Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/01/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 1,

del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1998

dal tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di esecuzione nei

confronti di M. N., iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Torre Annunziata ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 168, primo comma, del codice penale, "nella

parte in cui non prevede la revoca della terza sospensione

condizionale della pena concessa ai sensi degli artt. 444 e ss." del

codice di procedura penale;

che - premesso di essere stato investito, in qualità di giudice

dell'esecuzione, di una richiesta del pubblico ministero di revoca

del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a

soggetto nei cui confronti era stata pronunciata una prima sentenza

di condanna a pena detentiva e due successive sentenze di

applicazione della pena detentiva su richiesta delle parti ex art.

444 cod. proc. pen., divenute irrevocabili entro il termine previsto

dall'art. 168, primo comma, cod. pen. per la revoca di diritto del

beneficio - il rimettente rileva che, sebbene ai sensi degli artt.

163 e 164 cod. pen. la sospensione condizionale della pena non possa

essere concessa più di due volte, in base al "diritto vivente"

nessuno dei benefici concessi, e quindi neppure il terzo, palesemente

illegittimo, potrebbe essere revocato;

che il giudice a quo espressamente dichiara di non volere mettere

in discussione il costante indirizzo giurisprudenziale, in base al

quale la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., non avendo

natura di sentenza di condanna, non sarebbe idonea a determinare la

revoca dei benefici concessi in precedenza, ma rileva che al giudice

dell'esecuzione non dovrebbe essere inibita la revoca della terza

sospensione condizionale erroneamente concessa;

che il rimettente, infatti, ritiene che se l'erronea concessione

per la terza volta della sospensione condizionale della pena -

presumibilmente determinata dall'inevitabile lasso di tempo

necessario per aggiornare il casellario giudiziale - fosse stata

rilevata durante la fase della cognizione, la sentenza di

applicazione della pena condizionalmente sospesa a favore di soggetto

cui in precedenza il beneficio era stato concesso già due volte,

impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc.

pen., avrebbe dovuto essere annullata;

che, di conseguenza, l'omessa previsione del potere del giudice

dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale della pena

erroneamente concessa per la terza volta si porrebbe in contrasto con

l'art. 3 Cost., a causa dell'irrazionale disparità di trattamento

riservata ai soggetti che hanno già usufruito due volte del

beneficio, i quali, solo a causa dei tempi più o meno lunghi

necessari per aggiornare il casellario giudiziale, sarebbero

assoggettati ad una diversa disciplina della revoca della terza

sospensione condizionale della pena a seconda che l'illegittima

concessione venga rilevata durante il processo di cognizione ovvero

in fase di esecuzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità della

questione.

Considerato che il tribunale di Torre Annunziata, nel porre la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma,

cod. pen., vorrebbe vedersi attribuito il potere di revocare, in

qualità di giudice dell'esecuzione, la sospensione condizionale

erroneamente concessa per la terza volta, sul presupposto che il

potere di revoca (rectius: di annullamento) avrebbe potuto essere

esercitato dal giudice di cognizione (nel caso di specie, trattandosi

di sentenza di patteggiamento, dalla Corte di cassazione, in quanto

investita del relativo ricorso) ove il tempestivo aggiornamento del

casellario giudiziale avesse consentito di rilevare l'erronea

concessione del beneficio prima del passaggio in giudicato della

sentenza;

che il rimettente, mediante la dedotta questione di

costituzionalità, vorrebbe in sostanza essere legittimato ad

esercitare, nella sua qualità di giudice dell'esecuzione, un

controllo sul contenuto di una sentenza passata in giudicato,

correggendo un errore del giudice di cognizione asseritamente dovuto

all'inconveniente di fatto del tardivo aggiornamento del casellario

giudiziale;

che osta, invece, all'intervento additivo richiesto il principio

dell'intangibilità del giudicato, in ossequio al quale la

problematica dell'errore di fatto, in iudicando o in procedendo in

cui sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta

irrevocabile, è estranea alla competenza del giudice dell'esecuzione

(v. sentenze n. 294 del 1995 e n. 28 del 1969; ordinanza n. 413 del

1999);

che, tra l'altro, il giudice a quo vorrebbe estendere la sfera di

applicazione dell'art. 168, primo comma, numero 1, cod. pen.,

relativo ai casi di revoca di diritto della sospensione condizionale

della pena precedentemente concessa per l'intervento di un fatto

successivo, alla situazione completamente diversa della revoca di una

sospensione condizionale originariamente viziata da un errore

relativo ai presupposti dell'istituto, in quanto concessa per la

terza volta;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 168, primo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

tribunale di Torre Annunziata, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte