Corte costituzionale

Ordinanza n. 139/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1963 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi

terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p.s., approvato con

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza 28 marzo 1963 del

Pretore di Ribera nel procedimento penale a carico di Amari Giuseppa,

iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 25 maggio 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione

del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che, con l'ordinanza predetta, è stata proposta

questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi terzo,

quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R.D. 18

giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41 della Costituzione,

perché il giuoco automatico non d'azzardo non contrasta con l'utilità

sociale, né pone in pericolo la sicurezza, la libertà o la dignità

umana; mentre il divieto posto dalla norma anzidetta menoma

l'iniziativa economica in tale settore, anziché coordinarla a fini

sociali;

che questa Corte, con la sentenza n. 125 del 9 luglio 1963, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 110, commi

terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p.s., in riferimento

all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui viene fatto divieto

di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al

pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento,

senza cioè alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse;

che, per effetto di tale sentenza, l'indicato divieto ha cessato di

avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere

applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza

(art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, per la parte residua dei tre commi dell'articolo impugnato,

non vengono dedotti nuovi motivi che inducano la Corte ad estendere ad

essa la pronuncia di illegittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto, del T.U.

delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,

promossa dal Pretore di Ribera, in riferimento all'art. 41 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

ECLI:IT:COST:1963:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte