Corte costituzionale

Ordinanza n. 140/1997

Altra decisione · depositata il 16/05/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo

comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza

emessa il 15 dicembre 1995 dal pretore di S. Maria Capua Vetere,

sezione distaccata di Piedimonte Matese, nel procedimento civile

vertente tra Angela Pagliaro e Banco di Napoli s.p.a. ed altra,

iscritta al n. 1202 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1995 nel corso di

un giudizio promosso da Angela Pagliaro per opporsi al pignoramento

di mobili posti nell'abitazione della madre, sottoposta ad esecuzione

esattoriale, il pretore di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata

di Piedimonte Matese, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito), nella parte in cui prevede che l'opposizione

all'esecuzione esattoriale non può essere proposta dai parenti ed

affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per

quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del

debitore o del coobbligato;

che, secondo il giudice rimettente, sarebbero violati: l'art. 3

della Costituzione, per disparità di trattamento tra i parenti ed

affini entro il terzo grado del debitore e le altre persone

legittimate a proporre opposizione di terzo; gli artt. 24 e 113 della

Costituzione, perché verrebbe impedita la prova sulla fondatezza di

una pretesa, e quindi verrebbe leso il diritto di agire in giudizio e

vanificata ogni tutela giurisdizionale; gli artt. 41 e 47 della

Costituzione, giacché sarebbe preclusa la tutela della proprietà,

mentre sarebbe consentita l'esecuzione coattiva, per soddisfare

debiti altrui, su beni frutto del proprio risparmio;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

investe l'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602, che, nel disciplinare l'opposizione di terzi che

pretendono di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni

pignorati dall'esattore che procede alla riscossione coattiva delle

imposte non pagate, esclude la proponibilità dell'opposizione da

parte del coniuge e dei parenti ed affini entro il terzo grado del

contribuente, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di

abitazione del contribuente debitore;

che è già stata dichiarata la illegittimità costituzionale

della disposizione denunciata, nella parte in cui non prevede che

possa essere proposta opposizione di terzo per i beni pervenuti per

atto di donazione o acquisiti con atto pubblico di data anteriore al

matrimonio o al verificarsi del presupposto dell'imposta (sentenze n.

358 del 1994, n. 444 del 1995 e n. 415 del 1996); difatti i limiti

alla opposizione di terzi, giustificati in relazione alla preminente

esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale, possono essere

più rigorosi per i familiari del contribuente moroso, al fine di

evitare fraudolente elusioni, ma non possono essere così assoluti da

collocare sostanzialmente il familiare stesso nella medesima

posizione del coobbligato;

che l'art. 52, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 è stato

sostituito, nel contesto di nuove disposizioni in materia di

riscossione delle imposte, emanate successivamente all'emissione

dell'ordinanza di rimessione ed ispirate ai principi enunciati dalla

giurisprudenza costituzionale (art. 5, comma 4, lettera b-bis del

d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, recante "Disposizioni urgenti in

materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della

manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30);

che l'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del

1973, quale risulta a seguito delle innovazioni apportate dal

legislatore, stabilisce che il coniuge, i parenti e affini fino al

terzo grado del contribuente o dei coobbligati possono proporre

opposizione di terzi, per quanto riguarda i mobili pignorati nella

casa di abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri

luoghi a loro appartenenti, non solo quando si tratti di beni

costituiti in dote ma anche quando dimostrino la proprietà acquisita

con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di

donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla

notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta;

che, essendo stata modificata la norma sottoposta a verifica di

legittimità costituzionale, gli atti vanno restituiti al giudice

rimettente, perché valuti se, in base alla nuova disciplina, la

questione sollevata sia tuttora rilevante nel giudizio principale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di S. Maria Capua

Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte