Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo

comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela

sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della

gravidanza"), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1987 dal

Giudice tutelare presso la Pretura di La Spezia nel procedimento di

volontaria giurisdizione nei confronti della minore Castaldi Amalia,

iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza in data 26 novembre 1987 (r.o. n.

372/88) il Pretore di La Spezia, in funzione di giudice tutelare,

investito del procedimento di volontaria giurisdizione previsto

dall'art. 12 legge 22 maggio 1978, n. 194 e concernente

l'interruzione della gravidanza da parte di minore degli anni

diciotto, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale della predetta norma in riferimento agli artt. 24 e 30

Cost.;

che la disposizione impugnata, nella parte in cui consente al

giudice tutelare di autorizzare la minore a decidere l'interruzione

della gravidanza senza che ne siano informati i genitori - là dove

sussistano "seri motivi", non solo che "impediscano", ma che anche

semplicemente "sconsiglino" la consultazione di quest'ultimi - si

porrebbe in contrasto con l'art. 30, secondo comma, Cost. che

permette l'attribuzione della patria potestà a persone diverse dai

genitori solo nei casi di incapacità degli stessi, e non già in

presenza di generici e non meglio precisati "seri motivi",

suscettibili delle più discordanti valutazioni proprio per

l'assoluta mancanza di un obiettivo criterio di riscontro;

che, ad avviso del giudice remittente, incidendosi così, su un

diritto soggettivo del genitore, costituzionalmente garantito, lo si

priverebbe peraltro della tutela prevista dall'art. 24 Cost.;

che non si è costituita la parte, né ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che con sentenza n. 109 del 1981, di cui il giudice a

quo non tiene conto, questa Corte ha già ritenuto infondata la

questione, in riferimento all'art. 30 Cost., e ciò sul presupposto

che la norma impugnata non esclude affatto la consultazione del

genitore, ma ne rimette l'opportunità al prudente apprezzamento del

giudice tutelare, in conformità all'intento "nettamente perseguito

dal legislatore, di prevenire, prima ancora che reprimere penalmente,

l'aborto clandestino";

che tale presupposto rende manifestamente infondata la medesima

questione anche sotto il profilo dell'art. 24 Cost.;

che non vengono altresì prospettate argomentazioni nuove né

risulta che siano sopravvenute circostanze diverse, tali da indurre

questa Corte a modificare il proprio precedente orientamento, onde la

questione va dichiarata manifestamente infondata con riferimento ad

entrambi i parametri invocati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978, n.

194 ("Norme per la tutela speciale delle maternità e

sull'interruzione volontaria della gravidanza"), sollevata in

riferimento agli artt. 24 e 30 Cost., dal Pretore di La Spezia con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte