Sentenza n. 141/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1981 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 163, comma
secondo, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Dipendenza di infermità
o lesioni da causa di servizio-riesame), promosso con ordinanza emessa
il 25 marzo 1977 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale,
sui ricorso proposto da Cavalieri Tarcisio, iscritta al n. 316 dei
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 264 del 1978.
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1981 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Tarcisio Cavalieri, assunto quale usciere presso il Ministero
degli interni, il 7 febbraio 1972 chiedeva, in costanza di rapporto di
impiego, il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio
dell'infermità "eteroplasia endocranica con edema papillare
sintomatico". La domanda corredata da relazione favorevole della
Presidenza del Consiglio, da parere parimente favorevole della
Commissione medica ospedaliera di Roma e del medico provinciale, veniva
quindi accolta, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione
del Ministero degli interni, dal decreto ministeriale 6 maggio 1974.
Il Cavalieri nelle more collocato a riposo, con istanza datata 14
giugno 1974 domandò il conferimento della pensione privilegiata ma il
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie nella seduta del 26
marzo 1976, in difformità dalla proposta favorevole
dell'Amministrazione, espresse parere di non dipendenza da causa di
servizio dell'infermità surriferita; da qui il decreto 10 agosto 1976,
n. 34 con il quale il Ministero degli interni respinse con la stessa
motivazione l'istanza del Cavalieri.
Avverso tale provvedimento l'interessato propose ricorso alla
Corte dei conti insistendo nella sua pretesa.
Il Procuratore Generale della Corte dei conti, dopo aver rilevato
che la questione relativa alla dipendenza da causa di servizio
dell'infermità in contestazione, già decisa con il decreto
ministeriale 6 maggio 1974, non può essere riesaminata in conformità
di quanto disposto dall'art. 163, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, concluse per l'accoglimento del ricorso.
La Corte dei conti a sua volta, ritenendola rilevante e non
manifestamente infondata, ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale del citato art. 163, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 76 della Costituzione ed in relazione ai criteri posti
dall'art. 6 della legge di delegazione 28 ottobre 1970, n. 775.
Secondo la Corte dei conti la norma denunziata (che testualmente
prevede "nel caso in cui l'amministrazione abbia già adottato un
provvedimento definitivo sulla dipendenza di infermità o lesioni, ai
sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le
questioni risolute con detto provvedimento non possono essere
riesaminate ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato")
preclude ogni giudizio di merito della Corte dei conti (su impugnazione
dell'interessato, su ricorso del Procuratore, o incidenter tantum)
sulla dipendenza da servizio dell'infermità, sia che il provvedimento
sia stato positivo, quanto se esso sia stato negativo.
La violazione dell'art. 76 della Costituzione discenderebbe dunque
dalla circostanza che il governo nell'esercizio della delega
legislativa, accordatagli dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n.
775, avrebbe travalicato il limite oggettivo della delega stessa,
concernente il riordinamento dell'amministrazione dello Stato e i
procedimenti amministrativi, disciplinando i poteri giurisdizionali
della Corte dei conti, che in materia di pensione privilegiata si
estendono per regola generale al riesame del merito.
Questa esclusione comporterebbe altresì violazione degli artt. 3 e
24 della Costituzione per aver limitato al diritto di difesa di alcuni
dipendenti statali (con disparità di alcuni rispetto ad altri) i quali
non possono sottoporre in sede giurisdizionale il riesame del merito
della dipendenza da causa di servizio. Né tale disparità potrebbe
ritenersi compensata dall'accertamento avvenuto durante il servizio,
perché questo accertamento, essendo soggetto unicamente al controllo
giurisdizionale di legittimità, istituzionalmente più esteriore e
limitato, non costituisce l'equivalente del riesame di merito cui ogni
dipendente avrebbe diritto in sede di liquidazione della pensione.
Più in generale la Corte dei conti osserva che la norma impugnata
tende ad eliminare il contrasto, qualche volta verificatosi tra i
giudizi di dipendenza adottati nel corso del servizio rispetto a quelli
emessi in sede di liquidazione della pensione. Ma il legislatore,
privilegiando il procedimento previsto dalle norme sullo stato
giuridico del personale, rispetto a quello previsto nelle norme sul
pensionamento, avrebbe dato maggior valore al procedimento meno
rigoroso perché non accompagnato dal parere del Comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie.
Di qui un ulteriore profilo di violazione dell'art. 76 Cost., per
non aver il legislatore delegato osservato i criteri del
"coordinamento" e della "non essenzialità" delle formalità
eliminabili, secondo il disposto dell'art. 6, più volte citato, della
legge n. 775 del 1970.
Argomenta infatti la Corte dei conti che se il parere del Comitato
è stato ritenuto "essenziale" ai fini della concessione del
trattamento di privilegio, tanto che è obbligatorio e in parte
vincolante per l'Amministrazione, ai sensi degli artt. 166 e 179 del
testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, appare non coordinata e
contrastante con tale essenzialità la norma impugnata che conferisce
efficacia decisiva all'accertamento fatto ai fini della stessa pensione
privilegiata secondo le norme dello stato giuridico, che non prevedono
quel parere.
Sulla rilevanza della proposta questione di costituzionalità si
osserva infine che allo stato attuale della legislazione il ricorso
meriterebbe di essere senz'altro accolto, mentre con l'eliminazione
della norma impugnata si renderebbe possibile e opportuno il riesame di
merito della questione concernente la dipendenza da causa di servizio
dell'invalidità lamentata dal ricorrente, con la conseguente
necessitu' di una nuova istruttoria.
2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale
non s'è avuta costituzione di parte ne è intervenuta l'avvocatura
dello Stato. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 163, secondo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, inteso - come esposto in
narrativa - nel senso che preclude alla Corte dei conti nel giudizio
pensionistico il riesame di merito del provvedimento amministrativo
emesso in costanza di servizio, che afferma o nega la dipendenza di
un'infermità da causa di servizio, sia in contrasto con l'art. 76
della Costituzione per aver violato il limite oggettivo e quello dei
criteri della delega contenuta nell'art. 6 della legge di delegazione
28 ottobre 1970, n. 775, e con gli artt. 3 e 24 della Costituzione per
aver limitato la tutela giurisdizionale di alcuni dipendenti dello
Stato.
2. - La questione non è fondata, in quanto appare errato il
presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo.
Ed infatti l'interpretazione letterale, logica e sistematica della
norma impugnata (anche in relazione alla legge delega) non offre alcuno
spunto per ritenere che la norma suddetta sia in qualche modo diretta a
disciplinare il giudizio pensionistico.
D'altra parte sono la natura stessa del giudizio pensionistico (che
verte sul rapporto e non sull'atto amministrativo) e l'ampiezza dei
poteri di indagine e di pronunzia affidati alla Corte dei conti (così
come riconosciuti in tutte le sedi dottrinali e giurisdizionali e da
questa Corte con la sentenza n. 8 del 1976) che consentono di ritenere
come tale accertamento giurisdizionale non possa soffrire limitazioni
di ordine formale.
Infatti la Corte dei conti non si limita a conoscere dell'atto
amministrativo dappoiché il vero oggetto del giudizio è il
riconoscimento (o il disconoscimento) di un diritto soggettivo
imprescrittibile, inserito in un rapporto paritetico, a fronte del
quale l'atto amministrativo (sia quello conclusivo, sia quello
presupposto) si pone solo come sintomo di un atteggiamento contestativo
(o favorevole) dell'amministrazione.
In altri termini, proprio perché la controversia riguarda la
spettanza del diritto, al giudizio pensionistico non possono applicarsi
i limiti propri del giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo
in sede di giurisdizione generale di legittimità. Ciò non solo in
relazione all'atto impugnato, ma anche con riguardo all'atto
presupposto che, sotto il profilo sostanziale, viene "incorporato" nel
riconoscimento o nel diniego della posizione soggettiva.
Tale essendo l'interpretazione che deve darsi alla norma impugnata,
la questione di legittimità costituzionale non appare pertanto
fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 163, secondo comma, d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, promossa dalla Corte dei conti con l'ordinanza
in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte