Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1999 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.

30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con ordinanze

emesse il 18 aprile 1997 dalla Commissione tributaria regionale di

Roma sui ricorsi proposti dall'Ufficio IVA di Frosinone contro Frasca

Franco, iscritte ai nn. 736 e 737 del registro ordinanze 1998 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1998;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Roma, con due

ordinanze di identico contenuto emesse il 18 aprile 1997, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.

30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), "nella parte in cui non

prevede la sospensione del processo tributario ove altro giudice

debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale

dipende la decisione del ricorso";

che, a parere della rimettente, la norma denunciata, limitando la

sospensione del processo tributario alle sole ipotesi tassative in

cui sia stata presentata querela di falso o debba essere decisa in

via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle

persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio,

violerebbe l'art. 3 della Costituzione per la irragionevole

diversità di disciplina che si verrebbe in tal modo a determinare

rispetto a quella risultante dall'art. 295 del codice di procedura

civile che estende, invece, la sospensione del processo civile ad

ogni caso in cui occorre risolvere una controversia dalla cui

definizione dipende la decisione della causa;

che la stessa norma, ad avviso del giudice a quo sarebbe altresì

lesiva dell'art. 24 della Costituzione per le limitazioni che

comporterebbe all'esercizio del diritto di difesa nella controversia

pregiudicata;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata

l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche,

vanno riuniti per essere decisi con unica pronunzia:

che questa Corte, con sentenza n. 31 del 1998, ha già dichiarato

non fondata una questione sostanzialmente identica a quella sollevata

nel presente giudizio;

che nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati profili

nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.

30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

regionale di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte