Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1982 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art.

1901, comma 2 e 3, cod. Civ. (mancato pagamento del premio di

assicurazione) promossi con ordinanze emesse il 15 e il 5 febbraio 1980

dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 444 e 480 del

registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 215 e n. 256 del 1980;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1980 il Pretore di

Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

1901 cod. civ. in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto detta

norma attribuendo all'assicuratore il diritto alla riscossione del

premio anche per il periodo in cuila garanzia assicurativa resta

sospesa per l'inadempienza dell'assicurato, porrebbe in essere un

ingiustificato privilegio a favore del primo senza che siano

ravvisabili al riguardo motivi di utilità sociale;

che, con altra ordinanza del 15 febbraio 1980 lo stesso Pretore ha

sollevato analoga questione, limitando la censura sotto il profilo

della pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Considerato che le ordinanze sopra menzionate riguardano questioni

identiche o sostanzialmente connesse e che pertanto i relativi giudizi

vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che le questioni sopra sollevate sono state già dichiarate non

fondate con sentenza n. 18 del 23 gennaio 1975;

che non sussistono né sono stati addotti motivi tali da indurre la

Corte a mutare tale orientamento, poiché il giudice a quo che pur

chiede espressamente la modifica di detta decisione, si limita a

riproporre sostanzialmente le argomentazioni a suo tempo poste a base

delle censure, con particolare riferimento alla pretesa elusione del

vincolo sinallagmatico tra le parti a vantaggio dell'assicuratore che

deriverebbe dalla disparità di trattamento denunziata, già peraltro

espressamente disattesa dalla Corte con la ripetuta decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

primo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1901 codice civile, sollevate con riferimento

agli artt. 3 e 41 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte