Art. 163Amministrazione centrale

Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato, sia diretto che di riversibilita', e' adottato dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo quanto disposto negli articoli 164 e 188. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N.387,CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N.472)).

Testo vigente dal 21 novembre 1987, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art163 · fonte su Normattiva