Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

citata

  • art. 25legge 1159/1929
  • art. 26legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U.

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931,

n. 773, promosso con la ordinanza del 16 novembre 1956 del Pretore di

Calabritto, emessa nel procedimento penale a carico di Ferrara

Pasqualino e Del Sordo Amato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 161 del 28 giugno 1957 ed iscritta al n. 58 del Registro

ordinanze 1957.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Ferrara Pasqualino

e Del Sordo Amato imputati di contravvenzione all'art. 25 del T.U.

delle leggi di pubblica sicurezza, per avere promosso ed organizzato in

un terraneo della Via Sibilia di Calabritto un matrimonio con rito

evangelico, il Pretore di Calabritto ha sollevato di ufficio la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del T.U. delle

leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'art. 18 dello stesso T.U.

nonché alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, e al R.D. 28 febbraio 1930,

n. 289, in riferimento agli artt. 8, 17, 19 e 20 della Costituzione;

che vi è stata costituzione del Ferrara e del Del Sordo, i quali

depositavano il 13 febbraio 1958 anche memoria illustrativa;

Considerato che la questione risulta già decisa da questa Corte,

con sentenza n. 45 dell'8 marzo 1957, con la quale è stata dichiarata

la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 25 del

T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773,

nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni,

cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in

riferimento all'art. 17 della Costituzione, fermo restando ai sensi del

terzo comma di tale ultimo articolo il menzionato obbligo per le

riunioni in luogo pubblico;

che non vi è ragione di discostarsi - dalla precedente decisione;

che - oggetto della questione è la legittimità costituzionale del,

l'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, e che pertanto

l'esame delle altre norme di legge richiamate dall'ordinanza non

riguarda il presente giudizio;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale sollevata con la predetta ordinanza del Pretore di

Calabritto e ordina la restituzione degli atti al medesimo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte