Sentenza n. 136/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1994
dal Pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Marani
Clarisca ed altri, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un dibattimento a carico di persone imputate del
reato di cui all'art. 220, primo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, in relazione all'art. 49 dello stesso regio decreto, il
Pretore di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 63 del codice
di procedura penale, "nella parte in cui non ricomprende il curatore
fallimentare fra i soggetti indicati nel primo comma di tale norma
quali destinatari delle dichiarazioni indizianti di una persona non
imputata o non indiziata".
In punto di rilevanza il giudice a quo osserva che la prova del
reato contestato si fonda sulla deposizione testimoniale del curatore
e sui verbali di dichiarazioni a lui rese dagli imputati, la cui
utilizzabilità resterebbe esclusa - non rientrando i detti verbali
nella previsione di cui all'art. 237 del codice di procedura penale -
ove la norma denunciata venisse dichiarata costituzionalmente
illegittima, "quanto meno perché" le dichiarazioni sono state "rese
senza l'avviso e l'invito di cui all'art. 63 c.p.p.".
Relativamente alla non manifesta infondatezza, il rimettente
premette che nel sistema del nuovo codice le prove orali si formano
al dibattimento, eccezionale rivelandosi l'acquisizione e
l'utilizzazione di verbali di dichiarazioni. La possibilità di
acquisire e di utilizzare dichiarazioni di una persona attraverso la
deposizione testimoniale di altra persona - la c.d. testimonianza
indiretta - trova, poi, specifici limiti nell'art. 195 del codice,
mentre le dichiarazioni comunque rese dall'imputato o dall'indagato
"nel corso del dibattimento" (recte, "nel corso del procedimento")
non possono formare oggetto di testimonianza; una disciplina
completata dall'art. 63 dello stesso codice a norma del quale "se una
persona non imputata o indiziata rende all'autorità giudiziaria o
alla polizia giudiziaria dichiarazioni da cui emergano indizi di
reità a suo carico deve essere interrotto l'esame, avvertito
(l'indagato) che possono essere svolte indagini nei suoi confronti e
invitato a nominare un difensore", mentre "le precedenti
dichiarazioni non possono essere utilizzate a fini di prova (ma solo
quale indizio di reato)".
Dall'assetto ora delineato emerge che se una persona riferisce ad
altri fatti costituenti reato questi possono essere oggetto di
testimonianza; quando tali fatti vengano riferiti all'autorità
giudiziaria o alla polizia giudiziaria, "in qualunque sede ciò
avvenga" trova applicazione l'art. 63. Il tutto perché ben diverse
sono le due situazioni: nell'un caso le rivelazioni sono
volontariamente rese; nell'altro costituiscono adempimento di un
"obbligo giuridico" o comunque scaturiscono da "situazioni in cui la
persona venga in contatto per motivi d'ufficio con soggetti
qualificati che rivestono la qualifica di P.U.".
Che il curatore possa deporre relativamente a fatti costituenti
reato a lui rivelati dal fallito non risulta oggetto di alcun divieto
nell'ambito del vigente codice di rito (l'art. 62 si riferisce alle
dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento, l'art. 63 si
riferisce alle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla
polizia giudiziaria; donde l'impossibilità di chiamare in causa la
sentenza costituzionale n. 69/1984), con conseguente equiparazione
delle dichiarazioni del fallito a quelle rese a un terzo pur essendo
tali dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento giudiziario,
ad un pubblico ufficiale, davanti al quale il fallito ha l'obbligo di
presentarsi a norma dell'art. 49 della legge fallimentare.
Di qui la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione perché
mentre, da un lato, si consente l'utilizzazione delle dette
dichiarazioni al di fuori di ogni garanzia difensiva, dall'altro
lato, si detta un regime differenziato rispetto alle dichiarazioni
rese al giudice civile, assoggettate alla disciplina di cui all'art.
63 del codice di procedura penale perché rese ad autorità
giudiziaria. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Bologna dubita, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, della legittimità dell'art. 63 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non comprende tra i soggetti
destinatari delle "dichiarazioni indizianti" - con la conseguente
applicabilità della disciplina ivi prevista nei confronti
dell'imputato e della persona sottoposta alle indagini - oltre
all'autorità giudiziaria ed alla polizia giudiziaria, anche il
curatore del fallimento.
Più precisamente, nel corso di un procedimento penale ove era
stato contestato agli imputati il reato di cui all'art. 220, primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art.
49 dello stesso regio decreto, perché, dichiarati falliti, si
allontanavano dalla propria residenza senza l'autorizzazione del
giudice delegato al fallimento, il giudice a quo, premesso che la
prova di detto reato si fonda sulla deposizione del curatore
fallimentare e sulle dichiarazioni a lui rese dagli imputati,
l'utilizzabilità delle quali resterebbe esclusa - donde la rilevanza
della questione - ove le stesse venissero assoggettate al regime
previsto dall'art. 63, primo comma, del codice di procedura penale,
ha ravvisato violazione del principio di eguaglianza per
l'ingiustificata disparità di trattamento, nonostante la
"sostanziale omogeneità" di situazioni, "fra le dichiarazioni rese
da una parte al giudice civile in sede di interrogatorio formale",
alle quali sarebbe riferibile la disciplina dettata dalla norma
denunciata, e quelle rese dal fallito al curatore che possono essere
utilizzate sia in quanto tali sia attraverso la deposizione dello
stesso curatore; nonché lesione del diritto di difesa dell'imputato
su cui grava l'obbligo giuridico di rendere al curatore del
fallimento dichiarazioni da cui potrebbe scaturire la prova del
commesso reato.
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte, con sentenza n. 69/1984, ha già esaminato
un'analoga questione, peraltro, più correttamente incentrata
sull'art. 49 della legge fallimentare (chiamato in causa in quanto,
oltre a prevedere l'obbligo di residenza del fallito, fa carico al
fallito stesso di presentarsi personalmente al giudice delegato, al
curatore e al comitato dei creditori ogni qualvolta venga convocato),
denunciato nella parte in cui non prevede che il curatore, nel
procedere all'interrogatorio del fallito, debba osservare le
disposizioni contenute, per casi identici, negli artt. 78, ultima
parte, 304, secondo e terzo comma, 304-bis, 304- ter e 304-quater del
codice di procedura penale del 1930; e ciò nonostante
"l'interrogatorio miri ad acquisire dati che possono rilevare anche
al fine dell'accertamento di eventuali responsabilità penali".
In tale occasione la Corte non ritenne violati né il principio di
eguaglianza né il diritto di difesa, definendo le censure proposte
basate "su un'identità di posizione tra l'imputato e il fallito"
assolutamente insussistente "perché l'interrogatorio del fallito
opera fuori dell'istruzione penale, per la quale l'art. 304, quarto
comma, del codice di procedura penale, novellato con la riforma del
1969, non manca di avvertire che nel corso dell'istruzione formale le
dichiarazioni rese in assenza del difensore prima dell'assunzione, da
parte dell'interrogato della qualità di imputato, non possono essere
utilizzate". Non si omise, peraltro, di precisare che se "tali
dichiarazioni non possono essere utilizzate, a fortiori non debbono
essere utilizzate le dichiarazioni rese dal fallito (sia esso
imputato oppur no) al curatore", considerato che tale soggetto "non
è da qualificare neppure ufficiale di polizia giudiziaria".
3. - Il rimettente ha contestato la riferibilità di tale decisum
al sistema del nuovo codice di procedura penale perché "l'attuale
codice sembra consentire la deposizione testimoniale del curatore
sulle dichiarazioni del fallito non potendo trovare applicazione,
neppure in via analogica, l'art. 62 c.p.p., che si riferisce alle
dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento, né l'art. 63 c.p.p.
che si riferisce alle sole dichiarazioni rese all'autorità
giudiziaria e alla polizia giudiziaria".
Ma, in tal modo, il giudice a quo, oltre a deviare dal petitum
effettivamente perseguito, diretto all'annullamento, nella parte
sopra indicata, dell'art. 63 (un precetto rigorosamente attestato
alla disciplina delle "dichiarazioni indizianti"), perviene ad una
soluzione interpretativa che non trova alcun riscontro normativo nel
raffronto tra il trattamento riservato alle dichiarazioni di persona
non imputata nell'abrogato e nel vigente codice di rito.
4. - L'art. 304 del codice di procedura penale del 1930, quale
risultante a seguito delle sostituzioni operate dall'art. 8 della
legge 5 dicembre 1969, n. 932, oltre a prevedere che, qualora nel
corso dell'interrogatorio di persona non imputata che non abbia
nominato un proprio difensore emergano indizi di reità a carico
dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale,
che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata
contro di lui, contempla, poi, un regime di assoluta
inutilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese,
riferibile anche agli atti della polizia giudiziaria, in forza della
"novellazione" dell'art. 78, secondo comma, dello stesso codice, ad
opera dell'art. 11 della legge n. 932 del 1969.
Il detto regime - beninteso, riferibile esclusivamente
all'interrogatorio - risulta conservato nel sistema del vigente
codice di rito che - sia pure nel diverso contesto scaturente dalla
distinzione tra fase delle indagini preliminari e fase del processo
(e nella conseguente diversa disciplina quanto all'utilizzazione
delle acquisizioni della fase anteriore al dibattimento) - contempla
espressamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona
non imputata ovvero non sottoposta alle indagini dalle quali emergano
indizi di reità a suo carico. Una tale preclusione è, certo,
rigorosamente circoscritta all'imputato ed alla persona sottoposta
alle indagini (v. artt. 60, 61 e 63) secondo un assetto da cui si
ricava l'inutilizzabilità contro il dichiarante delle "precedenti
dichiarazioni" rese davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia
giudiziaria da persona non imputata ovvero non sottoposta alle
indagini; con in più l'assoluta inutilizzabilità delle
dichiarazioni della persona che avrebbe dovuto essere sentita fin
dall'inizio quale imputato o quale persona sottoposta alle indagini
(art. 63, secondo comma). Cosicché è tuttora da ritenere che il
detto regime non è riferibile al fallito relativamente agli atti
della procedura concorsuale, e, più specificamente, all'esame del
curatore, quest'ultimo essendo un soggetto che - può anche qui
ripetersi - "non è da qualificare neppure ufficiale di polizia
giudiziaria".
5. - D'altro canto, il richiamo del rimettente alla ratio
dell'art. 63, individuata nell'esistenza "di una situazione di
obbligo giuridico" o comunque "nell'ambito di situazioni in cui la
persona venga in contatto per motivi di ufficio con soggetti
qualificati che rivestono la qualità di P.U." e da cui deriverebbe
la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, si rivela la
conseguenza di una non rigorosa verifica interpretativa: sia perché
pure al curatore del fallimento è riconosciuta la qualifica di
pubblico ufficiale sia, soprattutto, perché l'essersi evocato un
tertium comparationis individuato sulla base della parificazione, ai
fini previsti dall'art. 63 del codice di procedura penale, tra
autorità giudiziaria e giudice civile e, dunque, tra interrogatorio
dell'imputato o dell'indagato ed interrogatorio formale della parte,
appare una soluzione ermeneutica davvero impropria rispetto ai
principî sia del rito civile sia del rito penale. Il riferimento,
infatti, all'autorità giudiziaria, contenuto nell'art. 63 del codice
di procedura penale, è preordinato al solo fine di ricomprendere
nella nozione di genere non soltanto il giudice penale, ma anche il
pubblico ministero. Mentre non può in essa essere ricondotto il
giudice civile, il quale, pure ove in sede di interrogatorio formale
vengano ammessi dalla parte fatti costituenti reato, non può certo
fare ricorso al regime previsto dalla norma ora denunciata, essendo,
semmai, tenuto, ai sensi dell'art. 331, quarto comma, del codice di
procedura penale - come, del resto, in ogni altra ipotesi in cui
risulti un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile
di ufficio - a redigere ed a trasmettere senza ritardo la denuncia al
pubblico ministero; diviene infatti del tutto impercorribile
l'estensibilità del regime dettato dal più volte ricordato art. 63
del codice di procedura penale, nei confronti di un atto perseguente
finalità probatorie del tutto diverse da quelle proprie del processo
penale, non essendo ricavabile da alcuna norma del rito civile un
principio che imponga al giudice civile di sospendere l'acquisizione
di un atto dell'istruzione probatoria in funzione di esigenze
teleologiche esclusive del processo penale (arg., sia pure
indirettamente, ex artt. 295 del codice di procedura civile, come
sostituito dall'art. 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e 211
delle norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale).
Un'analoga improprietà risulta dall'avere il giudice a quo
mancato di discriminare l'ipotesi in cui il fallito rivesta la
qualità di indagato da quella in cui, invece, tale qualità non
abbia ancora assunto: con inevitabili riverberi anche in riferimento
alla dedotta violazione del diritto di difesa, soltanto nel primo
caso potendosi profilare ostacoli all'utilizzazione delle
dichiarazioni. Ciò pure alla stregua del già ricordato principio in
base al quale il divieto di esame opera solo con riferimento alle
dichiarazioni rese "nel corso del procedimento" e non genericamente
"in pendenza del procedimento" (v. sentenza n. 237/1993).
6. - Tali precisazioni - se conducono ad escludere ogni contrasto
della norma denunciata con i parametri costituzionali invocati -
consentono di ridurre in più precisi tracciati ermeneutici il
problema riguardante la possibilità di assumere la deposizione del
curatore del fallimento relativamente a fatti risultanti da
dichiarazioni a lui rese dal fallito.
Una simile tematica, su cui ha insistito il giudice a quo, pur non
indicando come oggetto di apposita impugnativa le relative
prescrizioni codicistiche (il che - sia detto per inciso - dimostra
ancora una volta come il vizio denunciato non esorbiti dall'area
dell'art. 63 del codice di procedura penale), non può che ricevere
una soluzione che sia attenta, da un lato, alla posizione del
curatore fallimentare con riferimento alla possibilità di
testimoniare su fatti a lui rivelati dal fallito nel corso del
procedimento fallimentare e, dall'altro lato, alla utilizzazione nel
processo penale, degli atti da cui emergano fatti di rilevanza penale
a carico della persona esaminata proprio in forza delle dichiarazioni
da questa rese al curatore del fallimento.
7. - Quanto a quest'ultimo profilo, dall'interpretazione della
Corte di cassazione emerge come alla relazione del curatore
fallimentare (entro la quale può essere contenuta l'indicazione di
fatti appresi dal fallito) venga riconosciuta la natura di documento
che, a norma dell'art. 234 del codice di procedura penale, può
essere acquisito ed utilizzato come prova. E ciò perché la
relazione non ha origine nel processo penale e non è finalizzata ad
esso, diretta, come risulta, al giudice delegato e non al pubblico
ministero; cosicché, anche se può contenere indicazioni utili ai
fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale,
non costituisce di per sé una notizia di reato e, dunque, non può
essere disciplinata come tale. Del resto, secondo il giudice penale
di legittimità il diritto alla prova non deve essere compresso
creando ipotesi di inutilizzabilità che non trovano sicuro
ancoraggio nella norma processuale e non può ignorarsi che nella
relazione del curatore possono confluire anche accertamenti analoghi
agli atti irripetibili della polizia giudiziaria o del pubblico
ministero che se la relazione non potesse essere acquisita non
avrebbero modo di essere utilizzati a fini probatori.
8. - Relativamente al primo profilo, il richiamo all'art. 62 del
codice di procedura penale che preclude la testimonianza sulle
dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla
persona sottoposta alle indagini non può, certo, coinvolgere le
dichiarazioni rese al curatore. Il divieto, infatti, come questa
Corte ha già avuto occasione di chiarire, presuppone pur sempre "che
le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza de auditu
siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento
di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del
procedimento" (sentenza n. 237/1993). Ed è sicuramente da escludere
(cfr. la più volte ricordata sentenza n. 69/1984) che le
dichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel
corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersi che la
procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notitia
criminis.
Che, poi, possa essere assunta la deposizione del curatore
relativamente a fatti appresi dal fallito è circostanza da valutare
in rapporto all'ambito di operatività degli artt. 62 e 195 del
codice di procedura penale, senza che ciò comporti verifiche
eccedenti l'ordinaria interpretazione delle norme codicistiche, non
trascurando le enunciazioni della giurisprudenza ordinaria che si è
pronunciata nel senso dell'utilizzabilità della testimonianza
indiretta del curatore, secondo uno schema non riconducibile alle
limitazioni derivanti dall'art. 62 del codice di procedura penale.
Il tutto anche considerando che da nessuna disposizione si ricava
un precetto che precluda al curatore di deporre sui fatti appresi
nell'esercizio delle sue funzioni, fermo restando, ove si tratti di
deposizione de relato, l'osservanza delle prescrizioni concernenti la
testimonianza indiretta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 63 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte