Sentenza n. 139/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1976 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38d.P.R. 42/1959
- art. 47d.P.R. 1068/1953
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 25 gennaio
1959, n. 42 (tariffa professionale per i ragionieri e periti
commerciali), nonché dell'art. 38 dello stesso d.P.R. in relazione
all'art. 2233, terzo comma, del codice civile; e dell'art. 47 del
d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della professione di
ragioniere e perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 15
novembre 1973 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente
tra la società Paolo Agnesi e figli e Lamanna Maurizio, iscritta al n.
50 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974.
Visti gli atti di costituzione della società Agnesi e di Lamanna
Maurizio, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore
Nicola Reale;
uditi l'avv. Carlo Piccini, per la società Agnesi, gli avvocati
Massimo Severo Giannini e Vittorio Mandel, per Lamanna Maurizio, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(emesso il 29 settembre 1972 nei confronti della S.p.A. Paolo Agnesi e
figli, per il complessivo importo di lire 58.830.000, su richiesta del
rag. Maurizio Lamanna per spese e prestazioni professionali in materia
fiscale), il tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità
costituzionale:
a) del d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42 (di approvazione della tariffa
professionale per i ragionieri ed i periti commerciali), in riferimento
b) dell'art. 38 del predetto d.P.R. n. 42 del 1959, in riferimento
all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 2233, terzo comma, cod. civ.;
c) dell'art. 47 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente
l'ordinamento della professione di ragioniere e di perito commerciale,
in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
2. - L'ordinanza, comunicata e notificata nei sensi di legge, è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 27 marzo 1974. Nel
giudizio si sono costituite le parti ed è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato. Per la difesa della S.p.A. Agnesi le questioni
sollevate con l'ordinanza di rinvio sarebbero fondate e dovrebbe,
conseguentemente, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale
delle norme impugnate. Secondo la difesa del rag. Lamanna e
l'Avvocatura generale dello Stato le questioni stesse andrebbero
dichiarate in parte non fondate ed in parte inammissibili. Considerato in diritto :
1. - Con legge 28 dicembre 1952, n. 3060, il Governo fu delegato a
provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di
esercenti in economia e commercio e di ragioniere: ciò nel termine di
nove mesi dall'entrata in vigore di detta legge e con l'osservanza di
taluni criteri direttivi.
Con d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, nell'ambito e in attuazione
della delega anzidetta, fu approvato l'ordinamento della professione di
ragioniere e, nell'art. 47, si stabilì che "i criteri per la
determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione
delle spese, spettanti a ragionieri e periti commerciali" fossero
"stabiliti con tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto
del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e
giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e
per il tesoro, sentito il Consiglio Nazionale" (dei ragionieri e periti
commerciali). Infine, con d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42, emanato in
attuazione del già citato art. 47, venne approvata la tariffa che
stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle
indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai ragionieri e
ai periti commerciali.
2. - Il tribunale di Genova, nel corso di un giudizio avente ad
oggetto la liquidazione di onorari richiesti da un professionista con
riferimento alla tariffa professionale suddetta, approvata con il
citato d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42, ha sollevato, con l'ordinanza in
epigrafe, questione di legittimità costituzionale:
a) del menzionato d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42, nel suo complesso,
in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. E ciò sul
riflesso che detto decreto (ritenuto da esso giudice, non senza qualche
perplessità, atto avente forza di legge, e precisamente di legge
delegata, in quanto emanato in virtù della delega conferita al Governo
con la legge n. 3060 del 1952) sarebbe stato emesso dopo l'inutile
decorso del termine di nove mesi fissato per l'esercizio della delega;
b) dell'art. 47, d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, nel testo sopra
riportato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., sotto il profilo
che il Governo (cui il Parlamento con la più volte citata legge n.
3060 del 1952 aveva conferito la delega a provvedere alla riforma degli
ordinamenti delle professioni di esercenti in economia e commercio e di
ragioniere) avrebbe illegittimamente subdelegato il potere di
determinare la tariffa relativa alle predette professioni;
c) e, in subordine, dell'art. 38 del d.P.R. n. 42 del 1959, il
quale dispone che per la consulenza ed il patrocinio tributario spetta
al ragioniere, oltre alle spese, indennità e altri compensi previsti
dalla tariffa, anche un onorario determinato in ragione dell'imposta,
tassa o contributo risparmiato dal cliente. La censura è in
riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che detto articolo
renderebbe ammissibile per i ragionieri ed i periti commerciali, il
patto di "quota lite", espressamente vietato, invece, per gli avvocati,
i procuratori ed i patrocinanti legali dall'art. 2233, comma terzo,
cod. civ., così operandosi una disparità di trattamento tra gli uni e
gli altri non razionalmente giustificata.
3. - In ordine logico va, in primo luogo, esaminata la questione
sub b), con cui si prospetta il dubbio che con l'art. 47 del d.P.R. n.
1068 del 1953 (in applicazione del quale è stato emanato il d.P.R. n.
42 del 1959) il Governo abbia illegittimamente subdelegato una parte
della potestà legislativa che gli era stata delegata dal Parlamento
mediante la legge n. 3060 del 1952.
Il dubbio non ha ragione di essere.
Non vi è, infatti, alcun elemento che autorizzi a ritenere che con
la norma impugnata si sia inteso attribuire al potere esecutivo la
potestà di emanare disposizioni aventi forza di legge.
La formulazione letterale della norma, la quale si limita a
disporre - come si è rilevato che la tariffa va approvata con
decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e
giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e
per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale, null'altro specifica al
riguardo. E tale silenzio appare significativo se si considera la ben
diversa formulazione dello art. 31 n. 5 dello stesso d.P.R. n. 1068 del
1953 prescrivente in modo espresso che le modalità ed il termine per
il conseguimento dell'abilitazione professionale, necessaria per
ottenere l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale, "saranno
stabiliti con apposita norma legislativa".
Deve pertanto escludersi, contrariamente a quanto si assume dal
giudice a quo, che con la norma impugnata il Governo abbia subdelegato
l'esercizio di potestà legislativa delegatagli dal Parlamento.
La questione va quindi dichiarata non fondata.
4. - Le altre questioni sollevate con l'ordinanza in epigrafe,
aventi ad oggetto il già citato d.P.R. n. 42 del 1959 nel suo
complesso e con particolare riferimento all'art. 38, vanno poi
dichiarate inammissibili.
Al suddetto decreto presidenziale non può infatti riconoscersi
forza di legge.
Oltre a doversi ripetere che l'art. 47 non contiene alcuna
attribuzione di potere legislativo e rilevare che si versa in materia
non coperta da riserva di legge (sent. n. 20 del 1960), mentre non ha
importanza qualificante l'essersi nel preambolo del predetto d.P.R.
menzionato oltre l'art. 47 della legge delegata anche la legge delega
che di questa è il presupposto, è decisiva la circostanza che il
decreto n. 42 del 1959 di cui è parte l'art. 38 è stato emanato senza
la deliberazione del Consiglio dei ministri che, come è noto,
costituisce elemento formale necessario (anche se non sufficiente) per
identificare gli atti del Governo aventi forza di legge (sent. n. 43
del 1959; 61 del 1963 e 40 del 1970). Ma se la forza di legge va
esclusa nell'atto in questione, è indubbio che esso, sia in tutto che
in parte, non può costituire oggetto di un giudizio di legittimità
costituzionale demandato alla cognizione di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del
d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42 (approvazione della tariffa professionale
per i periti e ragionieri commerciali) e dell'art. 38 del predetto
decreto sollevate, in riferimento agli artt. 76, 77 e 3 Cost., dal
tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 47 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della
professione di ragioniere e perito commerciale) sollevata, in
riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte