Sentenza n. 137/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/06/1981 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del
codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 9 novembre
1977 dal giudice istruttore del tribunale di Napoli, nel procedimento
penale a carico di Avagliano Vincenzo, iscritta al n. 579 del registro
ordinanze 1977 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 53 del 1978.
Udito nel la camera di consiglio del 22 gennaio 1981 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito di rapporto di P.G. del 29 maggio 1977, il Procuratore
della Repubblica di Napoli procedeva nei confronti di Avagliano
Vincenzo per il delitto di cui all'art. 337 c.p., in quanto costui,
mentre era ricoverato presso l'ospedale S. Gennaro dei Poveri di
Napoli (proveniente dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa)
aveva replicato con minacce all'invito del carabiniere che lo
piantonava a rientrare nella stanza a lui assegnata.
Nel predetto rapporto l'Avagliano era qualificato "detenuto" non
ostante che ne venisse riportata l'affermazione di essere pazzo e di
provenire dal manicomio di Aversa.
Nominato un difensore di ufficio all'imputato, il Procuratore della
Repubblica espletava l'interrogatorio per delegazione ed appurava poi,
tramite la direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa,
che egli era stato ivi internato dal 29 novembre 1976 a seguito di
proscioglimento per totale infermità di mente dal delitto di tentato
omicidio e che inoltre per altro reato (?)" era "stata applicata dal
magistrato (?) di Firenze la norma di cui all'art. 88 c.p.p.".
Nella nota della direzione sanitaria dell'ospedale psichiatrico
giudiziario si dava certo che l'Avagliano: "dal lato clinico, presenta,
fisicamente, disturbi ideativi con dissociazioni del pensiero, idee
persecutorie e di riferimento. Inoltre va incontro, per stimoli minimi
a reazioni esplosive con crisi clastiche che lo rendono pericoloso per
sé e per gli altri. Nei periodi intervallari è torpido, poco
comunicativo, con tendenza all'autismo".
Dal verbale di interrogatorio dell'imputato, assunto il 23 luglio
1977, risultava lo squilibrio dell'Avagliano, tanto che, al termine di
esso, l'Ufficio aveva ritenuto di dare atto che egli aveva "dimostrato
evidenti segni di squilibrio e di sconnessione nel modo di parlare e di
rispondere".
Sulla base di queste risultanze il P.M. formulava richiesta di
proscioglimento dell'Avagliano in quanto persona non imputabile per
vizio totale di mente, con ordine di ricovero in un manicomio
giudiziario per un tempo non inferiore a due anni. Il giudice
istruttore presso il tribunale di Napoli, rilevando che la suddetta
attività istruttoria non era stata preceduta da comunicazione
giudiziaria al tutore (peraltro non identificato) dell'incapace,
sollevava, con ordinanza del 9 novembre 1977, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 304 c.p.p., in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione.
In punto di rilevanza, il G.I. osservava che, essendo la
comunicazione giudiziaria presupposto di validità degli atti
d'istruzione, dalla risoluzione di detta questione dipende la
valutazione circa la validità dell'interrogatorio dell'imputato -
espletato senza la comunicazione giudiziaria al suo legale
rappresentante - a sua volta condizionante la possibilità di emettere
valida sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 376 c.p.p.
Richiamando poi la sentenza n. 99/1975 con cui questa Corte ha
sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 304 c.p.p. - per
contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost.- nella parte in cui non
prevede che la comunicazione giudiziaria sia inviata, nell'ipotesi di
procedimento contro imputato minorenne, anche all'esercente la patria
potestà o la tutela sullo stesso, il G.I. osservava "che la questione
de qua non è dissimile da quella risolta con la citata sentenza,
riguardando anch'essa una estensione dell'obbligo di inviare la
comunicazione giudiziaria, imposta da una condizione d'incapacità
dell'imputato". La carenza di disciplina concernente l'infermo di
mente costituisce, secondo il giudice a quo, una menomazione del
diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., in
quanto questo "come la stessa Corte costituzionale ha sottolineato" "si
articola in due momenti essenziali: la difesa tecnica, cui attende il
difensore, e l'autodifesa, intesa come effettività di contraddittorio
tra accusa e difesa e concretantesi nella possibilità per l'imputato
di allegare, sin dal primo momento del procedimento, ogni mezzo di
prova che ritenga utile alla dimostrazione della propria innocenza".
Ora - osserva ancora il G.I. di Napoli - "la funzione della
comunicazione giudiziaria è proprio quella di consentire all'indiziato
o all'imputato di preparare per tempo la propria difesa, raccogliendo e
vagliando le prove atte a controbbattere le deduzioni dell'accusa. Essa
vale ad istituire il contraddittorio sin dall'inizio del procedimento,
in modo che l'imputato possa prendervi parte attiva, sia provvedendo
alla propria difesa tecnica, sia agendo perché siano rilevati
dall'autorità procedente tutti gli elementi che egli ritenga
favorevoli alla sua posizione. Una simile attività implica nel
soggetto la pienezza delle capacità psichiche, in modo che possa
rendersi conto in toto dell'importanza e della gravità degli atti
processuali e delle conseguenze che da essi e dal processo nel suo
insieme possono scaturire; richiede inoltre la capacità di vagliare
gli elementi di discolpa che si deducono, poiché solo in tal modo la
difesa potrà proficuamente svolgersi.
Deve riconoscersi che, come il minore, anche il folle non possiede
un simile grado di capacità e non può, quindi, idoneamente provvedere
da solo alla propria autodifesa.
Non basta a supplire questa deficienza la presenza del difensore,
posto che - come la Corte costituzionale ha posto in luce - compito
precipuo di questi non è che la difesa tecnica, mentre solo l'imputato
ha la disponibilità in ordine alla ricerca, alla valutazione ed alla
allegazione delle prove (autodifesa)".
Di qui, ad avviso del giudice a quo, la necessità che, per una
piena applicazione del diritto di difesa nei procedimenti contro
imputato infermo di mente, l'esistenza del processo venga a conoscenza
del tutore, "il quale potrà con la sua attività personale supplire
all'incapacità difensiva del folle, integrando l'autodifesa del
prevenuto".
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 22 febbraio 1978.
Non essendovi stata costituzione di parti né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte è stata convocata in
Camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale -
con riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 304 del
codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che la
comunicazione giudiziaria sia inviata, nella ipotesi di procedimento
penale contro imputato infermo di mente, anche a chi esercita su di lui
la tutela".
2. - Va subito avvertito che dagli atti del processo a quo non
risulta essere stata previamente dichiarata l'interdizione
dell'imputato, e che gli sia stato nominato un tutore, mentre è appena
il caso di accennare che non si verte in una ipotesi di interdizione
legale, conseguente, in quanto pena accessoria, ad una condanna (art.
32 del codice penale); ipotesi nella quale sarebbe spettato al pubblico
ministero promuovere i provvedimenti necessari (art. 587 del codice di
procedura penale).
Pertanto, la questione sollevata dal giudice a quo, qualora la si
intendesse nei termini letterali in cui è formulata nel dispositivo
della ordinanza di rimessione - senza tenere il debito conto della
motivazione - dovrebbe dichiararsi irrilevante e perciò inammissibile.
Infatti, la sentenza di questa Corte che giudicasse doveroso l'invio
della comunicazione giudiziaria al tutore dell'imputato o
dell'indiziato infermo di mente, dichiarando l'illegittimità
costituzionale, in parte qua, dell'art. 304 del codice di procedura
penale, non potrebbe spiegare effetto nel giudizio a quo: in una
fattispecie concreta, cioè, nella quale all'imputato che non risulta
interdetto non è stato nominato un tutore.
3. - Vero è, peraltro, che il giudice a quo lamenta la "carenza di
disciplina concernente l'infermo di mente" e ciò nel momento in cui,
di fronte all'accertata incapacità naturale di un imputato, è
chiamato sì a proscioglierlo, in quanto non imputabile, dal reato
ascrittogli, ma contestualmente è tenuto ad applicargli la misura di
sicurezza dell'internamento in manicomio giudiziario per il periodo
minimo legislativamente determinato.
In questa situazione il giudice avverte lo stato di abbandono
dell'infermo di mente e vorrebbe porvi rimedio.
La questione di sostanza che viene in tal modo proposta, non
differisce, dunque, da quella che formò oggetto del giudizio concluso
con la sentenza n. 186 del 1973 di questa Corte, nel senso che il vero
thema decidendum concerne "l'interposizione di uno speciale
rappresentante legale nell'atto di nomina del difensore e/o nella
ricezione degli atti notificandi all'imputato che si assume essere
infermo di mente", e cioè la necessità o meno di una
eterointegrazione o di una surrogazione delle capacità dell'imputato
infermo di mente ai fini dell'effettivo esercizio del diritto
inviolabile di difesa sotto il duplice profilo della difesa tecnica
(mediante la consapevole scelta di un difensore di fiducia o la
consapevole rinuncia alla sua nomina) e dell'autodifesa, personalmente
svolta.
Neppure vista in questa prospettiva la questione può, però, dirsi
ammissibile.
4. - L'art. 304 del codice di procedura penale, nel testo vigente
(art. 3 della legge 13 dicembre 1972, n. 773) configura la
comunicazione giudiziaria come strumento per consentire all'imputato o
all'indiziato di reato di apprestare la propria difesa sin dal primo
atto preistruttorio o dal primo atto dell'istruzione, sia quest'ultima
condotta con il rito formale ovvero sommario. La comunicazione
giudiziaria, perciò, è intesa a garantire il diritto inviolabile di
difesa di questi soggetti e di essi soltanto, consentendo loro di
nominare un proprio difensore e di svolgere tutte le attività di
autodifesa che esprimono la loro personale partecipazione al processo
penale.
Alla stregua di tali concetti, questa Corte, con la già citata
sentenza 186 del 1973, ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 304 c.p.p.
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. nel corso di
procedimenti penali a carico di imputati che si assumevano infermi di
mente. Ha affermato allora la Corte che la garanzia costituzionale del
diritto inviolabile alla autodifesa, sancito dall'art. 24, secondo
comma, Cost. e la unanimemente ritenuta coincidenza nel sistema
positivo tra la capacità di essere imputato e la capacità di agire,
salve le eccezioni specificatamente previste dalla legge (artt. 155,
commi terzo e quarto c.p.; 192, comma secondo e 193, comma primo,
c.p.p.) escludono la possibilità di impedire all'imputato, "per
effetto di interposizione rappresentativa" di partecipare personalmente
all'accertamento critico della verità nel processo. Quanto agli
"inconvenienti connessi all'eventuale carenza di una responsabile
valutazione da parte dell'imputato non pienamente capace di intendere e
di volere delle conseguenze del suo comportamento processuale" la Corte
ha ravvisato un "congruo rimedio" nell'attività del difensore,
tempestivamente nominato, e nella capacità dell'organo giudiziario di
vagliare criticamente la fondatezza delle dichiarazioni dell'imputato.
Questa medesima Corte, peraltro, con la successiva sentenza n. 99
del 1975, ha ritenuto la illegittimità costituzionale dell'articolo
del codice processuale penale ora nuovamente in esame "nella parte in
cui non prevede che la comunicazione giudiziaria, nei casi di
procedimento penale a carico di imputato minore degli anni diciotto sia
inviata anche all'esercente la patria potestà o tutela su di lui".
Ciò perché "il diritto di difesa" nel duplice aspetto della difesa
tecnica e dell'autodifesa "è in primo luogo garanzia di
contraddittorio" e "può dirsi assicurato solo nella misura in cui si
dia all'interessato la possibilità di partecipare ad una effettiva
dialettica processuale" il che, per i minori degli anni diciotto, "non
è pienamente realizzabile senza l'intervento, oltre che del difensore,
dell'esercente la patria potestà o la tutela".
5. - A quest'ultima sentenza fa puntuale riferimento il giudice a
quo nel sollevare la questione di costituzionalità del medesimo art.
304 c.p.p. sollecitando una ulteriore "estensione" dell'obbligo di
inviare la comunicazione giudiziaria (a soggetto diverso da quelli
indicati nella disposizione di legge denunziata); estensione che
sarebbe "imposta da una condizione di incapacità dell'imputato"
analoga a quella del minore.
Il G.I. presso il tribunale di Napoli muove dalla esatta
considerazione che funzione della comunicazione giudiziaria è quella
di consentire all'indiziato o all'imputato di provvedere per tempo alla
propria difesa, sia tecnica, con la nomina di un difensore, sia
materiale, attraverso la raccolta e il vaglio delle prove. Una simile
attività, implica nel soggetto interessato la presenza delle facoltà
psichiche che certamente mancano nell'imputato infermo di mente (come
possono mancare nel minore), con la conseguenza che nell'ipotesi di
procedimento penale contro di esso sarebbe necessaria "la conoscenza
della esistenza del procedimento da parte del tutore, il quale potrà,
con la sua attività personale supplire alla incapacità difensiva del
folle, integrando l'autodifesa del prevenuto".
Le argomentazioni del giudice a quo non possono essere condivise.
La sua prospettazione si basa, infatti, su di un duplice
presupposto. Da un lato, egli mostra di ritenere che l'incapacita
naturale di intendere e di volere di un soggetto, riferita ovviamente
al momento in cui è stato commesso il reato a lui imputato, sia un
dato normalmente conoscibile e conosciuto dal giudice sin dal primo
atto di istruzione. Dall'altro lato, sembra dare per certo che
l'ordinamento preveda l'obbligatoria designazione del tutore (o di
altro rappresentante legale) per l'imputato che risulti - e quando
risulti - totalmente infermo di mente. Al contrario, nessuno dei due
presupposti è riscontrabile nel vigente sistema penale.
Non il primo, almeno di norma, perché neanche un previo
accertamento dello stato di totale infermità mentale di un determinato
soggetto, financo se prosciolto per questo motivo da una precedente
imputazione ed internato in un manicomio giudiziario, può provare, di
per sé, la persistenza dell'infermità mentale del medesimo soggetto
nel momento in cui si realizza una diversa e successiva fattispecie
criminosa che gli viene attribuita. Al contrario, sempre di norma, è
proprio l'interrogatorio dell'imputato che fornisce al giudice i primi
elementi per valutare se l'imputato stesso fosse o meno affetto da
malattia mentale che ne escludesse la capacità di intendere e di
volere.
Non si verifica poi certamente - e tanto basta di per sé - il
secondo presupposto, perché nel nostro sistema penale non è prevista
in via generale la obbligatoria nomina di un tutore (o di un curatore
speciale o di altro rappresentante) dell'imputato infermo di mente,
tale accertato nel corso di un procedimento penale.
Nel sistema medesimo si riscontra un solo segno di attenzione nel
senso e ai fini qui considerati per l'imputato incapace per infermità
mentale, ma non interdetto, là dove (all'art. 155, ultimo comma del
codice penale) si stabilisce che se il querelato è un infermo di mente
e nessuno ne ha la rappresentanza, la facoltà di accettare la
remissione di quercia è esercitata da un curatore speciale, nominato
ai sensi degli artt. 11 e 14 del codice di procedura penale. Le
ulteriori disposizioni riguardanti gli infermi di mente o non si
riferiscono all'imputato (art. 121 del codice penale che prevede
l'esercizio del diritto di querela ad opera di un curatore speciale
quando la persona offesa sia inferma di mente e non vi è chi ne abbia
la rappresentanza o chi la esercita si trovi in conflitto di interesse
con il rappresentato; art. 153 del codice penale che attribuisce
l'esercizio del diritto di remissione della quercia al tutore
dell'interdetto a cagione di infermità mentale) ovvero, se concernono
l'imputato, ne presuppongono l'interdizione con la conseguente nomina
del tutore (art. 192, secondo comma, del codice di procedura penale che
riconosce il diritto di impugnazione al tutore per le persone soggette
a tutela; art. 193, primo comma, ultima parte del codice di procedura
penale, che esige il concorso della volontà di chi esercita
l'autorità tutoria per la validità della dichiarazione dell'imputato
interdetto contraria all'impugnazione per lui proposta dal difensore).
Su un piano diverso si colloca, poi, la disposizione dell'art. 636,
terzo comma, del codice di procedura penale che prescrive, per
l'applicazione di misure di sicurezza a carico di un infermo di mente,
che l'invito a rendere le dichiarazioni ritenute opportune nel suo
interesse sia diretto al tutore, al curatore e, in mancanza di
costoro, al coniuge, a un ascendente o a un discendente che non siano
in conflitto di interessi con l'infermo di mente.
È perciò evidente la diversità della situazione in esame
rispetto a quella dell'imputato minore degli anni diciotto. La minore
età è un dato certo, di piana risultanza anagrafica e perciò di
immediata evidenza, mentre l'esistenza di soggetti esercenti la
(patria) potestà o la tutela è presupposta, in via generale ed
obbligatoria, dall'ordinamento. Il raffronto che, proposto in questi
termini non è concludente, potrebbe portare a ben diverso risultato
se fosse instaurato tra la situazione del minore degli anni diciotto e
l'interdetto per infermità mentale, soggetto, come tale, a tutela.
Non è, dunque, incidendo sull'art. 304 del codice di procedura
penale che si può soddisfare l'esigenza avvertita dal giudice a quo,
che questa Corte ritiene meritevole di attenta considerazione. La
soluzione del problema da lui posto esigerebbe - per colmare la
ritenuta lacuna dell'ordinamento - la produzione di una apposita
disciplina, innovativa rispetto al sistema vigente, che non solo
affermasse la necessità dell'interposizione di un soggetto idoneo ad
integrare la affievolita capacità ovvero a supplire alla totale
incapacità di difesa - nel duplice senso sopra chiarito -
dell'imputato infermo di mente, ma stabilisse altresì il tempo e la
procedura per un tale adempimento nonché gli effetti che ne
conseguirebbero sullo svolgimento del processo anche in relazione ai
poteri conferiti a questo nuovo soggetto.
Provvedere su una siffatta domanda implica una serie di scelte
affidate alla discrezionalità dei legislatore e quindi eccede dai
poteri di questa Corte, che deve, perciò, dichiarare inammissibile la
questione proposta dal Giudice istruttore di Napoli.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 304 del codice di procedura penale sollevata, con
riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. dal Giudice istruttore
presso il tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte