Sentenza n. 140/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1974 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 274 e 275
del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1972
dal tribunale di Como nel procedimento civile vertente tra Pichel
Fiorella e Bernasconi Ettore, iscritta al n. 121 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del
10 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un giudizio civile, promosso da Fiorella Pichel per la
dichiarazione giudiziale della paternità di Ettore Bernasconi nei
confronti di Fabio Pichel, - l'adito tribunale di Como - dovendo
pronunziare sull'eccezione (del convenuto Bernasconi) di
"improcedibilità dell'azione per nullità del decreto di
ammissibilità emesso senza il rispetto del contraddittorio" - con
ordinanza 17 febbraio 1972, ritenutane la rilevanza in causa e la non
manifesta infondatezza, ha sollevato, di ufficio, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice civile - che,
appunto, prevede il giudizio di delibazione sulla domanda volta ad
ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità - e,
conseguentemente, dell'art. 275 del codice civile, contenente la
previsione di sanzione per il caso dell'inammissibilità.
Ha indicato a parametri gli artt. 24 e 30, ultima parte, della
Costituzione e ne ha motivato la prospettata violazione in base alla
considerazione:
a) che il limite alla ricerca della paternità previsto dall'art.
274 impugnato, siccome di natura processuale, confliggerebbe con il
principio della libertà dell'esercizio dell'azione (art. 24 Cost.),
essendo, inoltre, incompatibile con la previsione dell'ultimo comma
dell'art. 30 della Costituzione;
b) che la "necessarietà del contraddittorio, necessità della
motivazione, reclamabilità del provvedimento" ecc. - quali affermate
dalla Corte nella sentenza n. 70 del 1965 (dichiarativa
dell'illegittimità soltanto parziale dell'art. 274 cit.) -
implicherebbero, ormai, al di là di ogni ragionevole dubbio, la natura
giurisdizionale e contenziosa del giudizio di delibazione; laddove solo
il presupposto che il procedimento stesso avesse, invece, natura di
"volontaria giurisdizione" aveva sorretto, nella motivazione della
sentenza del 1965 citata, la conclusione della legittimità (con i
correttivi anzidetti) del procedimento in questione;
c) che risulterebbe, infine, sacrificato il "diritto di difesa" -
nell'ambito, appunto, della fase delibativa ex art. 274 del codice
civile - in ragione della "sommarietà" del procedimento.
2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata, l'ordinanza
de qua ed aperto il giudizio innanzi alla Corte costituzionale, nessuna
delle parti si è in questo costituita. Considerato in diritto :
1. - Posto che la Corte si è già pronunciata sulla legittimità
costituzionale del giudizio di delibazione ex art. 274 cod. civ. -
ritenendo (con la ricordata sentenza n. 70 del 1965) che esso, tra
l'altro, assolve all'esigenza di "salvaguardare, in materia tanto
delicata, i fondamentali diritti della persona dai pericoli di una
persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria" - è da vedere se
l'ordinanza di rinvio, nel riproporre il dubbio di legittimità del
procedimento sopra indicato, adduca, in concreto, nuovi argomenti od,
invece, si risolva in una mera richiesta di riesame.
Ora, per quanto attiene al primo ordine di rilievi svolti dal
giudice a quo, deve, senz'altro, escludersene ogni carattere di
novità, in quanto l'affermazione che il giudizio di delibazione
concreti un limite processuale alla ricerca della paternità, non
consentito dall'art. 30, ultimo comma, della Costituzione ed, inoltre,
confliggente con il principio di libertà dell'azione, non va al di là
di una (immotivata) critica alla sentenza n. 70 del 1965 citata. La
quale, sul punto, ha, in effetti, già in contrario ritenuto che la
previsione legislativa contenuta nell'art. 274 cod. civ. "non contrasta
con il principio che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti, né col riconoscimento del diritto di azione per la
ricerca della paternità contenuto nell'art. 30 della Costituzione".
2. - Resta, pertanto, da vedere della fondatezza del successivo
rilievo che, avendo, secondo il giudice a quo, la Corte "fondato il
giudizio di legittimità della norma sul presupposto che la procedura
ex art. 274 cod. civ. rientrasse tra quelle di volontaria
giurisdizione", la relativa statuizione rimarrebbe priva del suo
presupposto giustificativo, poiché la giurisprudenza ordinaria
sarebbe, ora, piuttosto orientata nel senso di ritenere la natura
contenziosa del procedimento in questione: e ciò proprio sulla base
degli interventi correttivi operati sull'art. 274 citato, dalla Corte
stessa con la sentenza n. 70 del 1965 più volte menzionata (poi
recepiti nella legge 23 novembre 1971, n. 1047, "Proroga dei termini
per la dichiarazione di paternità e modificazione dell'art. 274 cod.
civ."), in merito alla "necessarietà del contraddittorio, necessità
della motivazione, reclamabilità del provvedimento" ed eliminazione
del requisito della segretezza.
Il rilievo è privo di consistenza.
Che la Corte abbia fatto dipendere la legittimità del procedimento
ex art. 274 cod. civ. dalla sua natura di "volontaria giurisdizione" è
affermazione certamente inesatta: in quanto, invece, nella sentenza
anzidetta, la Corte ha espressamente precisato di poter, in effetti,
"prescindere dalla natura del procedimento".
In realtà, il punto cardine della sentenza n. 70 del 1965 - per
cui, dati gli imposti requisiti (contraddittorio, motivazione del
provvedimento ecc.), si ritenne di mantenere in vigore il procedimento
delibativo in questione - è chiaramente rappresentato dalla
considerazione della "riproponibilità", in ogni caso, "in base a nuovi
elementi", della domanda volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale
di paternità.
Ora, tale "riproponibilità" per novità degli elementi offerti non
è punto contraddetta dalla giurisprudenza ordinaria, anche quando,
dalla affermazione della natura contenziosa del giudizio di
delibazione, questa ritenga di inferire la formazione di un
"giudicato": che, in ogni caso, trovasi espresso come un "giudicato
limitato" o "giudicato sulle questioni di rito" o, comunque, "allo
stato degli atti".
Restano, quindi, senz'altro ferme le considerazioni a suo tempo
svolte dalla Corte.
3. - Né, a superare la conclusione che da tali considerazioni è
stata tratta, vale l'ultimo rilievo dell'ordinanza di rinvio, in merito
alla assunta violazione dell'art. 24 della Costituzione, per la
"sommarietà" del procedimento delibativo.
Il vero è, infatti, che i cennati requisiti di "contraddittorio",
"reclamabilità del provvedimento" e "riproponibilità della domanda in
base ad elementi nuovi" costituiscono altrettanti canali attraverso i
quali il "diritto di difesa" ha modo di trovare ingresso e sviluppo nel
giudizio preliminare ex art. 274 cod. civ., sia pur compatibilmente con
la struttura peculiare del giudizio stesso e con le esigenze che questo
è volto a cautelare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 274 e 275 del codice civile, sollevata, dall'ordinanza in
epigrafe, in riferimento agli artt. 24 e 30, ultimo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte