Sentenza n. 139/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1971 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 46,
secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 maggio 1969 dal pretore di Nocera
Inferiore nel procedimento penale a carico di Palladino Alfonso ed
altri, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969;
2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1970 dal pretore di Salerno nel
procedimento penale a carico di Guarino Bartolomeo ed altri, iscritta
al n. 144 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 maggio 1971 il Giudice relatore
Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il pretore di Nocera Inferiore e quello di Salerno, con le due
ordinanze indicate in epigrafe, hanno prospettato il dubbio sulla
legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 46 del codice
di procedura penale, che consente al giudice di separare i giudizi
connessi: il provvedimento del giudice sarebbe insindacabile e
distoglierebbe l'imputato dal giudice precostituito ai sensi degli
artt. 45 e 46, primo comma, del codice di procedura penale, avendo
questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963, n. 130, ritenuto criterio
fondamentale di competenza quello di connessione.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
procedimento di cui all'ordinanza 12 maggio 1969, ha fatto presente che
la questione è irrilevante, o perché conseguenza della separazione
dei giudizi è il ripristino della competenza originaria, e quella del
pretore sarebbe incontestabile, perché il processo si riferiva a
contravvenzione, o perché il pretore avrebbe dovuto rinviare gli atti
al tribunale competente per il giudizio al quale quello di cui si
tratta era connesso.
Nel merito viene rilevato che la sentenza di questa Corte, invocata
dal pretore, riguardava un caso in cui era consentito al p.m. di
separare procedimenti con suo provvedimento successivo al sorgere della
regiudicanda, che aveva carattere meramente discrezionale, non dovendo
indicare i motivi per cui la separazione era disposta; nella specie al
magistrato è consentito di separare i procedimenti soltanto se
nell'istruzione si manifesta per alcuni imputati o per qualche reato la
necessità della chiusura dell'istruzione e sussistono particolari
motivi perché essa non sia ritardata. Il provvedimento non è definito
insindacabile ed, ove mai tale insindacabilità risultasse da altre
norme, queste soltanto susciterebbero dubbi di legittimità
costituzionale, non quella denunciata.
3. - All'udienza del 18 maggio 1971 l'Avvocatura generale dello
Stato ha confermato le tesi svolte nell'atto d'intervento. Considerato in diritto :
1. - I due procedimenti debbono riunirsi perché riguardano una
medesima questione. In entrambe le ordinanze, infatti, si sostiene che
la separazione ex art. 46, secondo comma, del codice di procedura
penale dei procedimenti penali riuniti per connessione sottrae la parte
al giudice naturale, essendo quello della connessione un criterio
fondamentale di attribuzione di competenza.
La questione non è fondata.
2. - La nozione di giudice naturale non si cristallizza nella
determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma
anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza
sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi
posti in giuoco dal processo. La connessione è un criterio
fondamentale di attribuzione della competenza nei limiti in cui il
simultaneus processus non pregiudica esigenze che l'ordinamento
considera preminenti: la norma impugnata pone al prevalere della
ragione di connessione il limite preciso del diverso grado di
istruzione dei processi riuniti, quando la chiusura dell'istruzione non
può essere ritardata riguardo ad uno dei medesimi a causa delle più
lunghe e complesse indagini richieste dall'altro processo. Il secondo
comma dell'art. 46 del codice di procedura penale si innesta nel
sistema della competenza per connessione portandovi, non eccezione, ma
contenuto; e non vale pertanto che al provvedimento di sospensione si
può ricorrere quando è già insorta la regiudicanda perché, avendo
la norma dettato insuperabili vincoli al potere del giudice, non è
supponibile l'uso di quella mera discrezionalità che altre volte
questa Corte ha ritenuto causa inidonea di deroga alla competenza per
connessione: nella sentenza richiamata dal pretore si è ritenuto, in
via generale, costituzionalmente legittima una norma che determina la
competenza di un giudice diverso da quello competente secondo le regole
generali, quando in essa si enuncino preventivamente i fatti
costitutivi del diverso collegamento.
È vero che nella detta sentenza si richiede che la sussistenza dei
presupposti sia accertata con valutazioni suscettibili di sindacato e
che, ex art. 50 del codice di procedura penale, non sempre
l'inosservanza delle norme sulla competenza per connessione produce
nullità; ma, nella specie, nelle ordinanze non si fa presente in
concreto che il potere di separazione dei procedimenti connessi sia
stato esercitato fuori dalle ipotesi di cui alla norma denunciata. Anzi
questa norma risulta puntualmente applicata, perché l'unione dei
procedimenti di contravvenzione con quelli di omicidio colposo avrebbe
prodotto pregiudizio ai primi, essendo le contravvenzioni di breve
prescrizione e di facile accertamento, mentre l'omicidio colposo è di
più lunga prescrizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 46, secondo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, proposta dai
pretori di Nocera Inferiore e di Salerno, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte