Art. 95 c.p.p.Provvedimenti del giudice

Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione e' notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale puo' presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi. Se l'intervento e' avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale, sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se e' avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione e' proposta prima dell'apertura della discussione; se e' avvenuto in dibattimento, l'opposizione e' proposta a norma dell'articolo 491 comma 1. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facolta' previsti dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art95 · fonte su Normattiva