Corte costituzionale

Ordinanza n. 138/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/03/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199 del

codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 25

settembre 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento

penale a carico di Di Bernardo Domenico, iscritta al n. 712 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale

militare di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52

Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del

cod. pen. mil. di pace, in quanto rende applicabili le disposizioni

penali sull'insubordinazione e sull'abuso di autorità anche a fatti

commessi per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare,

sol perché perpetrati in luoghi militari, anche se non in presenza

di altri militari riuniti per servizio e da militare che non svolgeva

uno specifico servizio;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto

tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, decidendo sulla medesima questione

già sollevata con altre ordinanze dallo stesso Tribunale, ha, con la

sentenza n. 22 del 1991, dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 199 del codice penale militare di pace, limitatamente alle

parole: "o in luoghi militari";

che pertanto la questione ora in esame deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare

di pace - già dichiarato costituzionalmente illegittimo

limitatamente alle parole: "o in luoghi militari" - sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione dal Tribunale

militare di Padova con ordinanza del 25 settembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte