Sentenza n. 139/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/05/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1187/1968
- art. 2legge 1187/1968
- art. 5legge 1187/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5
della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla
legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), promosso con ordinanza
emessa il 7 aprile 1970 dal Consiglio di Stato - sezione V - sul
ricorso di Agostini Tristano contro il Comune di Bologna, iscritta al
n. 369 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 334 del 27 dicembre 1972.
Visti gli atti di costituzione di Agostini Tristano e del Comune di
Bologna, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti:
uditi gli avvocati Aldo Sandulli e Gian Marco Dallari, per Agostini
Tristano, l'avv. Armando Ballerini, per il Comune di Bologna, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 7 aprile 1970,
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
2 e 5 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 - contenente modifiche ed
integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 - per
contrasto con gli artt. 42, comma terzo, e 3 della Costituzione,
nonché con gli artt. 136 Cost. e 1 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1.
L'ordinanza è stata pronunciata in sede di esame del ricorso
proposto da Agostini Tristano avverso il provvedimento del sindaco di
Bologna 18 giugno 1969 concernente l'applicazione della misura di
salvaguardia su una domanda di licenza edilizia a seguito della
adozione in data 30 maggio 1969 della variante collinare al piano
regolatore generale, per effetto della quale il progetto del
richiedente era divenuto contrastante con l'adottata variante.
Motivando in punto di rilevanza l'ordinanza osserva che il potere
di pianificazione urbanistica esercitato con la variante trova la sua
fonte nella citata legge n. 1187 del 1968 e che l'indice di costruzione
fissato in cinque millesimi per mq. è meramente simbolico ed elusivo
dei limiti temporali fissati dalla legge medesima, donde la conseguenza
che vi sarebbe un'applicazione di misura di salvaguardia a protezione
di vincolo sostanzialmente ablativo senza alcuna possibilità di
indennizzo.
In relazione alle norme della legge impugnata che consentono in
astratto vincoli del genere di quelli in contestazione senza la
previsione di indennizzo, malgrado la utilizzabilità edilizia del
terreno sulla base della situazione sussistente al momento
dell'imposizione, s'appalesa perciò necessaria la previa risoluzione
del dubbio sulla costituzionalità delle norme suddette.
Venendo al merito della proposta questione l'ordinanza afferma che
il legislatore del 1968 ha ignorato i principi enunciati dalla Corte
costituzionale nelle sentenze nn. 55 e 56 del 1968.
Le norme denunziate vengono censurate nella parte in cui consentono
senza indennizzo vincoli che comprimono a titolo particolare e in modo
rilevante la proprietà di immobili edificabili in base all'ordinamento
vigente quando il vincolo interviene.
Gli artt. 1, 2 e 5 della legge n. 1187 sarebbero anzitutto in
contrasto con gli artt. 42, comma terzo, e 3 della Costituzione. La
garanzia costituzionale degli indicati precetti ricomprende le
ablazioni di utilizzabilità, sussistenti al momento dell'imposizione,
che comportano sacrifici rilevanti per i singoli proprietari:
l'indennizzo è lo strumento necessario di perequazione che tende a
realizzare una sostanziale indifferenziazione dei proprietari sul piano
economico rispetto agli interventi autoritativi di programmazione
urbanistica.
Il secondo profilo di incostituzionalità delle norme denunciate è
svolto in riferimento all'art. 136 della Costituzione e all'art. 1
della legge costituzionale n. 1 del 1948. Si prospetta il dubbio che la
legge n. 1187 del 1968 abbia sostanzialmente riprodotto e restaurato il
sistema della legge urbanistica colpito dalla sentenza n. 55 della
Corte costituzionale: muovendo dall'erroneo presupposto che il motivo
essenziale della dichiarazione d'incostituzionalità da parte della
Corte fosse quello della indeterminatezza temporale dei vincoli, la
nuova legge è ricorsa all'espediente di fissare in cinque anni
l'efficacia temporanea dei vincoli imposti.
La legge del 1968 non avrebbe però considerato quanto precisato
dalla Corte e cioè che mentre il vincolo di immodificabilità per la
durata dei piani particolareggiati era preordinato al passaggio delle
aree in altre mani (con previsione di successivo indennizzo) la
dichiarazione di incostituzionalità riguardava anche quelle ipotesi di
espropriazione-ablazione che incidono solo sulla possibilità di
utilizzazione.
La limitazione temporanea per vincoli comportanti
espropriazione-ablazione si risolve in realtà in un espediente elusivo
del problema indennizzo.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti la parte
Agostini Tristano, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli
e Gian Marco Dallari, e il Comune di Bologna, rappresentato e difeso
dagli avvocati Armando Ballerini e Carlo Guidoboni. È anche
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
2. - Nelle deduzioni ed in una successiva ampia memoria depositate
in cancelleria il 23 dicembre 1972 e il 6 febbraio 1974, la difesa
dell'Agostini si sofferma anzitutto a illustrare la rilevanza della
proposta questione, affermando che non solo i piani regolatori generali
definitivamente approvati ed entrati in vigore, ma anche quelli appena
adottati sono suscettibili di ledere immediatamente le posizioni
soggettive dei proprietari stante l'obbligatorietà delle misure di
salvaguardia le quali comportano l'esclusione della possibilità di
rilasciare licenze edilizie per costruzioni che, sebbene conformi allo
strumento in vigore, risultino incompatibili col nuovo piano.
Secondo la difesa l'ordinanza di rinvio avrebbe investito la Corte
della questione di legittimità degli artt. 1, 2 e 5 della legge n.
1187 del 1968 nella parte in cui consentono vincoli che comprimono a
titolo particolare ed in modo rilevante la proprietà di immobili e non
già limitatamente alla parte in cui "non prevedono un indennizzo",
aspetto questo della normativa che potrebbe interessare il giudice
ordinario, ma non il magistrato amministrativo.
Sempre sotto il profilo della rilevanza la difesa contesta
l'assunto che il limite di edificabilità introdotto nella variante
collinare inerirebbe alla tipologia urbana e per ciò solo non avrebbe
natura espropriativa. Ad ogni modo l'accertamento se il tipo di vincolo
di cui trattasi attenga alla tipologia delle zone edificabili o non
appartiene alla competenza del giudice a quo e nella specie il
Consiglio di Stato ha riconosciuto trattarsi di vincolo di
inedificabilità per il quale sussiste l'obbligo dell'indennizzo ed
appunto per ciò ha denunciato alla Corte la legge n. 1187 la quale
anche per siffatti vincoli esclude l'indennizzo.
Passando al merito, la difesa afferma che gli artt. 1, 2 e 5 della
legge n. 1187 del 1968 non sono conformi alle precedenti statuizioni
della Corte e sono in contrasto con gli artt. 3, 42 e 136 della
Costituzione. Le norme impugnate dispongono che i vincoli di
inedificabilità nonché i vincoli ammessi in vista di una futura
espropriazione (art. 1) non sono indennizzabili (art. 5) ma hanno
carattere temporaneo in quanto perdono ogni efficacia qualora entro
cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale
non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od
autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati (art. 2).
Ora è vero che per la vecchia normativa della legge urbanistica i
vincoli in parola avevano una durata illimitata nel tempo, non è meno
vero, tuttavia, che anche in base alla nuova legge la durata dei
vincoli può assumere dimensioni notevoli. Esatto è quindi il rilievo
dell'ordinanza secondo cui la legge impugnata, pur disponendo una
efficacia temporanea, ha in effetti realizzato una sostanziale
riproduzione del sistema della legge urbanistica dichiarato
incostituzionale.
La sentenza n. 55 del 1968 ha ammesso la possibilità di vincoli
temporanei non indennizzabili nei confronti di aree destinate ad un
futuro trasferimento coattivo. Per vincoli del genere, il temporaneo
mancato indennizzo ha una giustificazione nel fatto che all'interessato
non mancherà a suo tempo un indennizzo (il prezzo dell'esproprio). Lo
stesso non è a dirsi per vincoli non preordinati ad una futura
espropriazione In questa seconda ipotesi il proprietario, anche se
l'imposizione è temporanea, viene colpito una volta per sempre nel
momento stesso dell'imposizione del vincolo. Il mancato ristoro, in
tale momento, del sacrificio impostogli, come pure l'esclusione
temporanea dall'indennizzo, non hanno alcuna spiegazione.
Del pari fondato, secondo la difesa, è il vizio di
incostituzionalità denunciato in riferimento all'art. 136 della
Costituzione. La legge del 1968 non ha osservato le statuizioni
contenute nella sentenza n. 55 del 1968 ed il legislatore, in luogo di
eliminare i vizi della legge urbanistica rilevati dalla Corte è
ricorso ad un espediente dilatorio per mantenerla immodificata.
Conclude pertanto la difesa per la fondatezza delle questioni
rimesse alla Corte.
3. - Nelle deduzioni depositate in cancelleria il 15 gennaio 1973
la difesa del Comune di Bologna afferma preliminarmente che la variante
collinare in base alla quale sono state applicate le misure di
salvaguardia non è ancora entrata in vigore e, quindi, non era in
vigore al momento della emanazione dell'ordinanza con la quale il
Consiglio di Stato ha rimesso gli atti a questa Corte. La stessa
variante, pertanto, non può essere invocata per eccepire, in base ai
vincoli in essa esistenti, la incostituzionalità degli artt. 1, 2 e 5
della legge n. 1187 del 1968, sicché inammissibile è da ritenersi la
proposta questione di legittimità costituzionale.
Venendo al merito la difesa osserva che il vincolo che prevede il
limite di mq. 0,005 per mq. nella zona collinare rientra nella
categoria dei vincoli previsti dall'art. 7, n. 2, della legge
urbanistica, ora sostituito dall'art. 1, n. 2, della legge n. 1187. Nei
riguardi della precedente norma la sentenza n. 55 del 1968 ebbe ad
affermare che non spetta alla Corte verificarne col contenuto i precisi
confini di operatività e che non possono farsi rientrare nelle
fattispecie espropriative le limitazioni che fissano indici di
fabbricabilità delle singole proprietà immobiliari, anche quando tali
indici possono assumere valori molto bassi. Queste considerazioni
valgono, quindi, anche per il nuovo art. 1, n. 2, della legge n. 1187.
Rispettosa dei principi enunciati nella ricordata sentenza è anche
la norma di cui all'art. 2 che - eliminando dalla nostra legislazione i
vincoli a tempo indeterminato preordinati all'esproprio o
all'inedificabilità delle aree sulle quali ricadono - ha stabilito
l'inefficacia dei vincoli qualora entro cinque anni dalla data di
approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i
relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di
lottizzazione convenzionati.
In ordine poi all'art. 5 il quale dispone che "nessun indennizzo è
dovuto per le limitazioni e vincoli previsti dal P.R.G." la difesa
afferma che si tratta di norma conseguenziale all'art. 2; dal momento
che dette limitazioni hanno un'efficacia limitata nel tempo (cinque
anni) è naturale che nessun indennizzo sia dovuto. Del pari nessun
indennizzo va riconosciuto per gli oneri relativi all'allineamento
edilizio delle nuove costruzioni trattandosi di limitazioni rivolte a
tutelare e garantire un coordinato ed armonico sviluppo edilizio che
non incidono o comprimono il diritto di proprietà.
Conclude, pertanto, la difesa chiedendo che la Corte voglia
dichiarare inammissibile o comunque infondata la proposta questione.
4. - Nell'atto di intervento, depositato in cancelleria il 16
gennaio 1973, l'Avvocatura dello Stato afferma che per poter sollevare
la prima eccezione di incostituzionalità il Consiglio di Stato ha
dovuto estendere oltre i limiti precisati dalla Corte nella sentenza n.
55 del 1968 il concetto delle espropriazioni non traslative.
Comunque, proprio nei riguardi dei vincoli urbanistici che
consentono la conservazione della titolarità del bene, ma che incidono
sulle facoltà di utilizzazione esistenti al momento delle imposizioni,
la ricordata decisione ha chiaramente precisato che in tanto simili
vincoli possono ritenersi compresi nell'ipotesi espropriativa di cui
all'art. 42, terzo comma, della Costituzione in quanto quella incisione
abbia carattere definitivo. Ora l'art. 2 della legge n. 1187 del 1968
ha inteso ovviare alla ragione d'incostituzionalità della precedente
normativa, consistente nella prospettiva di una indefinita e gratuita
grave compressione della proprietà, introducendo un limite massimo di
durata per i vincoli nascenti dai piani regolatori generali. Anche se
le nuove norme sono sostanzialmente conformi a quelle dichiarate
incostituzionali, esse diventano costituzionali nel nuovo sistema che
consente limitazioni a contenuto espropriativo, senza indennizzo,
soltanto per un periodo di tempo limitato.
Circa il secondo motivo d'incostituzionalità la difesa erariale
osserva che il preteso contrasto con l'art. 136 della Costituzione non
è neppure configurabile in astratto. L'unico effetto collegabile alle
sentenze di accoglimento della Corte è quello di far perdere
l'efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione. Perciò quand'anche in
ipotesi con la legge n. 1187 del 1968 fossero state emanate norme di
contenuto identico a quelle precedentemente colpite con la sentenza n.
55 del 1968, la nuova legge potrebbe essere dichiarata
costituzionalmente legittima o non, solo in seguito a nuovo confronto
con i precetti della Costituzione e non in relazione alle norme già
caducate e alle enunciazioni contenute nella precedente decisione.
Ma a parte ciò è da rilevare che con la nuova legge non è stata
ripristinata una normativa identica a quella che ha cessato di avere
efficacia con la ricordata sentenza, dal momento che con la
predeterminazione del termine di efficacia dei vincoli posti dal P.R.G.
il legislatore ha inteso eliminare proprio il motivo della precedente
dichiarazione d'incostituzionalità.
Conclude, pertanto, l'Avvocatura per l'infondatezza delle proposte
questioni. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Consiglio di Stato ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2
e 5 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, recante "modifiche ed
integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150" sotto un
duplice profilo.
Si denuncia in primo luogo la violazione degli artt. 42, comma
terzo, e 3 della Costituzione rilevandosi che in base alle norme
impugnate il Comune di Bologna ha deliberato una variante al piano
regolatore generale per la sistemazione del proprio territorio
collinare con imposizione di vincoli di inedificabilità quasi assoluta
per i quali non è riconosciuto alcun indennizzo sebbene essi si
risolvano in una espropriazione-ablazione a carico di proprietari di
aree edificabili fino al momento dell'imposizione del vincolo.
Si sostiene, inoltre, un contrasto con l'art. 136 Cost. e con
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1,
osservandosi che con le norme denunciate il legislatore si è limitato
a stabilire l'efficacia temporanea di vincoli comportanti
l'espropriazione-ablazione di aree edificabili al momento
dell'imposizione, eludendo in tal modo il problema dell'indennizzo ed
il giudicato della sentenza n. 55 del 1968 della Corte costituzionale e
riproducendo in sostanza nella nuova normativa il sistema della legge
urbanistica del 1942 dichiarato incostituzionale.
2. - La questione proposta va dichiarata inammissibile per difetto
di rilevanza.
Oggetto del giudizio davanti al Consiglio di Stato è la
legittimità del provvedimento 18 giugno 1969 - emanato a norma della
legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni - con il
quale il sindaco di Bologna, a salvaguardia della "Variante al P.R.G.
per la zona collinare" adottata dal Consiglio comunale con
deliberazione 30 maggio dello stesso anno, e in pendenza
dell'approvazione della stessa da parte della competente autorità,
ebbe a sospendere ogni determinazione sulla domanda di licenza edilizia
presentata dall'Agostini in considerazione del fatto che il relativo
progetto risultava in contrasto con le previsioni della variante.
Orbene, risulta in modo incontestabile dall'ordinanza di rinvio che
la censura mossa dal Consiglio di Stato alla legge impugnata è quella
di non aver disposto la corresponsione di indennizzo per l'imposizione
di vincoli che non sono preordinati all'espropriazione-trasferimento di
un bene, bensì all'ablazione del medesimo con immediato e definitivo
sacrificio per il proprietario.
Dato ciò, appare evidente l'irrilevanza della proposta questione
in ordine alla controversia sottoposta alla cognizione del giudice a
quo. Quand'anche, per mera ipotesi, la Corte - così come ha fatto con
la sentenza n. 55 del 1968 per alcune disposizioni contenute nell'art.
7 della legge del 1942 ora sostituito dall'art. 1 della legge impugnata
- dichiarasse l'incostituzionalità della legge del 1968 nella parte in
cui per vincoli del genere di quelli in contestazione non prevede la
corresponsione di indennizzo, nessuna influenza potrebbe spiegare
siffatta decisione sulla validità dei vincoli che comportino
l'inedificabilità contenuti in piani regolatori.
Una pronuncia in tal senso, poiché non farebbe venir meno
l'obbligo per il ricorrente di non costruire sul terreno ricadente
nella zona vincolata, non sarebbe rilevante ai fini della decisione da
emettersi dal giudice amministrativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 5 della legge 19
novembre 1968, n. 1187, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150", sollevata dal Consiglio di Stato
con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 42,
comma terzo, 3 e 136 della Costituzione ed all'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. l.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte