisava che il premio di
fedeltà, al pari dell'indennità di anzianità, ha carattere
retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per il lavoro
prestato, ed è corrisposto al momento della cessazione del rapporto
allo scopo di agevolare al lavoratore il superamento delle difficoltà
economiche eventualmente insorgenti per il venir meno del salario.
Riteneva, pertanto, che il diritto al premio di fedeltà, come quello
all'indennità di anzianità, discendesse dai principi consacrati
dall'art. 36 e dovesse ad essi informarsi.
Rilevato, inoltre, che il detto premio "per la sua intrinseca
natura e per la sua specifica finalità e funzionalità nel meccanismo
previdenziale predisposto a tutela del personale addetto alle gestioni
delle imposte di consumo, costituisce parte integrante dell'indennità
di anzianità", la Corte d'appello ravvisava un'evidente violazione del
principio di eguaglianza nel fatto che "mentre agli altri impiegati
pubblici e privati viene corrisposta la indennità di anzianità nella
sua interezza, il personale addetto alle gestioni delle imposte di
consumo, qualora la norma impugnata continuasse ad essere operante,
riceverebbe la indennità di anzianità, decurtata del cosiddetto
"premio di fedeltà".
2. - Procedutosi alla notificazione, alla comunicazione e alla
pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 1971)
dell'ordinanza, davanti a questa Corte si costituiva soltanto l'INPS a
mezzo degli avvocati prof. Giorgio Cannella, Pierino Pierini e
Giovanni Belloni.
L'INPS ricordava che per la previdenza e la quiescenza degli agenti
addetti alla riscossione delle imposte di consumo, nominati
dall'appaltatore, con l'art. 316 del r.d. 30 aprile 1936, n. 1138, è
stato istituito il fondo speciale di previdenza della categoria, il cui
funzionamento ha trovato la sua disciplina nel r.d. n. 1863 del 1939,
che detto fondo si è assunto l'onere sia per il trattamento di
pensione che per quello di anzianità, che a quest'ultimo fine si è
provveduto mediante un'assicurazione mista sulla vita accesa dal fondo
presso l'INA e regolata da una particolare convenzione tra questo
Istituto e l'INPS, gestore del fondo, tale da garantire "un capitale
comprensivo della indennità per anzianità di servizio dovuta per
effetto di legge, di contratti collettivi di lavoro o di regolamenti
aziendali", e che a carico di altro fondo (istituito con l'art. 34 del
r.d. 20 ottobre 1939, n. 1863) è stato posto l'onere dell'integrazione
delle somme garantite con l'assicurazione mista risultanti inferiori
alla detta indennità di anzianità, nonché quello della
corresponsione di un premio di fedeltà (art. 2 della legge n. 156 del
1963).
Dato dunque che l'anzidetto personale ha diritto in caso di
licenziamento alla prestazione assicurativa previdenziale di un
capitale comprensivo dell'indennità di anzianità e alla prestazione
previdenziale del premio di fedeltà, purché sussistano le condizioni
stabilite nel citato art. 2, l'INPS rilevava che la prima prestazione
si differenziava sul piano giuridico e sotto il profilo pratico dalla
normale indennità di anzianità, e che la seconda, e cioè il premio
di fedeltà, si differenziava ulteriormente "tanto dalla normale
indennità di anzianità quanto dalla prestazione di capitale della
quale si è detto, poiché l'onere è posto direttamente a carico del
fondo, cui affluisce un apposito contributo; e l'INA provvede al
pagamento del premio in connessione con l'erogazione della prestazione
di capitale per evidenti ragioni di convenienza amministrativa". Ed al
riguardo osservava che il giudice a quo, pur fondando il dubbio sulla
legittimità costituzionale della norma denunciata proprio
sull'analogia delle prestazioni dovute dal fondo con la comune
indennità di anzianità, aveva trascurato di accertare il fondamento
di tale pretesa analogia; e che questa, in senso giuridico, non poteva
riconoscersi, perché diversi erano i soggetti, l'oggetto e la sfera di
applicazione dei vantaggi derivanti dall'ordinamento previdenziale,
rispetto a quelli attribuiti dalla norma generale ed in particolare
perché il premio di fedeltà era dovuto dall'ente previdenziale al
lavoratore obbligatoriamente iscritto al fondo, che avesse compiuto un
servizio "continuativo e non interrotto", ed il suo acquisto non era
continuativo e progressivo, ma per scaglioni in corrispondenza del
maturare dell'anzianità di venti o ventotto anni di servizio.
L'INPS, ancora, metteva in evidenza che la denuncia di
incostituzionalità, per altro, riguardava l'esclusione dal beneficio
del premio di fedeltà nel caso di licenziamento in applicazione
dell'art. 2119 del codice civile, e che sotto questo profilo perdevano
certamente di rilievo le analogie o le differenze con l'indennità di
anzianità e c'era da vedere se fosse o meno legittima
costituzionalmente la discriminazione o limitazione di cui all'art. 2
in relazione al diritto al premio di fedeltà, abbia questo carattere
retributivo o semplicemente previdenziale. Considerava comunque non
conferente o pertinente il richiamo agli artt. 38, 36 e 3 della
Costituzione.
Ed infine osservava che sul piano costituzionale, in breve, la
questione da decidere era se il premio di fedeltà, maturata la durata
del servizio richiesta, fosse un necessario ed immediato acquisto per
il patrimonio del lavoratore, oppure no. Ed a tale quesito riteneva
che si dovesse dare risposta negativa.
Concludeva l'INPS rilevando che la questione lo interessava
soprattutto per i riflessi di equilibrio finanziario del fondo, e
rimettendosi, circa la soluzione del problema, non priva di incertezze
e perplessità, alla decisione di questa Corte.
3. - All'udienza del 13 giugno 1973 l'avv. Carlo Casalena per
l'INPS insisteva nelle precedenti conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, solleva, in riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo,
della legge 14 febbraio 1963, n. 156 (disposizioni relative alla
previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di
consumo), nella parte in cui esclude che il premio di fedeltà spetti
all'iscritto al fondo di previdenza, qualora il rapporto di impiego
venga meno per recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2119 del
codice civile.
2. - La questione è prospettata sotto due profili. Sarebbe,
anzitutto, violato l'art. 36 della Costituzione, perché il premio di
fedeltà avrebbe carattere retributivo e costituirebbe parte del
compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione sarebbe
differita, a fini previdenziali, al momento della cessazione del
rapporto, e perché il relativo diritto, come quello all'indennità di
anzianità, discenderebbe dai principi consacrati dall'art. 36 e
dovrebbe informarsi ad essi. Ed in secondo luogo, la norma denunciata
andrebbe contro l'art. 3 della stessa Carta, perché tale premio, "per
la sua intrinseca natura e per la sua specifica finalità e
funzionalità nel meccanismo previdenziale predisposto a tutela del
personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo",
costituirebbe parte integrante dell'indennità di anzianità, e mentre
agli altri impiegati pubblici e privati viene corrisposta l'indennità
di anzianità nella sua interezza, il personale ora indicato, qualora
la norma impugnata continuasse ad essere operante, riceverebbe la
indennità di anzianità decurtata del premio di fedeltà.
3. - Questa Corte non ritiene di poter condividere le tesi sulle
quali, senza una adeguata motivazione circa le premesse, si basa il
giudice a quo ed in particolare, quindi, di dovere ammettere che il
premio di fedeltà sia retribuzione in senso stretto o comunque sia una
parte della retribuzione che, a fini previdenziali, venga, ad
integrazione dell'indennità di anzianità o al pari di questa,
corrisposta all'atto della cessazione del rapporto di impiego.
Va tenuto presente che il premio di fedeltà è stato istituito, in
aggiunta all'indennità di anzianità, con l'accordo collettivo del 19
novembre 1959 (reso efficace erga omnes con il d.P.R. 2 gennaio 1962,
n. 917) ed è ora disciplinato nell'art. 2 della legge n. 156 del 1963.
Esso non è dovuto dal datore di lavoro (che è tenuto solo al
versamento dei contributi al fondo di previdenza di cui all'art. 316
del r.d. 30 aprile 1936, n. 1138) e quale corrispettivo per il lavoro
prestato, e non si acquista dal lavoratore in modo continuo e man mano
che si svolge il suo lavoro ed in misura proporzionata alla quantità e
qualità del lavoro stesso. E corrisposto, invece, dall'INA (in forza
della convenzione esistente con l'INPS) ed è a carico del fondo di
integrazione istituito con l'art. 34 del r.d. 20 ottobre 1939, n. 1863,
e successive modifiche. Spetta all'iscritto al fondo di previdenza (o
agli aventi diritto), nei casi di risoluzione del rapporto di impiego
ad iniziativa del datore di lavoro, escluso quello di suo recesso ai
sensi dell'art. 2119 del codice civile (o nei casi di morte
dell'iscritto) nelle misure di dieci o di quindici trentesimi della
retribuzione in base alla quale viene calcolata la indennità di
anzianità, per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento (o di
morte) dopo venti o rispettivamente ventotto anni di servizio,
continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo.
Tale premio è dovuto quando la posizione (dell'iscritto al fondo
di previdenza) di fedeltà al settore, resa evidente dalla prestazione
per gli indicati periodi di un servizio continuativo e non interrotto,
permanga in quanto tale fino alla cessazione del rapporto di impiego.
Sono richiesti, in sostanza, perché sorga il diritto, vari elementi di
fatto da cui è ragionevole dedurre l'esistenza di quella fedeltà al
lavoro che si vuole premiare; fedeltà al lavoro che invece non ricorre
quando sia l'impiegato a porre fine unilateralmente al rapporto o a
dar causa, con il suo comportamento, al licenziamento.
È escluso quindi che il premio di fedeltà abbia carattere
retributivo.
Ed è del pari da negare che esso costituisca parte dell'indennità
di anzianità dovuta al personale operante nel detto settore. In
aggiunta a quanto precede, va infatti rilevato che per i contributi
assegnati alle assicurazioni miste sulla vita affidate all'INA, in base
all'art. 11 del r.d. n. 1863 del 1939, in caso di cessazione dal
servizio, l'iscritto al fondo di previdenza (o il superstite avente
causa) ha diritto "ad un capitale comprensivo della indennità di
anzianità di servizio dovuta per effetto di legge, di contratti
collettivi di lavoro o di regolamenti aziendali" e qualora le somme
garantite con quella assicurazione risultino inferiori a detta
indennità di anzianità, esse vengono integrate, fino alla concorrenza
dell'indennità stessa, con prelievo della differenza dal fondo di cui
al citato art. 34 dello stesso r.d. n. 1863 del 1939. Si ha così una
forma di previdenza equivalente, nella funzione, alla normale
indennità di anzianità e tendente ad assicurare al prestatore di
lavoro un trattamento, dal punto di vista economico, migliore o eguale.
Ed il premio di fedeltà, che nei casi sopra ricordati è dovuto,
si aggiunge, quale componente eventuale, a codesto trattamento
previdenziale.
4. - La questione, pertanto, non è fondata.
Non è ravvisabile la prospettata violazione dell'art. 36 della
Costituzione, perché, come si è rilevato, il premio di fedeltà non
ha natura e funzione retributiva e non può dirsi che sia una parte
della retribuzione, la cui corresponsione sia differita all'atto della
cessazione del rapporto di impiego, e perché nella tutela
costituzionale apprestata con l'art. 36, siccome questa Corte ha di
recente precisato (sentenza n. 82 del 1973), si è voluto e si può
comprendere non il diritto ad ogni e qualsiasi controprestazione a
fronte di ogni e qualsiasi prestazione di lavoro, "sibbene solo quelle
controprestazioni che sinallagmaticamente collegate alle prestazioni
servano nell'economia del rapporto, proporzionate alla quantità e
qualità del lavoro prestato, ad assicurare al lavoratore e alla sua
famiglia un'esistenza libera e dignitosa". L'art. 36 non copre,
pertanto, tutto il terreno del trattamento economico del dipendente; e
quindi al legislatore ordinario è rilasciato nella pratica
configurazione dei vari rapporti di lavoro o di impiego, di prevedere
al di fuori di quella normativa controprestazioni (e nella specie, un
premio), che, pur essendo lato sensi retributive, in effetti ed a
rigore non presentino tale carattere.
Non ricorre, d'altra parte, l'asserito contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Basta al riguardo considerare che il premio di fedeltà, anche se
dal punto di vista economico è qualcosa che rientra nel trattamento
previdenziale previsto per il personale delle imprese appaltatrici
della gestione delle imposte di consumo, si aggiunge all'indennità di
anzianità (art. 1 del citato accordo collettivo nazionale del 1959),
ma non può essere assimilato o confuso con il capitale (comprensivo di
detta indennità) dovuto per l'assicurazione mista sulla vita. Perciò,
nella norma denunciata in parte qua non è dato di rinvenire una
ingiustificata disparità di trattamento: al personale addetto a quelle
imprese è infatti assicurata sempre la disponibilità di una somma
pari all'indennità di anzianità dovuta agli altri impiegati pubblici
e privati ed è solo il diritto al premio di fedeltà (che - si ripete
- è qualcosa di più e di diverso nei confronti dell'ordinaria
indennità di anzianità) ad essere negato nel caso di risoluzione del
rapporto di impiego per recesso del datore di lavoro a sensi dell'art.
2119 del codice civile.
Né infine potrebbe rinvenirsi il denunciato contrasto,
considerando il fatto come fenomeno puramente previdenziale. E ciò
perché, a parte che l'art. 36 è estraneo alle figure assicurative e
previdenziali come quella in esame, sia pure rientranti nel campo del
lavoro subordinato, appare, in riferimento all'art. 3, giustificato e
ragionevole che il premio de quo, data la sua natura e funzione, sia
collegato alla fedeltà del lavoratore verso il settore delle imposte
di consumo e serva a premiare codesta fedeltà, e quindi possa
prevedersene la non corresponsione quando, in occasione della
risoluzione del rapporto, quella fedeltà risulti - come si è sopra
rilevato - contraddetta o negata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma primo, della legge 14 febbraio 1963, n. 156
(disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle
gestioni delle imposte di consumo), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte