Sentenza n. 138/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/04/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 1849/1932
- art. 1legge 180/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, secondo
e terzo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 (Riforma del
testo unico delle leggi sulle servitù militari), così come
sostituito dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 180
(Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la
riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari),
promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1992 dalla Corte d'appello
di Palermo nel procedimento civile vertente tra Adragna Rosario ed
altra, e il Ministero della Difesa, iscritta al n. 663 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con sentenza n. 1549 del 1988 la Corte di cassazione ha
parzialmente cassato la sentenza 25 ottobre 1976 con cui la Corte
d'appello di Palermo aveva determinato l'indennità annuale spettante
ai proprietari di un fondo temporaneamente assoggettati a servitù
militare, e ha rinviato la causa ad altra sezione della medesima
Corte d'appello stabilendo, quale principio di diritto vincolante per
il giudice di rinvio, che - fermo per il periodo dal 19 luglio 1964
al 5 aprile 1968 l'indennizzo fissato dalla Corte d'appello in lire
2.480.000 annue sulla base del valore venale dell'immobile, secondo i
criteri desumibili della legge 25 giugno 1865, n. 2359 - per il
periodo dal 6 aprile 1968 al 19 giugno 1971, data di cessazione della
servitù, l'indennizzo deve, invece, essere liquidato applicando il
criterio automatico previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n.
180, sostitutivo del testo dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1932,
n. 1849. Secondo tale legge l'indennizzo è pari a un quarto o un
terzo, a seconda dei due casi, del reddito dominicale e agrario dei
terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini
dell'imposta complementare progressiva.
Poiché l'applicazione di siffatto criterio comporta nella specie
un indennizzo irrisorio (di poche lire), a fronte del cospicuo
indennizzo spettante per gli anni precedenti, la Corte d'appello di
Palermo, in sede di giudizio di rinvio, con ordinanza del 18 giugno
1992 ha sollevato, in relazione all'art. 42, terzo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, secondo e
terzo comma, della legge n. 1849 del 1932, come sostituito dall'art.
1 della legge n. 180 del 1968, "in quanto non prevede, per la
determinazione dell'indennità, un criterio alternativo a quello
automatico del riferimento ai valori della rendita catastale, laddove
questo risulta inadeguato".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, eccependo preliminarmente un duplice
motivo di inammissibilità della questione, sia perché il giudice
remittente era tenuto soltanto a quantificare l'indennizzo secondo il
parametro legislativo indicato dalla Corte di cassazione con
pronuncia preclusiva di ogni questione relativa a tale parametro, sia
perché non essendo citato nell'ordinanza di rimessione l'art. 14,
secondo comma, della legge 24 dicembre 1976, n. 898, non è stata
individuata esattamente la disposizione da sottoporre al vaglio di
costituzionalità. Un motivo ulteriore di inammissibilità è
ravvisato nel dispositivo dell'ordinanza, che ipotizza una sentenza
additiva invasiva della discrezionalità legislativa, essendo
configurabile una pluralità di soluzioni.
Nel merito la questione sarebbe infondata considerato che
l'entità dell'indennizzo risultante dal criterio di determinazione
indicato dalla Corte di cassazione dipende dai valori di reddito
dominicale e agrario, in parte nulli, e in parte ridottissimi,
attribuiti al terreno in questione dall'amministrazione del Catasto
in esito a una verifica straordinaria eseguita il 7 giugno 1972,
quando la servitù militare era già esaurita. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Palermo ha sollevato, in riferimento
all'art. 42, terzo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 20
dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dall'art. 1 della legge 8
marzo 1968, n. 180, concernente l'indennizzo spettante ai proprietari
di immobili colpiti da servitù militari, "in quanto non prevede, per
la determinazione dell'indennità, un criterio alternativo a quello
automatico del riferimento ai valori della rendita catastale, laddove
questo risulta inadeguato".
2. - Devono preliminarmente essere respinte le eccezioni di
inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato sotto il
triplice profilo: a) che la questione è stata sollevata in sede di
giudizio di rinvio nei confronti della norma risultante dal principio
di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; b) che, non essendo
citato nel dispositivo dell'ordinanza l'art. 14, secondo comma, della
legge 24 dicembre 1976, n. 898, non sarebbe stato rispettato l'onere
di individuare esattamente la disposizione da sottoporre a sindacato;
c) che la sentenza additiva prospettata dal giudice a quo sarebbe
invasiva delle scelte riservate alla discrezionalità del
legislatore.
La prima eccezione è respinta dalla giurisprudenza costante di
questa Corte (cfr., da ultimo, sentt. nn. 289 del 1992, 30 del 1990,
e qui richiamo delle pronunce anteriori), mentre alla seconda si
oppone il rilievo che l'applicabilità nella specie della legge n.
180 del 1968 non dipende dall'art. 14, secondo comma, della legge n.
898 del 1976, che è norma di mero richiamo della disciplina
applicabile al periodo precedente la data di entrata in vigore della
nuova legge, e precisamente il periodo dal 6 aprile 1968 al 12
gennaio 1977. Pure la terza eccezione è infondata perché
l'alternativa formulata nel dispositivo dell'ordinanza, rettamente
interpretata, prospetta una sentenza meramente caducatoria.
3. - Dal giudice rimettente il criterio di determinazione
dell'indennità di asservimento indicato dalla disposizione impugnata
è ritenuto inadeguato a garantire un "serio ristoro" quando la
servitù militare colpisca un terreno dotato di "immediata attitudine
edificatoria", come accade nel caso di specie, in cui - secondo
quanto si legge nella sentenza della Corte di cassazione n. 1549 del
1988, pronunciata (con rinvio) nel processo a quo - "i vincoli
imposti dall'autorità militare vengono a incidere sulla già
maturata appetibilità del terreno, sul mercato immobiliare, non come
fondo agricolo, ma quale bene dotato di un più elevato valore di
scambio perché destinato all'urbanizzazione". Se così è - e lo
dimostra il risultato del calcolo operato dal giudice a quo - il
detto criterio deve considerarsi inadeguato in generale, potendo
dirsi adeguato solo un criterio che, presupposta la correttezza delle
stime che forniscono i coefficienti di calcolo, determini in ogni
caso un equo indennizzo della perdita patrimoniale subita dal
proprietario.
Perciò l'alternativa prospettata nell'ordinanza di rimessione,
senza alcuna specificazione di contenuto, non può essere intesa nel
senso di una disgiuntiva inclusiva, cioè in funzione di una sentenza
aggiuntiva al criterio previsto dalla legge di un altro criterio, la
scelta del quale sarebbe rimessa al giudice quando il primo si
rivelasse inadeguato. Essa va interpretata, piuttosto, come
disgiuntiva esclusiva rivolta a una sentenza caducatoria, per effetto
della quale si ripristinerebbe, per tutto il periodo indicato
dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 898 del 1976, la regola
di calcolo dell'indennizzo desumibile dalla legge generale del 1865,
alla quale si è riferita la giurisprudenza dopo la sentenza n. 6 del
1966.
4. - Precisata nei termini ora detti, la questione è fondata.
Poiché l'imposizione di una servitù militare configura un caso
analogo a quello dell'occupazione parziale e temporanea del fondo, il
giudizio di congruità dell'indennizzo non può prescindere dal
parametro del "giusto prezzo" risultante dagli artt. 40 e 68 della
legge n. 2359 del 1865. Si tratta appunto di un parametro, non di un
termine vincolante di esatta commisurazione (cfr. sentenze nn. 216
del 1990, 530 e 1022 del 1988, 138 del 1977): il legislatore rimane
libero di adottare criteri più o meno automatici di determinazione
dell'indennizzo, per esempio rapportandolo al valore catastale
dell'immobile (risultante dalla moltiplicazione del reddito
dominicale rivalutato per un certo coefficiente), oppure alla media,
eventualmente corretta, del valore venale col reddito dominicale
rivalutato (cfr. art. 5- bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333,
convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359), sempre che le tariffe
d'estimo siano stabilite in misura tale da produrre un risultato che,
confrontato con quel parametro e tenuto conto degli interessi
generali sottesi al provvedimento espropriativo, possa considerarsi
equo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e
terzo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 (Riforma del testo
unico delle leggi sulle servitù militari), come sostituito dall'art.
1 della legge 8 marzo 1968, n. 180 (Modificazioni della legge 20
dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle
leggi sulle servitù militari).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte