Sentenza n. 14/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1979 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1901Codice civile
- art. 32legge 990/1969
- art. 7legge 990/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7,
secondo comma, e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e dell'art.
1901 cod.civ. (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),
promossi con ordinanze 13 novembre 1974; 14 maggio, 11 e 25 giugno 1975
del pretore di Cremona;
13 aprile e 8 giugno 1977 del pretore di La Spezia; 5 aprile e 20
giugno 1978 del pretore di La Spezia, iscritte ai nn. 460, 535, 536,
537, 538 e 539 del registro ordinanze 1976; ai nn. 420 e 445 del
registro ordinanze 1977; ai nn. 309 e 545 del registro ordinanze 1978 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 232 e 253
dell'anno 1976; nn. 299 e 320 dell'anno 1977; n. 264 dell'anno 1978 e
n. 24 dell'anno 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1) Nel corso del procedimento penale a carico di Peruzzi Aldo ed
altri, imputati per aver circolato con autoveicolo non coperto da
assicurazione, essendo il termine di pagamento previsto dal relativo
contratto scaduto da oltre quindici giorni, il pretore di La Spezia,
con ordinanza emessa il 13 aprile 1977, sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, e 32 della
legge 24 aprile 1969, n. 990, in relazione all'art. 41 della
Costituzione.
Il pretore non nega, come la Corte costituzionale ha riconosciuto
con sentenza n. 18 del 1975, che il principio della sospensione della
copertura assicurativa, previsto dall'art. 1901 cod. civ., sia
sfornito di ragionevolezza, ma dubita che lo stesso principio, in
quanto applicabile in forza del citato art. 7 alla assicurazione
obbligatoria per la circolazione stradale, sia conforme alle finalità
sociali di cui all'art. 41 della Costituzione.
Tanto più che a tale applicabilità consegue non solo la
privazione della copertura assicurativa, ma anche l'incriminazione
penale dell'assicurato.
In conclusione secondo il pretore equità e ragionevolezza
importerebbero o di collegare la responsabilità penale, anziché ad
una situazione di carattere provvisorio - che, per un verso, è
autonomamente stabilita in relazione ad un inadempimento di lieve
entità e, per altro verso, decorre da un termine convenzionalmente
derogabile dai contraenti - ad una situazione obiettivamente certa e
definitiva come è quella derivante dalla risoluzione del contratto, di
diritto o giudiziale; ovvero, in ogni caso, di subordinare la
sospensione della copertura assicurativa, nel sistema speciale di
assicurazione, ad un onere, imposto all'assicuratore, di diffidare il
contraente a sanare l'inadempimento (così, come, ad esempio, avviene
nella legislazione tedesca, francese, svizzera), onere che, all'epoca
della Relazione al progetto preliminare del cod. di commercio, venne
respinto per lo "svantaggio di costringere a spese, gravanti spesso su
piccolissimi premi e a complicazioni amministrative" e che, invece,
nella nuova legislazione, troverebbe valido e legittimo fondamento,
sotto l'aspetto sociale, nella innovazione rappresentata dalla
sottoposizione a sanzione penale dell'inadempimento protratto oltre il
quindicesimo giorno.
2) L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, per chiedere che la Corte dichiari infondata la
proposta questione di legittimità costituzionale.
A sostegno di tale conclusione l'Avvocatura ricorda la sentenza n.
18 del 1975 della Corte costituzionale, secondo cui "la circolazione di
un veicolo o di un natante non assicurato equivale nei suoi effetti a
quella di un autoveicolo o di un natante di cui sia sospeso il
contratto di assicurazione, non essendo coperto nell'uno e nell'altro
caso il rischio dell'evento dannoso" e tale "equivalenza degli effetti
giustifica pienamente l'applicazione in entrambi i casi della stessa
sanzione penale".
Esclusa quindi la irragionevolezza della scelta operata dal
legislatore, l'Avvocatura ritiene che il discorso sulla gravità
dell'incriminazione o sull'entità dell'inadempimento non sia
assolutamente ammissibile, rientrando tali valutazioni nella sfera di
discrezionalità riservata in via esclusiva al Parlamento che l'ha
esercitata proprio in vista dell'utilità sociale e della sicurezza.
3) Identiche ordinanze emetteva il pretore di La Spezia in date 8
giugno 1977, 5 aprile 1978, 20 giugno 1978, nei procedimenti penali a
carico rispettivamente di Andolcetti Ferdinando, Fiocco Giovanni e
Fecinoli Renzina.
Il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato interveniva nei giudizi occasionati dai
procedimenti contro l'Andolcetti e la Fecinoli per sostenere le
medesime conclusioni.
4) ordinanze di analogo contenuto emetteva il pretore di Cremona in
date 13 novembre 1974, 14 maggio, 11 giugno e 25 giugno 1975 nei
procedimenti penali a carico di Serra Laura, Serafini Mario, Peluso
Carmine, Pecoli Giancarlo, Cervi Alessandrina e Scaroni Enrico.
Il pretore si richiamava ad una sua ordinanza emessa il 2 ottobre
1974. La relativa questione peraltro è stata già dichiarata
manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 11 del 1976. Considerato in diritto :
1. - I dieci giudizi di cui alle ordinanze dei giudici a quibus
vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano
analoghe questioni di legittimità costituzionale in ordine ad
articoli della medesima legge.
2. - Con ordinanze 460, 535, 536, 537, 538, 539/1976 il pretore di
Cremona solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 32,
comma primo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e dell'art. 190 1
codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
A sostegno delle sei ordinanze il pretore richiama esclusivamente
la motivazione della sua precedente ordinanza 2 ottobre 1974, che egli
dichiara "deve ritenersi qui integralmente recepita".
La Corte costituzionale con sua ordinanza 14 gennaio 1976, n. 11,
ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale promossa dal medesimo giudice con la citata ordinanza 2
ottobre 1974 e già dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1975.
Pertanto non può che confermare, per i motivi ampiamente svolti nella
sentenza n. 18 del 1975 la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale sollevata nelle ordinanze in epigrafe.
3. - Con quattro ordinanze (420,445/1977 e 309, 545/ 1978) il
pretore di La Spezia solleva con ampia motivazione questione di
legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, e 32 della
legge n. 990 del 1969 in riferimento all'articolo 41 della
Costituzione.
Pur riconoscendo la "finalità di natura altamente sociale" della
legge n. 990 del 1969 diretta ad "impedire che circolino veicoli per i
quali il rischio non sia effettivamente coperto dall'assicurazione per
la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 codice
civile", il pretore afferma che la scelta normativa (contenuta
nell'art. 7, secondo comma, della citata legge) del meccanismo
automatico di sospensione sancito dall'art. 1901, secondo comma,
codice civile, non è conforme alle suaccennate finalità sociali delle
quali tutto il nuovo sistema è permeato".
Pertanto, malgrado la sentenza n. 18 del 1975 della Corte, la quale
ha affermato che l'art. 1901 del codice civile non costituisce una
disparità fra assicuratore e assicurato e non mira a proteggere il
contraente più forte, il principio della sospensione di diritto
dell'obbligazione dell'assicuratore, per mancato pagamento del premio,
alla quale segue l'incriminazione penale dell'assicurato inadempiente
contrasterebbe, secondo il giudice a quo, con gli scopi della citata
legge n. 990 del 1969. Motivi di equità e ragionevolezza, continua il
medesimo giudice, imporrebbero di collegare la responsabilità penale
ad una situazione obiettivamente certa e definitiva quale la
risoluzione del contratto di assicurazione e di subordinare la
sospensione del contratto alla previa diffida all'assicurato di sanare
l'inadempienza.
La questione è già stata decisa dalla citata sentenza n. 18 del
1975 e deve ritenersi del tutto infondata.
Come infatti ha affermato la Corte, le disposizioni dell'articolo
1901 del codice civile non creano disparità di trattamento fra le
parti, ma regolano le conseguenze dell'inadempimento da parte
dell'assicurato, applicando il principio inadimplenti non est
adimplendum, adeguatamente al tipo particolare del contratto di
assicurazione, la cui caratteristica è la cosidetta comunione dei
rischi nel senso che la sopportazione del rischio da parte
dell'assicuratore è strettamente condizionata all'adempimento della
prestazione dell'assicurato consistente nel pagamento del premio.
L'equilibrio tecnico ed economico del contratto si realizza
nell'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e l'insieme dei
premi dovuti dagli assicurati. Il primo, per essere in grado di
sopportare l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno
causato dall'evento previsto e per costituire e mantenere il fondo
tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire
le garanzie reali, imposte dalla legge a tutela dei diritti degli
assicurati, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle
scadenze pattuite da parte degli assicurati.
Il mancato pagamento del premio alle scadenze fissate non
costituisce, come ritiene il giudice a quo, un inadempimento di lieve
entità o comunque corrispondente all'ammontare del premio convenuto,
ma con tale inadempienza l'assicurato si sottrae all'obbligo di
partecipare alla comunione dei rischi, turbando l'equilibrio e
l'economia del rapporto contrattuale.
Pertanto le conseguenze dell'inadempimento dell'assicurato
stabilite nell'art. 1901 del codice civile non soltanto rientrano
nella sfera della discrezionalità del legislatore, ma sono da questo
disposte in modo necessariamente coerente alla natura stessa del
contratto.
L'identità della situazione giuridica del non assicurato e di
colui nei confronti del quale, per il mancato pagamento del premio,
sono cessati gli obblighi dell'assicuratore, e le conseguenze di tale
identica situazione nei riguardi dei terzi danneggiati per il fatto di
colui che circola con veicolo o natante privo di copertura
assicurativa rendono giustificata l'incriminabilità dell'assicurato
inadempiente ai sensi degli artt. 7 e 32 della legge n. 990 del 1969 in
coerenza con i fini che questa legge si propone.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e dell'art. 1901 codice civile in riferimento all'art. 3
della Costituzione, sollevata dal pretore di Cremona con le ordinanze
in epigrafe;
non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
7, secondo comma, e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in
riferimento all'art. 41 della Costituzione, sollevata dal pretore di
La Spezia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte