Sentenza n. 14/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/01/1976 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 95Codice di procedura penale
- art. 24legge 990/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 95 e
108 del codice di procedura penale e dell'art. 24 della legge 24
dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 novembre 1973 dal pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Menin Elia, iscritta al n. 453 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48 del 20 febbraio 1974;
2) ordinanza emessa il 14 novembre 1973 dal pretore di Napoli nel
procedimento penale a carico di Vallone Claudio, iscritta al n. 9 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974;
3) ordinanza emessa il 14 ottobre 1974 dal pretore di Sora nel
procedimento penale a carico di Gabriele Giovanni, iscritta al n. 535
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso dell'istruttoria penale dinanzi al pretore di Napoli
a carico di Claudio Vallone, imputato di lesioni colpose, la parte
lesa, costituita parte civile, chiedeva che fosse liquidata una somma a
titolo di provvisionale nei confronti dell'assicuratore, al quale, su
conforme provvedimento pretorio, l'istanza veniva notificata.
Dopo di che, esso pretore, con ordinanza 14 novembre 1973,
sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo
comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 Cost.,
nella parte in cui non consente la citazione del responsabile civile
nel corso dell'istruzione (sommaria) pretorile; e dell'art. 95, primo
comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte
in cui non prescrive che la dichiarazione di costituzione di parte
civile sia notificata, prima del dibattimento, anche al responsabile
civile.
In via subordinata, e per l'ipotesi in cui l'assicuratore non fosse
da qualificarsi responsabile civile, lo stesso pretore sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma,
della legge n. 990 del 1969, in riferimento all'art. 24 Cost., nella
parte in cui consente, nell'istruttoria pretorile, la citazione
dell'assicuratore e la condanna del medesimo al pagamento di somma da
imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
Nel formulare le prime due questioni, il pretore muove dal
presupposto che l'assicuratore sia legittimato ad assumere la veste di
responsabile civile; e deduce che, allo scopo di evitare che questi
possa essere pregiudicato da una sua citazione nello stadio di una già
avanzata istruttoria, occorrerebbe accogliere anche la seconda
questione, sì da metterlo in condizione di poter intervenire
tempestivamente nel processo, dopo aver avuto conoscenza della
costituzione della parte civile.
Invece, nella subordinata ipotesi in cui fosse da escludere la
predetta legittimazione dell'assicuratore, non sussisterebbero ostacoli
alla sua presenza nella procedura di assegnazione della somma nella
fase istruttoria; ma, non essendo parte nel processo penale,
l'assicuratore resterebbe privo delle garanzie della difesa tecnica e
del contraddittorio, dato che egli non potrebbe partecipare agli atti
ai quali hanno diritto di assistere i difensori, né, a causa del
segreto istruttorio, avere cognizione di quelli dal magistrato già
compiuti.
2. - Nel procedimento penale contro Elia Menin, il pretore di
Padova, con ordinanza 28 novembre 1973, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, cod. proc.
pen., nonché dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., ritenendo di non
poter provvedere sulla domanda di assegnazione della cosiddetta
provvisionale, previa citazione dell'assicuratore, avanzata dalla parte
civile.
3. - Nel procedimento penale, in fase istruttoria, dinanzi al
pretore di Sora, contro Giovanni Gabriele, imputato di lesioni colpose
a seguito di incidente stradale, la parte civile chiedeva
l'assegnazione in suo favore di una somma da imputarsi nella
liquidazione definitiva del danno, ai sensi dell'art. 24 della legge
n. 990 del 1969.
Con ordinanza 14 ottobre 1974, il pretore riteneva rilevante ai
fini della decisione di tale domanda e non manifestamente infondata, in
riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità
costituzionale del ridetto art. 108 cod. proc. pen., nella parte in cui
non consente, nell'istruzione sommaria (nella specie, pretorile), la
citazione del responsabile civile.
4. - In nessuno dei giudizi dinanzi a questa Corte vi è stata
costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sottoposte alla Corte dalle tre ordinanze in
epigrafe sono le seguenti:
a) se l'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale,
unitamente all'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non
consentendo la citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore
nell'istruzione sommaria (nella specie, pretorile) violi gli artt. 3 e
24 della Costituzione;
b) se l'art. 95, primo comma, cod. proc. pen. - prescrivendo che la
dichiarazione di costituzione di parte civile sia notificata, prima del
dibattimento, solo al pubblico ministero e all'imputato - violi l'art.
24 Cost., in quanto non dispone che la notifica sia fatta anche
all'assicuratore, quale responsabile civile;
c) in via subordinata, qualora debba escludersi che l'assicuratore
possa assumere la veste di responsabile civile, se l'art. 24 della
legge n. 990 del 1969 - nella parte in cui prevede la chiamata
dell'assicuratore e la di lui condanna al pagamento di somma da
imputarsi alla liquidazione definitiva del danno - violi l'art. 24
della Costituzione.
2. - Pur nella varietà delle situazioni processuali quali emergono
dalle tre ordinanze di rimessione (e dagli atti dei relativi
procedimenti), le questioni concernono la stessa materia ed i giudizi
possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
3. - Che l'assicuratore - tenuto a risarcire il danno cagionato ad
altri dall'assicurato nella circolazione stradale, ex art. 18, primo
comma, della legge n. 990 del 1969 - si inquadri nella figura del
responsabile civile prevista dal codice di diritto processuale è
ritenuto dalla prevalente dottrina ed è stato già riconosciuto nella
motivazione, tra l'altro, delle decisioni di questa Corte n. 24 del
1973 e n. 172 del 1974: e, pertanto, la partecipazione
dell'assicuratore al procedimento penale contro l'assicurato, nella
fase istruttoria o dibattimentale, è regolata dalle norme di detto
codice processuale relative al responsabile civile.
4. - Il complesso problema all'esame della Corte non investe la
legittimità dell'istituto della cosiddetta provvisionale, che,
introdotta dalla più volte citata legge n. 990 del 1969, è ispirata
ad apprezzabili motivi d'ordine morale e sociale (vedasi la sentenza n.
198 del 1975).
5. - È da tener fermo che l'assicuratore, obbligato civilmente al
risarcimento, è abilitato ad intervenire come responsabile civile
nell'istruttoria anche sommaria (vedasi la sentenza n. 172 del 1974).
Del che si ha riprova testuale nell'art. 95, secondo comma, cod. proc.
pen., per il quale "le istanze proposte (dalla parte civile) dopo la
citazione o l'intervento del responsabile civile devono prima del
dibattimento essere notificate anche al responsabile civile".
Tuttavia, il problema sorge rispetto all'ipotesi in cui il
danneggiato intenda chiedere la provvisionale di cui all'art. 24 legge
24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'assicuratore, il quale non
sia intervenuto nell'istruzione. Risulta dai principii - ed è
pacificamente riconosciuto - che l'istanza ex art. 24, presuppone la
costituzione di parte civile; ed è ovvio che in tanto l'istanza
medesima può essere rivolta nei confronti dell'assicuratore, in quanto
l'azione civile nel procedimento penale sia esercitata anche contro
quest'ultimo.
Ora, mentre ciò è possibile nella istruzione formale, è, invece,
precluso nell'istruzione sommaria, alla stregua del disposto dell'art.
108 cod. proc. pen., il quale - con riguardo a tale tipo di
procedimento - non consente la citazione del responsabile civile se non
per il dibattimento.
Ne consegue che durante il corso dell'istruzione sommaria il
danneggiato non potrebbe chiedere la provvisionale contro
l'assicuratore; il che, oltre a creare una disparità di trattamento
rispetto all'ipotesi in cui si proceda con istruzione formale (durante
la quale la predetta richiesta del danneggiato è ammissibile), si
risolve in una violazione dell'art. 24 Cost., rimanendo, durante tutto
il corso dell'istruzione sommaria, privo di tutela il diritto del
danneggiato ad ottenere la pronunzia di cui all'art. 24 della citata
legge del 1969.
Ricorrono, cioè, riguardo alla pretesa del danneggiato contro il
responsabile civile, quelle stesse ragioni che, con riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., hanno indotto questa Corte a ritenere illegittima
la normativa che, durante l'istruzione sommaria condotta dal P.M.,
rendeva impossibile (per difetto dei poteri decisori del P.M.) la
proponibilità dell'istanza di provvisionale nei confronti
dell'imputato (sentenza n. 198 del 1975).
Nella specie, alla proponibilità della richiesta di provvisionale
contro l'assicuratore durante il corso dell'istruzione sommaria, osta -
come si è detto - l'art. 108 del codice di procedura penale. Del
quale, pertanto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale nella
parte, appunto, in cui non consente, nel corso dell'istruzione
sommaria, la citazione del responsabile civile, nei cui confronti si
chieda la provvisionale di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969.
6. - La questione dell'illegittimità dell'art. 95, primo comma,
cod. proc. pen. - formulata dal pretore di Napoli sotto il profilo che
la mancata prescrizione di notificazione, prima del dibattimento, della
dichiarazione di costituzione di parte civile anche all'assicuratore
quale responsabile civile, violi, in danno del medesimo, l'art. 24
della Costituzione è - manifestamente infondata.
Questa Corte, invero, con decisione n. 172 del 1974, ha già
dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità
costituzionale dell'art. 95 cod. proc. pen. - sotto l'identico profilo
ora nuovamente prospettato - rilevando che "ai sensi dell'art. 3 della
legge 15 dicembre 1972, n. 773, portante modifiche al codice di
procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti,
applicabile anche ai procedimenti con istruzione sommaria, sin dal
primo atto di istruzione, il giudice istruttore è obbligato ad inviare
a coloro che vi possono avere interesse, come parti private, una
comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate
e della data del fatto addebitato con invito ad esercitare la facoltà
di nominare un difensore, il che, per quanto attiene al responsabile
civile va evidentemente inteso nel senso che la comunicazione debba a
questo esser fatta non appena avvenuta la costituzione di parte civile
nei confronti dell'imputato".
7. - Poiché, come già detto nel paragrafo 3, l'assicuratore -
sotto il profilo della responsabilità per i danni cagionati
dall'assicurato nella circolazione di autoveicoli - si configura quale
responsabile civile, resta assorbita la questione di legittimità
dell'art. 24 della legge n. 990 del 1969, che è stata proposta
subordinatamente all'ipotesi che all'assicuratore non si riconosca la
predetta qualità di responsabile civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 108, primo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente,
nel corso dell'istruzione sommaria, la citazione del responsabile
civile, nei cui confronti si richieda la provvisionale di cui all'art.
24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti);
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 95, primo comma, del codice di procedura
penale sollevata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal
pretore di Napoli e già dichiarata non fondata con sentenza n. 172 del
1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte