Sentenza n. 139/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1972 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 9/1972
- art. 3d.P.R. 9/1972
- art. 4d.P.R. 9/1972
- art. 8d.P.R. 9/1972
- art. 9d.P.R. 9/1972
- art. 13d.P.R. 9/1972
- art. 14d.P.R. 9/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
3, 4, 8, 9, 13 e 14 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 (trasferimento
alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali
in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), promossi
con ricorsi proposti dalle Regioni Lombardia, Puglia ed Emilia-Romagna,
notificati il 2 marzo 1972, depositati in cancelleria il 9 e 10 mano
1972 ed iscritti ai nn. 46, 47 e 48 del registro ricorsi 1972.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1972 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi gli avvocati Feliciano Benvenuti e Leopoldo Elia, per la
Regione Lombardia, l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione Puglie,
gli avvocati Francesco Galgano e Guido Viola, per la Regione
Emilia-Romagna, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele
Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato in data 2 marzo 1972 la Regione
Lombardia ha proposto questione di legittimità costituzionale
relativamente ad alcune disposizioni del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9,
per contrasto con gli artt. 117, 118, 119 e 76 della Costituzione.
In particolare, vengono impugnati:
a) l'art. 1, comma secondo, lett. a), che, nell'attuare il
trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative
concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
sembra abbia inteso riferirsi a quelle sole istituzioni che operino
nell'ambito delle singole Regioni, escludendo così le altre che, pur
avendo sede in una Regione, svolgano la loro attività in un ambito
più vasto;
b) l'art. 1, comma secondo, lett. h), poiché limita la competenza
regionale in materia di interventi in favore dei profughi italiani e
dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata
dalla legge 25 luglio 1971, n. 568, ai soli provvedimenti successivi
alla "prima assistenza";
c) l'art. 3, comma primo, punto 1, che, oltre a ledere le
competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni, sarebbe viziato
anche per eccesso di delega rispetto all'art. 17, comma primo, lett. a)
della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilendo che rimangono ferme le
competenze degli organi statali in ordine "alla assistenza degli
stranieri in relazione alle convenzioni internazionali";
d) l'art. 3, comma primo, punto 2, che mantiene la competenza
amministrativa statale per quanto attiene "agli interventi
assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per
altre esigenze di carattere straordinario o urgente o di carattere
perequativo in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle
diverse Regioni", mentre solo nell'esercizio della sua competenza
legislativa lo Stato potrebbe eventualmente, ai sensi del terzo comma
dell'art. 119 della Costituzione, assegnare alle Regioni contributi
speciali per provvedere a scopi determinati;
e) l'art. 3, comma primo, punto 3, che fa salva, sia pure
transitoriamente, la competenza statale relativamente ai citati di
soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel
territorio regionale, previsti dai punti a) e b) dell'art. 2 della
legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dall'art. 4 del relativo regolamento 5
febbraio 1891, n. 99, in quanto soggetti a vigilanza per motivi
assistenziali in base alle leggi vigenti od in quanto ricevano
finanziamenti pubblici e stipulino convenzioni con enti pubblici,
mentre l'art. 117 della Costituzione non distinguerebbe fra istituzioni
pubbliche ed istituzioni private di beneficenza, assegnando l'intero
settore alla competenza regionale;
f) l'art. 3, comma primo, punto 4, che riserva allo Stato gli
interventi a favore di particolari categorie di assistiti, mentre anche
a voler interpretare restrittivamente gli artt. 117 e 118 correlandoli
al disposto dell'art. 38 della Costituzione avrebbero comunque dovuto
essere stabiliti i limiti della integrazione statale a quegli enti ed
istituti che agiscano nella materia trasferita alle Regioni e si
avrebbe, inoltre, un eccesso di delega rispetto all'art. 17, comma
primo, lett. b) della citata legge n. 281 del 1970 che prevede il
trasferimento delle funzioni per settori organici e non per ritagli di
materie;
g) l'art. 3, comma primo, punto 5, che riserva allo Stato la
potestà amministrativa di autorizzare gli enti assistenziali pubblici
e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni
immobili, con violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione ed
eccesso dalla delega di cui all'art. 17, primo comma, lett. a) della
legge n. 281 del 1970, in quanto mira a soddisfare le esigenze di
carattere unitario conservando allo Stato l'esercizio di alcune
funzioni amministrative, in luogo di quella di indirizzo e di
coordinamento sulle attività amministrative delle Regioni;
h) l'art. 4, che, collegandosi all'art. 1, comma secondo, lett. a),
mantiene ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli
enti pubblici a carattere nazionale e o pluriregionale operanti nel
settore della beneficenza e della assistenza, come pure in ordine agli
enti assistenziali privati a carattere nazionale o pluriregionale;
i) l'art. 8, che contrasterebbe con gli artt. 117, 118, 119, comma
secondo, della Costituzione e 18 della legge n. 281 del 1970,
riservando sia pure temporaneamente allo Stato spese inerenti alle
normali funzioni delle Regioni ed omettendo di trasferire a queste
ultime i mezzi necessari per far fronte alle spese impegnate o in corso
di erogazione, già deliberate dallo Stato;
l) l'art. 9, che mantiene una competenza residua ai comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, in violazione degli
artt. 117 e 118 Cost. e dell'art. 17, comma primo, lett. b) della legge
n. 281 del 1970;
m) gli artt. 13 e 14 per illegittimità derivata e conseguenziale
rispetto a quella delle disposizioni innanzi ricordate.
2. - Anche la Regione Puglia, con ricorso notificato il 2 marzo
1972, ha proposto questione di legittimità costituzionale
relativamente all'art. 3, comma primo, n. 3, ed all'intero art. 4 del
decreto delegato n. 9 del 1972.
La prima norma contrasterebbe con l'art. 117 della Costituzione,
escludendo praticamente le Regioni da ogni competenza in ordine a
qualsiasi comitato di soccorso o istituzione privata di beneficenza e
violerebbe altresì la legge di delega che assegna allo Stato soltanto
funzioni di indirizzo e coordinamento rispetto all'attività regionale.
Analoghi vizi di costituzionalità si prospettano per l'altra
disposizione, che pur se temporaneamente, riserva allo Stato tutte le
attribuzioni in ordine ad enti di beneficenza pubblici e privati, a
carattere nazionale o pluriregionale.
3. - Un terzo ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna con
atto notificato il 2 marzo 1972, impugna di legittimità costituzionale
l'art. 1, comma secondo, lett. a), l'art. 3, n. 3, n. 4 e n. 5, l'art.
4 e l'art. 9 dello stesso decreto delegato per contrasto con gli artt.
117 e 118 della Costituzione, prospettando profili sostanzialmente non
diversi da quelli posti in evidenza dalla difesa della Regione
Lombardia. E rispetto all'art. 3, n. 3, solleva questione di
legittimità costituzionale anche per violazione degli artt. 76 e 77,
primo comma, della Costituzione, in relazione alla delega contenuta
nell'art. 17 della legge n. 281 del 1970, sotto un triplice aspetto:
perché la norma in esame: a) impedirebbe il passaggio simultaneo ed
organico delle funzioni per settori richiesto dalla legge; b)
prorogherebbe al 6 giugno 1972 il termine fissato da tale legge ner il
trasferimento delle funzioni amministrative; c) subordinerebbe questo
trasferimento al previo riordinamento della materia.
4. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con deduzioni depositate il 22 marzo 1972, nelle quali replica
analiticamente alle censure prospettate dalle tre Regioni ricorrenti.
In particolare, per quel che attiene all'art. 1, comma secondo,
lett. a) - come pure all'art. 4 - del decreto presidenziale impugnato,
ricorda che il limite territoriale vincola l'intera attività
legislativa ed amministrativa regionale, mentre in riferimento alla
successiva lett. b) della stessa disposizione considera la riserva ivi
espressa in favore dello Stato come necessitata da finalità unitarie e
perequatrici degli oneri che altrimenti graverebbero prevalentemente
sulle Regioni di frontiera.
Parimenti non suscettibili di accoglimento sarebbero anche le
questioni relative all'art. 3, comma primo: per il n. 1, concernendo
detta norma l'assistenza agli stranieri assunta pattiziamente dallo
Stato nei confronti di altri Stati o di organizzazioni internazionali e
come tale non affidabile alle Regioni per la sua diretta inerenza ad
una condotta di politica estera; per il n. 2, avendo la sentenza n. 208
del 1971 di questa Corte ammesso la legittimità di interventi
concorrenti da parte dello Stato in ordine alle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza per fronteggiare esigenze di carattere
straordinario ed urgente occasionate da calamità naturali e
costituendo, d'altra parte, il decreto presidenziale impugnato atto con
forza di legge conformemente alla prescrizione dell'art. 119, comma
terzo, della Costituzione; per il n. 3, difettando di interesse il
ricorso relativamente a competenze della Regione rimaste impregiudicate
in attesa del previsto riordinamento della materia; per il n. 4, avendo
tale norma ad oggetto interventi globali a favore di intere categorie
di cittadini per i quali l'aspetto assistenziale assumerebbe una
funzione solo strumentale, e perciò marginale, rispetto a quello
preminente del loro reinserimento nella società e nel mondo del
lavoro; per il n. 5, riferendosi questo punto ad una normativa estranea
alla materia in esame e comune a tutte le persone giuridiche,
indipendentemente dalla loro attività (cfr. artt. 17 e 782, ultimo
comma, codice civile).
Quanto, poi, all'art. 8, il suo contenuto transitorio risponderebbe
al criterio generale della "perpetuatio", valido sia per la
giurisdizione che per l'amministrazione e rifletterebbe spese già
impegnate a carico del bilancio statale. La censura relativa all'art. 9
sarebbe, invece, inammissibile per carenza di interesse della Regione
rispetto ad un problema che riguarda non materia ad essa spettante ma
l'organizzazione di uffici rimasti statali. Ed anche rispetto agli
artt. 13 e 14, che indicano soppressioni e riduzioni dei capitoli del
bilancio statale, l'impugnazione dovrebbe respingersi sia per mancanza
di interesse sia per insindacabilità del potere discrezionale
esercitato dal Parlamento in sede di assestamento di alcune voci del
bilancio dello Stato che nessuna entrata attribuiscono alle Regioni.
5. - Con successive memorie le parti hanno insistito nelle
rispettive conclusioni, confermandole anche alla pubblica udienza, ove
peraltro la Regione Lombardia ha dichiarato di rinunciare - e la
rinuncia è stata accettata dall'Avvocatura dello Stato per il
Presidente del Consiglio dei ministri - alle censure proposte
relativamente agli artt. 1, comma secondo, lett. h), e 3, n. 1 e n. 5
del decreto presidenziale impugnato. Considerato in diritto :
1. - I ricorsi delle Regioni Lombardia, Puglia ed Emilia-Romagna
hanno ad oggetto disposizioni contenute nel decreto legislativo
delegato 15 gennaio 1972, n. 9, proponendo questioni identiche od
analoghe. Vengono pertanto riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - In seguito alla rinuncia della Regione Lombardia, accettata
dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui in narrativa, deve
dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente agli artt.
1, comma secondo lett. h) e 3, n. 1 (rapporti internazionali ed
assistenza agli stranieri, diversi dai "profughi stranieri" menzionati
nel n. 4 del medesimo articolo 3), perché la relativa questione di
legittimità costituzionale era stata proposta unicamente dalla
anzidetta Regione.
3. - Complessivamente riguardate, le restanti censure possono
suddistinguersi in due gruppi, a seconda che involgano direttamente
questioni relative alla determinazione della materia che, sotto il nome
di "beneficenza pubblica", gli articoli 117 e 118 Cost. attribuiscono
alla potestà legislativa ed amministrativa delle Regioni a statuto
ordinario, ovvero denuncino particolari interferenze statali
nell'ambito di quella stessa materia, pur se - come assumono -
restrittivamente intesa, di cui il decreto in oggetto ha operato il
trasferimento.
E poiché tale decreto è stato adottato sulla base della delega
contenuta nell'art. 17 della legge n. 281 del 1970, la quale si limita
a riferirsi alle materie di cui all'art. 117 Cost., così come in
questo elencate, la maggior parte delle censure mosse dalle Regioni
ricorrenti per asserita violazione dell'art. 117, e conseguentemente
dell'art. 118 Cost., implicano al tempo stesso un ulteriore profilo di
illegittimità costituzionale, per violazione anche della legge di
delega (e perciò dell'art. 76 Cost.) con speciale riguardo al
principio, enunciato nel suo art. 17, che il trasferimento delle
funzioni avvenga "per settori organici di materie", riservando allo
Stato - nelle materie stesse - la funzione di indirizzo e di
coordinamento dell'attività delle Regioni che attengano ad esigenze di
carattere unitario. Con il che torna a proporsi pregiudizialmente il
problema della determinazione della materia costituzionalmente
spettante alla competenza regionale, essendo in relazione a questa,
come risulta anche testualmente dalla lett. a) dell'art. 17, che
indirizzo e coordinamento trovano la loro ragion d'essere.
Una chiara indicazione al riguardo si trae dalla stessa dizione,
"beneficenza pubblica", adoperata nell'art. 117 Cost., che trova
sostanziale riscontro (nonostante qualche trascurabile oscillazione
lessicale) nelle analoghe locuzioni adottate dagli statuti
costituzionali delle Regioni ad autonomia differenziata: "assistenza e
beneficenza pubblica", secondo la formula degli artt. 4, lett. h),
dello Statuto della Sardegna; 3, lett. i) dello Statuto della Valle
d'Aosta e 11, n. 25, dello Statuto del Trentino-Alto Adige, nel testo
modificato dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; "pubblica
beneficenza ed opere pie", come si legge invece nell'art. 14, lett. m),
dello Statuto siciliano; "istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza", come si esprimeva inizialmente l'art. 5. n. 2, dello
Statuto del Trentino-Alto Adige e si esprime adesso quello del
Friuli-Venezia Giulia, nell'art. 5, n. 6.
A prima vista, anzi, la dizione dell'art. 117 potrebbe persino
apparire più restrittiva, richiamando letteralmente l'intitolazione
inizialmente propria della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e del
relativo regolamento (dove si contiene tuttora la disciplina
fondamentale della materia); ma non vi ha dubbio - argomentando anche
dalla previsione nel medesimo alinea, accanto alla "beneficenza
pubblica", della "assistenza sanitaria ed ospedaliera" - che sia da
considerare in realtà equivalente a quella, che più spesso ricorre,
come si è ora visto, negli statuti speciali, di "assistenza e
beneficenza": assunta nella nostra legislazione, in luogo della
originaria intitolazione della legge del 1890, fin dalla riforma
introdotta con il r.d. 30 dicembre 1923, n. 2841. Con tale formula -
per ormai costante tradizione legislativa e dottrinale - si è soliti
designare un settore normativo bene individuato, venutosi
progressivamente sviluppando sul tronco della menzionata legge del 1890
ed avente ad oggetto un complesso di attività, tra loro
sufficientemente omogenee, esplicate in misura prevalente da organi ed
enti locali, che non si confondono - pur affiancandovisi ed
integrandone, ove necessario, le carenze - con quelle che nel loro
insieme danno vita alla "assistenza sociale", strettamente intesa, cui
ha riferimento, con specifico riguardo ai cittadini inabili al lavoro,
il primo comma dell'articolo 38 Cost., che, rimette poi, nel quarto
comma, i compiti ad essa inerenti - al pari di quelli relativi alla
"previdenza sociale" - ad "organi ed istituti predisposti od integrati
dallo Stato".
La prima è caratterizzata essenzialmente - anche quando, come di
regola, l'esercizio ne sia obbligatorio - dalla discrezionalità delle
prestazioni, in denaro o in servizi, erogabili in favore di tutti
coloro che - per qualsiasi causa ed a prescindere da particolari status
e qualifiche - versino in condizione di bisogno: determinante è in
essa la considerazione della concreta situazione del singolo individuo,
la valutazione della personalità e delle condizioni di vita
dell'assistibile, in relazione, peraltro, alle disponibilità materiali
dell'ente od organo erogante.
La seconda, invece, specie nei più recenti sviluppi della
legislazione, è orientata nel senso di eliminare o ridurre entro
limiti rigorosi, ancorandola all'accertamento di dati oggettivi, la
discrezionalità degli organi od enti erogatori, così da rendere
progressivamente concreto quel "diritto" all'assistenza sociale, che il
primo comma dell'art. 38 Cost. vuole sia attribuito ad ogni cittadino
"inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere".
Preminente è in essa la tipizzazione legislativa di determinate
categorie di assistibili, per modo che le prestazioni rispettivamente
previste abbiano a spettare a chiunque vi rientri, e per il sol fatto
di rientrarvi. E, rispettivamente, anche le prestazioni sono, a loro
volta, uniformemente stabilite alla stregua di valutazioni medie,
configurandosi - tendenzialmente - come sostitutive od integrative di
un reddito da lavoro mancante od insufficiente.
Che si tratti di due diverse forme di assistenza, delle quali
soltanto la prima è considerata, a livello costituzionale, come di
competenza di tutte le regioni (siano queste di diritto comune o ad
autonomia speciale) è ulteriormente confermato dalla circostanza che
in alcuni statuti costituzionali risultano altresì disciplinate -
separatamente e, per solito, diversamente da quella in materia di
assistenza e beneficenza - competenze regionali differenziate (di
integrazione e adattamento della legislazione statale) aventi ad
oggetto, appunto, la "assistenza sociale", prevista in unico contesto
con le analoghe competenze aventi ad oggetto il "lavoro" e la
"previdenza sociale"; così, nell'art. 5 lett. b), dello Statuto della
Sardegna e nell'art. 6, n. 2, dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia;
così pure, sostanzialmente, nell'art. 17, lett. f) dello Statuto della
Regione siciliana. Ed è ovvio che siffatte previsioni, che ben si
accordano con i principi posti dall'art. 38 Cost., non avrebbero senso,
ove la "assistenza sociale" già fosse ricompresa in quella "assistenza
e beneficenza pubblica", alla quale puntualmente corrisponde, secondo
quanto fin qui rilevato, la "beneficenza pubblica" di cui all'articolo
117 della Costituzione.
Se questa è la materia che l'art. 117 Cost. prescrive sia
trasferita alla potestà legislativa delle Regioni a statuto ordinario
(e conseguentemente, alla loro potestà amministrativa), deve
soggiungersi che, in conformità al testuale disposto della VIII
disposizione transitoria della Costituzione (avente specifico
riferimento al passaggio alle regioni delle funzioni "statali" ad esse
spettanti, nonché dei funzionari e dipendenti delle amministrazioni
anche centrali "dello Stato"), l'oggetto della delega conferita al
Governo dall'art. 17 è sicuramente circoscritto alle sole competenze
per l'innanzi spettanti ad organi statali, come risulta d'altronde
confermato dalla successiva disposizione dell'art. 18 concernente le
soppressioni o riduzioni da apportare conseguentemente agli
stanziamenti previsti "nei singoli stati di previsione della spesa dei
ministeri competenti".
Né il legislatore delegato avrebbe potuto, senza incorrere in
violazione dell'art. 76 Cost., attuare quel riordinamento degli enti a
carattere nazionale o interregionale, preannunciato nel primo comma
dell'art. 4 e che rientra d'altronde nella più lata previsione della
IX disp. trans. Cost., a seguito del quale soltanto potrebbero
eventualmente enuclearsi ulteriori settori di materia attribuibili alle
regioni.
4. - Alla stregua di tali premesse, risulta la non fondatezza delle
censure all'art. 4, poc'anzi richiamato, nella parte in cui - per
l'appunto - mantiene ferme le attribuzioni statali concernenti istituti
od enti a carattere nazionale o pluriregionale, sino al loro
riordinamento. A quanto già osservato in proposito non è superfluo
aggiungere il rilievo, di ordine pratico, della inammissibile
confusione che si determinerebbe ove enti con finalità, dimensioni e
strutture nazionali o comunque eccedenti l'ambito di una singola
regione, finché perdurino con siffatti caratteri, venissero
disciplinati, pur nel rispetto dei limiti dei principi e degli
interessi stabiliti dall'art. 117 Cost., da una molteplice varietà di
distinte e diverse legislazioni, emanate da ciascuna Regione per la sua
parte.
Strettamente connessa con l'art. 4 è la questione proposta nei
confronti del criterio adottato nell'art. 1, comma secondo, lett. a),
per la localizzazione regionale delle istituzioni pubbliche
assistenziali, in forza del quale passerebbero alle singole Regioni
quelle tra esse a che operano nel territorio regionale": con la
possibile conseguenza - come si assume dalle Regioni Lombardia ed
Emilia-Romagna - di sottrarre illegittimamente dal trasferimento le
funzioni attualmente esplicate da organi statali in ordine ad
istituzioni che, come spesso accade, svolgono la loro attività
operativa fuori del territorio della Regione in cui hanno la loro sede.
Ma diverso è il significato che deve correttamente attribuirsi
alla disposizione impugnata. L'espressione va, infatti, intesa come
avente riferimento a quelle istituzioni che nella Regione hanno la loro
sede (e in essa quindi "operano", nel senso che quivi si esplica la
loro attività organizzativa e decisionale) e che - da norme di leggi o
regolamenti, dagli statuti o dalle tavole di fondazione, e in mancanza
alla stregua della prassi costante - risultano al tempo stesso
destinate, esclusivamente o prevalentemente, a vantaggio della
rispettiva popolazione (ed anche in questo senso, finalistico,
"operano" perciò nella Regione). Così interpretata, la disposizione
dell'art. 1, comma secondo, lett. a), non è costituzionalmente
illegittima.
5. - Discende altresì dalle premesse sopra affermate al punto 3
l'infondatezza delle censure all'art. 3, n. 3, che mantiene ferme le
competenze statali in ordine ai comitati di soccorso ed altre
istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale,
"fino a quando la materia non sarà disciplinata con successivo
provvedimento da emanarsi entro il 6 giugno 1972" (vale a dire entro il
biennio prefissato per l'esercizio della delega conferita al Governo
dall'art. 17 della legge n. 281 del 1970): giacché gli enti privati,
l'attività esplicata dai quali è oggi ricoperta dalla garanzia
dell'ultimo comma dell'art. 38 Cost. ("L'assistenza privata è
libera"), non rientrano nella materia della beneficenza pubblica.
Ché, anzi, già la legge fondamentale del 1890, nell'art. 2,
riferendosi alla fenomenologia del tempo, dichiarava espressamente
sottratti alla disciplina da essa dettata i comitati di soccorso ed
altre istituzioni temporanee, in ragione del loro carattere precario;
le fondazioni in pro dei membri di famiglie determinate, non soggette a
devoluzione alla beneficenza pubblica, a causa della natura
particolaristica dei loro scopi; nonché le associazioni e società,
regolate dalle disposizioni del codice civile (e cioè, aventi
struttura meramente privatistica).
Ed è perciò che, nei confronti degli anzidetti enti assistenziali
privati, i poteri attribuiti dalla nostra legislazione alle pubbliche
autorità sono diversi, e comunque più tenui, rispetto a quelli
esercitabili in ordine alle istituzioni assistenziali pubbliche, come
risulta dallo stesso art. 2, commi secondo e terzo, della legge del
1890 e più recentemente dall'art. 4, lett. e), del d.l.lgt. 22 marzo
1945, n. 173, sui comitati provinciali di assistenza e beneficenza.
L'infondatezza della censura principale coinvolge l'infondatezza
anche delle ulteriori questioni sollevate nei confronti della
disposizione dell'art. 3, n. 3, poiché queste muovono tutte dal
presupposto della appartenenza delle istituzioni private alla materia
spettante alle regioni.
6. - Rappresenta ulteriore corollario dei criteri in precedenza
enunciati al punto 3 la infondatezza delle censure rivolte al n. 4
dell'art. 3, che riserva allo Stato le attuali competenze in ordine
alle pensioni ed assegni "a carattere continuativo", cui hanno diritto,
ricorrendo le condizioni rispettivamente stabilite dalle leggi 27
maggio 1970, n. 382, 26 maggio 1970, n. 381, 30 marzo 1971, n. 118, i
ciechi, i sordomuti ed i mutilati e invalidi civili; in ordine ai
soccorsi, a norma della legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive
modificazioni, alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle
armi; all'assistenza - a norma della legge 12 aprile 1962, n. 185, e
successive modificazioni - agli orfani dei caduti per servizio e alle
donne uscite dalle soppresse case di tolleranza o che, già avviate
alla prostituzione, intendano tornare ad onestà di vita (legge 20
febbraio 1958, n. 75), nonché - limitatamente alla fase del primo
intervento - ai profughi italiani e rimpatriati, di cui alle leggi 19
ottobre 1970, n.744, e 25 luglio 1971, n. 568. Tutte queste ipotesi,
infatti, pur nella varietà delle rispettive discipline, hanno in
comune, per un verso, la tipizzazione legislativa, su piano nazionale,
di particolari categorie di aventi titolo all'assistenza,
l'appartenenza alle quali è accertabile alla stregua di criteri
oggettivi; e, per altro verso, la predeterminazione, talora
minuziosamente regolata, delle prestazioni ad essi spettanti.
Per quanto concerne, infine, il riferimento dello stesso n. 4
dell'art. 3 "ai profughi stranieri", la competenza statale si
giustifica in base al rilievo che si tratta di ottemperare, con misure
immediate, ad obblighi internazionali dello Stato (accordo tra Governo
italiano e IRO, reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 907, e
Convenzione di Ginevra, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n.
722), del cui inadempimento, sia pure per un singolo caso, lo Stato
medesimo diverrebbe responsabile: di guisa che non sarebbe sufficiente
il ricorso a quella funzione di indirizzo e coordinamento cui si
richiamano i ricorsi e che, comunque, contrariamente a quanto in essi
si afferma, non è prevista dall'art. 17 della legge n. 281 del 1970
come l'unico modo per fare legittimamente fronte - nelle materie di
competenza regionale - agli obblighi internazionalmente assunti dallo
Stato.
7. - Infondate sono anche le altre questioni, di ordine più
particolare, proposte dalle Regioni ricorrenti.
Per quanto riguarda gli interventi assistenziali previsti dalla
legge n. 996 del 1970, sulla protezione civile, e più precisamente
dall'art. 6, lett. a), n. 2, della legge medesima (assistenza di primo
soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali, mediante
reparti del Corpo nazionale vigili del fuoco e centri assistenziali di
pronto intervento), riservati allo Stato dall'art. 3, n. 2, del decreto
in oggetto, valgono le considerazioni con cui questa Corte ebbe a
ritenere infondate analoghe questioni di legittimità costituzionale, a
suo tempo sollevate dalla Regione del Trentino-Alto Adige (sent. n. 208
del 1971).
Da un lato, infatti, l'applicabilità della norma denunciata, come
della legge n. 996 nel suo insieme, è condizionata alla ipotesi di
calamità naturali che "per la loro natura o estensione debbano essere
fronteggiate con interventi tecnici straordinari", secondo il principio
affermato nell'art. 1: onde l'esigenza di assicurare - in presenza di
eventi che trascendono l'ambito regionale e nel corso della fase
operativa - effettiva unità di indirizzo e di azione, accentrandone il
compito e la responsabilità nello Stato, quale ente esponenziale
dell'intera collettività. D'altro lato, come pure venne messo in
rilievo nella menzionata sentenza, gli interventi di competenza statale
non incidono sulle normali attribuzioni regionali in materia di
assistenza e beneficenza, ché anzi, come risulta da numerose
disposizioni della legge n. 996, gli enti territoriali e locali,
comprese le pubbliche istituzioni assistenziali, sono chiamati a dare
il loro contributo, secondo i programmi predisposti dai comitati
regionali per la protezione civile, nei più vari settori, e tra
l'altro proprio nel campo dell'assistenza (testualmente richiamato
nell'art. 7 della legge).
Nemmeno possono considerarsi lesivi dell'autonomia regionale nella
materia assistenziale gli altri interventi previsti nello stesso n. 2
dell'art. 3, poiché essi hanno carattere aggiuntivo rispetto ai
compiti ordinariamente esplicabili dalle Regioni, in relazione a
situazioni particolari ed imprevedibili, cui esse non sarebbero in
grado di far fronte (o di far fronte con la necessaria tempestività ed
efficacia). E non è pertinente, con specifico riguardo agli interventi
perequativi, il richiamo al terzo comma dell'art. 119 Cost., che
prescrive, bensì, lo strumento della legge, ma per l'assegnazione a
singole Regioni di contributi istituzionalizzati, rivolti al
conseguimento di scopi permanenti o comunque duraturi nel tempo: che
sono cosa diversa da quei bisogni sporadici, che possano manifestarsi
qua e là, secondo le circostanze e le condizioni locali, cui si
riferisce la disposizione impugnata.
Vanno altresì disattese le doglianze delle Regioni Lombardia ed
Emilia-Romagna quanto alla riserva allo Stato delle competenze relative
alla autorizzazione agli enti assistenziali ad accettare lasciti e ad
acquistare immobili (n. 5 dell'art. 3), trattandosi di una
particolarissima figura di controlli, oggi disciplinata nell'art. 17
del codice civile e negli artt. 5 e 7 delle rispettive Norme di
attuazione, inerente al regime comune a tutte le persone giuridiche,
quali che ne siano la natura e gli scopi istituzionali.
Sono del pari prive di fondamento le censure all'art. 8, che detta
norme transitorie per quel che riguarda i procedimenti amministrativi
in corso, mantenendo la competenza statale per la definizione di quelli
che abbiano comportato l'assunzione di impegni anteriormente alla data
del trasferimento delle funzioni o che trovino il proprio finanziamento
in somme imputate al conto dei residui del bilancio dello Stato. Il
criterio adottato è razionale e, mentre si adegua alle norme generali
sulla contabilità di Stato, non contrasta con alcun principio
costituzionale né può dirsi sottragga frazioni di materia alla
competenza regionale o disconosca - come - si assume dalle Regioni
ricorrenti - il diritto delle stesse, a norma del secondo comma
dell'art. 119 Cost., ad avere assicurati i mezzi per assolvere ai loro
compiti "normali". È, infatti, caratteristica naturale delle
disposizioni transitorie di dettare una disciplina provvisoria e
differenziata, per regolare il passaggio da una vecchia ad una nuova
disciplina legislativa di determinati oggetti, com'è il caso, appunto,
dei procedimenti in corso previsti dall'art. 8: i quali, proprio
perché in corso al momento dell'inizio dell'attività delle Regioni a
statuto ordinario, non rientrano tra i compiti "normali" a queste
spettanti.
La non fondatezza delle questioni fin qui prese in esame implica la
non fondatezza anche delle censure - prospettate d'altronde come
conseguenziali - all'art. 9, che conserva ai comitati provinciali di
assistenza e beneficenza le attuali funzioni, ad eccezione di quelle
trasferite alle Regioni a statuto ordinario, e agli artt. 13 e 14 che,
in connessione al medesimo trasferimento, indicano - rispettivamente -
le soppressioni e riduzioni da apportare agli stati di previsione della
spesa dei Ministeri dell'interno e del tesoro, nonché i criteri per il
computo delle spese aggiuntive, determinandone l'ammontare, per l'anno
1972, in lire 5.733,8 milioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo,
lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 9, sul trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del
relativo personale, proposta in riferimento agli artt. 117 e 118 della
Costituzione dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna con i ricorsi di
cui in epigrafe;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 3, 4, 8, 9, 13 e 14 dello stesso decreto presidenziale,
proposte, in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della
Costituzione, dalle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Puglia con i
ricorsi di cui in epigrafe;
c) dichiara cessata la materia del contendere per la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, lett. h) e
dell'art. 3, n. 1, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dello
stesso decreto presidenziale, proposta, in riferimento agli artt. 117 e
118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GTUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte