Ordinanza n. 14/1998
Altra decisione · depositata il 05/02/1998 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 25Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 13legge 86/1990
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 323, secondo
comma, del codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 13
marzo ed il 26 giugno 1997 dal g.i.p. presso il tribunale di
Piacenza, iscritte ai nn. 513 e 612 del registro ordinanze 1997 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 39,
prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 marzo 1997 (r.o. n. 513
del 1997), il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale
di Piacenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione, dell'art. 323, secondo comma, del codice penale (Abuso
d'ufficio), come novellato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1990,
n. 86;
che, secondo il remittente, la disposizione sarebbe in contrasto
con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto
prevederebbe una fattispecie non tassativa e non sufficientemente
determinata, dato il carattere generico, indeterminato e neutro della
locuzione "abusa del suo ufficio", applicabile a qualsiasi vizio di
tipo amministrativo; né la fattispecie acquisterebbe sufficiente
determinatezza in forza della previsione del dolo specifico, la cui
prova, nella interpretazione giurisprudenziale, verrebbe spesso
tratta dalla mera illegittimità dell'atto e del comportamento;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, la norma contrasterebbe
altresì con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto,
per la sua insufficiente determinatezza, costituirebbe una facile
chiave di accesso a disposizione del giudice penale per "penetrare
nel territorio della p.a." attraverso la semplice attivazione dei
meccanismi processuali: onde essa consentirebbe "incursioni
giudiziali" nella sfera di valutazione discrezionale
dell'amministrazione, e genererebbe un clima non favorevole alla
serenità delle attività amministrative, così compromettendo il
buon andamento dell'amministrazione medesima;
che nel corso di un distinto giudizio la questione, in termini
identici, è stata nuovamente sollevata dalla medesima autorità, con
ordinanza emessa il 26 giugno 1997 (r.o. n. 612 del 1997);
Considerato che, data l'identità delle questioni, i giudizi vanno
riuniti e decisi con unica pronunzia;
che dopo la proposizione delle questioni è sopravvenuta la legge
16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in
materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del
codice di procedura penale), il cui art. 1 ha sostituito interamente
il testo dell'art. 323 del codice penale;
che la novella ha sensibilmente modificato la fattispecie del
reato di abuso d'ufficio: in particolare sostituendo la descrizione
della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico
servizio, consistente nell'"abusare dell'ufficio", e accompagnata dal
fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio,
patrimoniale o non patrimoniale, o di arrecare ad altri un danno
ingiusto, con l'espressione nello svolgimento delle funzioni o del
servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un
prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente
procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero
arreca ad altri un danno ingiusto;
che questa Corte, investita della medesima questione, sollevata
prima della novella all'art. 323 del codice penale, con l'ordinanza
n. 327 del 1997 ha disposto la restituzione degli atti ai giudici
remittenti per un nuovo esame della rilevanza alla luce dello jus
superveniens;
che analoga decisione va adottata nel caso in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte