Sentenza n. 141/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 413/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4,
primo comma, lett. b, e 6, comma terzo, del d.P.R. 4 agosto 1978, n.
413 (Concessione di amnistia e indulto), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1978 dal Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Sciurba Pasquale, iscritta al n. 79 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 87 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 6 dicembre 1978 dal Tribunale di Biella nel
procedimento penale a carico di Lo Verde Gaetano, iscritta al n. 86 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 95 dell'anno 1979;
3) ordinanza emessa il 27 aprile 1979 dal Tribunale di Livorno nel
procedimento penale a carico di Tessaur Nello, iscritta al n. 1002 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 64 dell'anno 1980;
4) ordinanza emessa il 27 giugno 1979 dal Pretore di Livorno nel
procedimento penale a carico di Carraturo Nunzio, iscritta al n. 303
del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 166 dell'anno 1980;
5) ordinanza emessa il 19 giugno 1979 dal Tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Zitoli Pignataro Leonardo, iscritta al
n. 3 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 71 dell'anno 1980;
6) ordinanza emessa il 29 giugno 1981 dal Tribunale di Napoli nel
procedimento penale a carico di Botta Salvatore, iscritta al n. 706 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26 dell'anno 1982;
7) ordinanza emessa il 28 ottobre 1980 del Pretore di Latisana nel
procedimento penale a carico di Talami Enzo, iscritta al n. 5 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 77 dell'anno 1981;
8) ordinanza emessa il 19 marzo 1982 dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Fortunati Orlando, iscritta al n. 356
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 303 dell'anno 1982.
Visto l'atto di costituzione di Fortunati Orlando nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
uditi l'avv. Angelo Miele per Fortunati Orlando e l'Avvocato dello
Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Tribunale di Torino, con ord. 19 dicembre 1978 (n. 79/79) nel
processo penale contro Sciurba Pasquale, il Tribunale di Livorno, con
ord. 27 aprile 1979 (n. 1002/79) nel processo penale contro Tessaur
Nello, il Tribunale di Milano, con ord. 19 giugno 1979 (n. 3/80) nel
processo penale contro Zitoli Pignataro Leonardo, il Vice pretore di
Livorno, con ord. 27 giugno 1979 (n. 303/80) nel processo penale
contro Carraturo Nunzio, e in fine il Pretore di Latisana, con ord. 28
ottobre 1980
(n. 5/81) nel processo penale contro Talami Enzo, sollevavano identica
questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 4,
primo comma, lett. b) del d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 con riferimento
all'art. 3 Cost.. Il Tribunale di Torino, tuttavia, faceva altresì
riferimento agli artt. 24 comma secondo e 111 comma secondo Cost..
Analoga questione veniva pure sollevata dal Tribunale di Biella con
ord. 6 dicembre 1978 (n. 86/79) nel procedimento di esecuzione relativa
a Lo Verde Gaetano, dal Tribunale di Napoli con ord. 29 giugno 1981 (n.
706/81) nell'incidente di esecuzione promosso da Botta Salvatore, e dal
Tribunale di Roma con ord. 19 marzo 1982 (n. 356/82) nel procedimento
incidentale di esecuzione promosso da Fortunati Orlando: queste ultime
ordinanze, infatti, pur investendo direttamente l'art. 6 comma terzo
del citato Decreto, in realtà poi ne richiamavano sempre l'art. 4,
primo comma, lett. b), e sempre con riferimento all'art. 3 Cost..
La differenza fra i due gruppi di ordinanze consiste, in realtà,
soltanto nella circostanza secondo cui, mentre nel primo gruppo di
cinque la questione sorge in tema di applicazione di amnistia, nel
secondo gruppo si tratta di applicazione di condono.
Poiché, però, anche per quest'ultima ipotesi, il momento ostativo
pur sempre rappresentato dalla lett. b) del primo comma dell'art. 4
del decreto (che il terzo comma dell'art. 6 espressamente richiama), la
sostanza della questione di fondo è identica per tutte le ordinanze.
Osservano, in proposito, i giudici a quibus che il citato art. 4 fa
dipendere, alla lett. b) del comma primo, la non applicabilità
dell'amnistia (e, per il cennato richiamo di cui al terzo comma
dell'art. 6, la misura massima del condono) da una singolare condizione
soggettiva: dall'avere, cioè, l'aspirante al beneficio riportato una o
più condanne, sia pure colla medesima sentenza, a pena detentiva
complessiva superiore a due anni per delitti non colposi, nei cinque
anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto. Senonché, si
rileva che il passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna
può dipendere da un complesso di fattori, molti dei quali indipendenti
dalla volontà del richiedente; e quel tanto che inerisce alla sua
volontà è per gran parte dovuto all'esercizio di un diritto
costituzionalmente rilevante qual è quello di difesa. Una siffatta
situazione determinerebbe, pertanto, grave ed irrazionale disparità di
trattamento, in quanto taluno potrebbe restare privato del beneficio
per il concorrere di circostanze varie (specie del processo, qualità
del rito, rilevanti pendenze dell'ufficio, ritardi dovuti a situazioni
concernenti i coimputati etc....) a lui non imputabili o, se a lui
riferibili, espressione dell'esercizio di un diritto tutelato dalla
Costituzione; mentre altri, pur avendo commesso negli stessi tempi
reati di pari gravità, potrebbe beneficiarne per il solo fatto casuale
che il giudicato si verifica prima dei cinque anni precedenti la data
del decreto.
La disparità appare poi più evidente quando si consideri che la
ratio di questa conclusione (dovrebbe discendere dalla maggiore
pericolosità del reo: di cui dovrebbe essere indice la commissione di
gravi reati o comunque la reiterazione di condotte delittuose in epoca
ravvicinata alla data del provvedimento di clemenza. In realtà, le
presunzioni legali del sistema
(art. 204 cpv. n. 2 cod. pen.) calcolano quest'epoca nell'ambito di un
quinquennio, ma fanno appunto esclusivo riferimento alla data del
commesso reato e non del giudicato.
Il Tribunale di Torino soggiungeva altresì - come s'è accennato -
che, nell'ipotesi in cui il maggior tempo trascorso per la formazione
del giudicato fosse da attribuirsi, in tutto o in parte, allo
svolgimento di azioni difensive (esami di testi, perizie, impugnazioni
etc....), la preclusione che ne deriverebbe in ordine all'applicazione
del beneficio, a causa del ritardo del giudicato, offenderebbe anche il
principio di cui all'art. 24 comma secondo Cost.. Vero è che lo
stesso giudice faceva riferimento anche al parametro di cui all'art.
111 secondo comma Cost., ma senza alcuna motivazione.
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
limitatamente alle questioni, sollevate dai Tribunali di Torino (n.
79/79 ord.), di Milano (n. 3/80 ord.) e di Biella (n. 86/79 ord.).
Quanto alle prime due questioni, negava nella sostanza il
Presidente, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che sussista
lesione del principio di cui all'art. 3 Cost. in quanto le eventuali
differenze in concreto apprezzabili non sarebbero attribuibili né alla
norma né alla fisiologia del sistema processuale, ma semmai alla sua
patologia. D'altra parte, ad avviso dell'Avvocatura, quand'anche il
legislatore avesse fatto riferimento alla data del commesso reato,
l'inconveniente denunziato non sarebbe stato eliminato, giacché in
definitiva poi si sarebbe pur sempre dovuto risalire al giudicato per
tenere conto dell'esistenza di un reato commesso.
Nemmeno il diritto di difesa, d'altra parte, secondo l'Avvocatura,
verrebbe offeso, in quanto il cittadino resta pur sempre libero di
esercitarlo a seconda del giudizio di convenienza che, volta per volta,
egli stesso esprime.
Chiedeva, invece, che fossero dichiarati inammissibili per
irrilevanza sia l'immotivato riferimento all'art. 111 Cost. espresso
dal Tribunale di Torino, sia l'intera questione sollevata dal Tribunale
di Biella in tema di applicazione del condono. Rilevava, infatti, per
quest'ultima l'Avvocatura che il Tribunale non avrebbe tenuto conto
dell'art. 174 comma secondo cod. pen. per il quale, secondo il diritto
vivente, l'applicazione plurima dello stesso indulto non può mai
superare la misura massima prevista nel Decreto: che nella specie è di
due anni. Pertanto, quand'anche fosse accoglibile la tesi di fondo (che
è poi quella medesima di cui finora s'è parlato), al condannato non
potrebbe spettare condono superiore ai due anni: la stessa misura,
cioè, che - a giudizio dell'Avvocatura - gli è comunque applicabile
in base all'attuale testo dell'art. 6 del Decreto, in relazione
all'art. 4 lett. b).
Delle parti private si costituiva soltanto Fortunati Orlando, in
quel già menzionato giudizio di legittimità costituzionale che il
Tribunale di Roma (n. 356/82 ord.) aveva sollevato nel corso del
procedimento incidentale esecutivo che lo riguarda.
Il difensore, avv. Angelo Miele, sviluppava ampiamente, sia nella
comparsa di costituzione 30 luglio 1982 sia nella memoria illustrativa
del 12 aprile 1983 il fondamento scientifico della sollevata questione,
chiedendone l'accoglimento, e la conseguente declaratoria
d'illegittimità costituzionale in parte qua del più volte richiamato
art. 4 lett. b) del Decreto in esame.
All'udienza, Avvocatura dello Stato e parte privata insistevano
nelle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Attesa la rilevata sostanziale identità delle sollevate
questioni, esse possono essere decise con unico provvedimento: deve
procedersi, pertanto, alla riunione dei giudizi.
2. - Va poi esaminata preliminarmente l'ammissibilità delle
questioni in punto di rilevanza.
In proposito, deve osservarsi quanto segue: 1) L'ordinanza 19
giugno 1979 del Tribunale di Milano non indica né il titolo del reato
né la pena inflitta per esso allo Zitoli colla sent. 30 aprile 1973
dello stesso Tribunale. Non è, quindi, dato di conoscere né se si
tratti di reato non colposo né se la pena superi gli anni due di
reclusione, rendendosi conseguentemente impossibile qualunque
valutazione sul giudizio di rilevanza che peraltro l'ordinanza nemmeno
esprime. 2) Analoga carenza va osservata nell'ord. 27 giugno 1979 del
V. Pretore di Livorno che dichiara apoditticamente rilevante la
proposta eccezione "esaminati i precedenti penali quali risultano dal
certificato del casellario del Carraturo in atti con riferimento alla
data di pronunzia delle singole sentenze di condanna". Ma gli elementi
del ragionamento debbono risultare dal testo dell'ordinanza. Né
peraltro il Pretore rende nota la motivazione sulla base della quale
precedenti penali e date delle sentenze indurrebbero la rilevanza della
questione in ordine al caso di specie. 3) Altrettanto dicasi per l'ord.
28 ottobre 1980 del Pretore di Latisana, il quale afferma di non poter
definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della
sollevata questione dato che l'imputato ha riportato l'ultima condanna,
antecedente alla data di entrata in vigore del decreto di amnistia, il
17 novembre 1973. Ma, per consentire di poter valutare il giudizio di
rilevanza così espresso, il Pretore avrebbe dovuto indicare la data
del commesso reato, il suo titolo, e la pena riportata. 4) Da analoghe
censure non va esente nemmeno l'ordinanza 19 marzo 1982 del Tribunale
di Roma, la quale afferma la rilevanza per relationem alla
documentazione allegata e al provvedimento di cumulo dello stesso
Tribunale datato 22 settembre 1979, nel quale si farebbe riferimento a
numerose sentenze di condanna divenute irrevocabili nel quinquennio
precedente all'entrata in vigore del Decreto di clemenza, comportanti
nel loro cumulo una riduzione del condono. Ma nulla di tutto ciò
risulta dal testo dell'ordinanza, sì che alla Corte non è dato di
valutare in alcun modo le affermazioni del Tribunale.
E poiché questa Corte ha ripetutamente avvertito che il precetto
di cui all'art. 23 della l. 11 marzo 1953 n. 87 non può essere
adempiuto per relationem, facendo riferimento, cioè, ad atti e ad
elementi, o a motivazioni, contenuti in altri fascicoli o in altri
provvedimenti, esigendosi invece che tanto la motivazione quanto gli
elementi su cui si fondano le sequenze del ragionamento abbiano a
risultare chiaramente da testo stesso dell'ordinanza di rimessione, le
quattro richiamate ordinanze risultano inammissibili per difetto di
motivazione sulla rilevanza
(cfr. sul punto, fra le altre, le sentenze 108, 109, 158/82, 7/83).
3. - Passando al merito, va subito chiarito che se è vero - come
sopra s'è detto - che comune è la questione sollevata dalle restanti
quattro ordinanze, non identiche sono le pronunce che esse propongono a
questa Corte. Infatti, il Tribunale di Torino, in via principale, e
quello di Biella chiedono che la Corte pronunci sentenza ablativa,
dichiarando semplicemente l'illegittimità costituzionale dell'art. 4,
1 co., lett. b), del decreto, nella parte in cui prevede situazione
soggettiva ostativa nei confronti di chi abbia riportato condanna a
pena detentiva superiore a due anni, per delitto non colposo, nei
cinque anni precedenti l'entrata in vigore del Decreto stesso. Mentre i
Tribunali di Livorno e di Napoli (ma anche, in subordine, quello di
Torino auspicano una sentenza additiva, mediante cui la Corte inserisca
nella norma la precisazione che deve trattarsi di reati "commessi" nei
cinque anni che precedono la data di entrata in vigore del decreto, o
in aggiunta
(Livorno) al passaggio in giudicato della condanna entro lo stesso
termine, oppure (Napoli) in sostituzione di quest'ultima condizione.
Infine, il Tribunale di Torino chiede che, se la Corte non ritiene di
procedere sic età simpliciter all'ablazione della norma in parte qua,
abbia almeno a precisare che la condanna ostativa possa essere quella
di qualunque grado.
Cade qui opportuno avvertire che non può essere accolta
l'eccezione avanzata dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui la
questione sollevata dal Tribunale di Biella sarebbe irrilevante: e ciò
in quanto, in forza del combinato disposto degli artt. 174 cod. pen. e
582 cod. proc. pen., e sulla base anche del diritto vivente, il cumulo
delle pene che il ricorrente dovrebbe espiare non gli consentirebbe
comunque di godere di un condono superiore alla misura massima di anni
due. Mentre ad avviso dell'Avvocatura, se la questione di legittimità
fosse accolta, secondo il computo del Tribunale gli si dovrebbero
concedere addirittura tre anni di condono, violandosi il limite di
legge.
Ma non è esatto che l'ordinanza del Tribunale di Biella richieda
quanto ritiene l'Avvocatura.
In realtà il Tribunale pone in luce come, a causa della condanna
per rapina commessa nel 1971, ma passata in giudicato nel 1976,
anziché il condono di due anni, che potrebbe essere applicato alla
condanna per furto del 1973, dovrebbe limitarsi ad applicare il condono
ridotto di un solo anno di reclusione. Se, però, fosse accolta la
questione sollevata, il condono potrebbe essere applicato nella misura
massima. L'equivoco dell'Avvocatura consiste nell'aver creduto che il
Tribunale intendesse sommare i due anni dell'ipotesi di accoglimento
all'anno che al ricorrente spetta nello stato attuale.
4. - La Corte non ha difficoltà a riconoscere che oggettivamente
la ratio che è alla base della ostativa disposizione impugnata debba
essere ravvisata nella più recente dimostrazione di pericolosità
offerta da chi ha riportato condanna non lieve per delitto doloso in
prossimità della data di entrata in vigore del decreto. È anche vero,
inoltre, che il criterio adottato, e cioè il riferimento alla data
della sentenza definitiva di condanna, sposta la considerazione del
sintomo di pericolosità dal dato obbiettivo sostanziale della
commissione del reato a quello puramente formale del passaggio in
giudicato del suo accertamento giudiziale. Ma evidentemente il
legislatore ha ritenuto che, nel corso di un quinquennio, almeno i
giudizi relativi a reati di non rilevante gravità, che tuttavia
comportassero pene superiori a due anni di reclusione, avessero grande
probabilità di pervenire al giudicato. Ciò non toglie che, attesa
anche la situazione di difficoltà in cui versa attualmente
l'Amministrazione della Giustizia, possano darsi casi di reati,
commessi nel detto quinquennio, il cui definitivo accertamento, specie
se molto gravi, va a cadere oltre la data di entrata in vigore del
Decreto; e, per converso, ipotesi in cui reati commessi prima
dell'inizio del quinquennio ricevono sanzione definitiva nel corso di
esso.
Ogni qualvolta il legislatore deve ricorrere necessariamente a
tipizzazione (nella specie quella di pericolosità) non può che
attenersi a criteri generali ed astratti, con ovvi caratteri di
presuntività, che ben possono dar luogo, nella concreta applicazione,
a situazioni di discriminazione che rappresentano il costo
dell'istituto. Il problema, per quanto concerne il controllo di
legittimità esercitabile da questa Corte, è quello di valutare se il
sacrificio imposto a taluni casi particolari rientri nella regola
discendente dalla imprenscindibile astrattezza della norma, oppure se,
eccedendo tali limiti, la norma determini situazioni di irragionevole
disparità. Ma, nel procedere a siffatta delicata valutazione, la Corte
non può non tener conto anche delle possibilità tecniche, a
disposizione del legislatore, di ricorrere a criteri diversi che, ferma
restando l'esigenza di porre la norma così come l'avvertiva necessaria
nella sua discrezionalità, limitassero al minimo le situazioni di
disparità.
Orbene, se il legislatore avesse prescelto - come si suggerisce
nelle ordinanze di rimessione - il criterio della data di commissione
del reato, altre disparità non meno inique si sarebbero verificate.
Così - ad esempio - coloro che avessero commesso il reato nei giorni
vicini all'inizio del quinquennio sarebbero stati privilegiati o non a
seconda che la commissione fosse caduta per tutti i giorni
immediatamente precedenti fino alla vigilia. oppure nel giorno stesso
dell'inizio del termine e per tutti i giorni immediatamente successivi.
Altrettanto dicasi per la fine del termine. Eppure la pericolosità
di chi abbia commesso il reato il giorno prima dell'inizio del
quinquennio o della sua fine, non è diversa da quella di colui che
l'abbia commessa il giorno dopo: il che vale anche per il raffronto fra
tutta una ragionevole serie di giorni che precedono o seguono l'inizio
e la fine del termine.
Ma ancor più gravi si sarebbero rivelate le difficoltà tecniche
per rendere operativa una siffatta disposizione, almeno nei confronti
dell'applicazione dell'amnistia propria.
Quid iuris, infatti, nei riguardi di chi, accusato di aver
commesso, nel quinquennio predetto, reato doloso per il quale fosse
prevedibile inflizione di pena superiore a due anni, negasse la
commissione, o invocasse scriminanti o anche attenuanti che
porterebbero a contenere la pena al di sotto dei due anni?
Evidentemente, per conoscere se quell'imputato versasse o meno nella
situazione soggettiva ostativa indicata dalla norma, non ci sarebbe
stata altra soluzione che attendere il giudicato. Frattanto, però, le
cause di estinzione del reato e della pena essendo immediatamente
operative nel momento in cui intervengono, si sarebbe dovuto dichiarare
estinto il reato rispetto a cui quello commesso nel quinquennio
rappresentava causa ostativa; ma quid iuris poi allorquando, magari
dopo anni, si fosse verificata la situazione preclusiva a seguito del
giudicato?
Certo, l'ordinamento processuale conosce anche l'istituto
dell'amnistia condizionata che ha per effetto di sospendere i
procedimenti in corso o l'esecuzione della sentenza di condanna fino
alla scadenza del termine stabilito dal Decreto o, se non fu stabilito
termine, fino alla scadenza del sesto mese dal giorno della
pubblicazione del decreto (art. 596 cod. proc. pen.).
Ma - come si vede, e come meglio s'intende dalla lettura dei
successivi cinque commi del citato articolo - si tratta di una
sospensione a termine fisso perché la previsione concerne condizioni
il cui adempimento dipende esclusivamente dalla volontà dell'imputato.
Quale termine potrebbe apporre il Decreto nell'ipotesi che si va
esaminando, una volta che - come pur si sostiene dai primi giudici - il
passaggio in giudicato della sentenza è evento dipendente da
molteplici fattori, nessuno dei quali è temporalmente valutabile nella
sua verificazione.
Oppure si dovrebbe disporre semplicemente la sospensione a tempo
indeterminato: il che, però, comporterebbe il rischio di lasciare
pendente per molti anni un procedimento, con effetti comprensibilmente
negativi, anche prescindendo da quelli concernenti la prescrizione che
sarebbe fatta salva dalla disposizione di cui all'art. 159 cod. pen. .
Solo nei confronti dell'indulto, il legislatore avrebbe potuto,
senza gravi difficoltà tecniche, prendere in considerazione la data
del commesso reato, subordinando l'indulto a revoca qualora fosse
seguita condanna passata in giudicato per reato commesso nel
quinquennio precedente all'entrata in vigore del decreto: così come,
del resto, analogamente già dispone l'art 9 del decreto per i reati
commessi nei cinque anni successivi.
Ma se così il legislatore avesse disposto, avrebbe determinato una
situazione interna di disuguaglianza fra le condizioni stabilite per
l'applicazione dell'amnistia e quelle fissate per l'applicazione
dell'indulto.
In ogni caso, poi, la disciplina sarebbe risultata così complessa
e articolata - come meglio si dirà più innanzi - da doversi escludere
che la sua adozione possa rientrare nei poteri della Corte.
Da tutto quanto fin qui premesso è ora possibile trarre alcune
prime considerazioni conclusive.
5. - Una volta che il legislatore abbia deciso, nel suo
discrezionale potere, di escludere dall'amnistia coloro che abbiano
mostrato persistenza di una certa maggiore pericolosità in un dato
lasso di tempo vicino all'entrata in vigore del provvedimento di
clemenza, l'ablazione pura e semplice della norma da parte della Corte
costituzionale postula - come si è rilevato - o l'assoluta intrinseca
irrazionalità della stessa scelta operata dalla legge, o la grave
discriminazione indotta dai suoi effetti a causa dei criteri adottati
per la sua concreta applicazione.
Ma la scelta di per se stessa - come viene ammesso anche dai primi
giudici - trova la sua razionale giustificazione in principi
incontestabili di politica criminale che l'ordinamento recepisce e che
la recente legislazione penitenziaria ha esaltati attraverso
gl'istituti dell'osservazione e del trattamento; mentre poi l'ambito
temporale di operatività degli effetti preclusivi è proprio quello
cui il sistema fa riferimento per la caducazione della presunzione di
pericolosità (cfr. art. 204, secondo comma, cod. pen.).
Si è visto, d'altra parte, che il criterio adottato dal
legislatore per la concreta applicazione della scelta discriminatoria
non è immune da qualche inconveniente, ma si è dovuto riconoscere che
questi rientrano nei limiti di quelli dipendenti dalla imprescindibile
astrattezza della norma e che il criterio stesso non induce effetti
più gravi di quanto determinerebbe quello diverso che i primi giudici
ritengono preferibili.
In tali condizioni, la richiesta di una pronunzia puramente
ablativa deve ritenersi non fondata in quanto il sindacato della Corte
finirebbe per risolversi in una valutazione sull'opportunità e
sull'ampiezza delle scelte operate dal legislatore in materia di
amnistia: valutazione che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre
escluso (cfr. sent. n. 175/1971; n. 59/1980). L'esposta motivazione
giustifica anche l'infondatezza del riferimento che il Tribunale di
Torino effettua anche al parametro di cui all'art. 24 Cost.; rispetto
al quale si può altresì soggiungere che l'esercizio del diritto di
difesa se, da una parte, può occasionalmente comportare effetti
pregiudizievoli quando venga espletato alla soglia dell'inizio del
termine (ma tutto dipende dai gradi di giudizio ancora a disposizione),
dall'altra può, invece, non meno occasionalmente, mostrarsi
oggettivamente utile proprio in vista del superamento del termine
finale. Dal che è dato desumere che si tratta, in definitiva, di mere
disparità di fatto, irrilevanti in questa sede (v. - per esempio -
sent. Corte cost. 69/75).
Infine, deve solo rilevarsi che l'ulteriore riferimento della
stessa ordinanza torinese al parametro di cui all'art. 111 Cost. è
privo in assoluto di qualsiasi motivazione.
6. - Né sembra che migliore sorte possa toccare alle richieste che
postulano sentenze variamente additive
Ciò vale sicuramente, innanzitutto, per quella che postula la
sostituzione del criterio della data del commesso reato a quello
indicato dal legislatore nella data della definitiva condanna (Trib. di
Napoli).
Abbiamo visto, infatti, più sopra che una siffatta sostituzione
richiederebbe, quanto all'amnistia propria, l'articolazione di più
disposizioni di non facile tecnica normativa, mediante le quali, oltre
alla detta sostituzione, dovrebbe essere decisa la sorte processuale
del procedimento in corso per il reato su cui l'amnistia verrebbe a
cadere: il quale procedimento, perciò, resterebbe aperto e pendente
per tutti gli anni necessari a formare il giudicato nel processo per il
reato commesso nel detto quinquennio.
Tale operazione evidentemente, per la sua complessità e per le
ulteriori scelte discrezionali che postula, non può competere alla
Corte ma al legislatore: e ciò prescindendo dai rilievi più sopra
espressi circa i non meno gravi inconvenienti discriminatori che un
siffatto criterio non potrebbe evitare. Ragion per cui sul punto la
Corte di Cassazione si è sempre pronunziata per la manifesta
infondatezza della questione.
D'altra parte, se è vero che, invece, non vi sarebbero
insormontabili difficoltà tecniche per disciplinare nei sensi
desiderati l'applicazione del condono, dato che questo potrebbe essere
revocato qualora l'interessato riportasse in seguito condanna superiore
a due anni per reato doloso commesso nel quinquennio precedente
all'entrata in vigore del Decreto di clemenza, è pur vero, però, che
in proposito s'impongono altre considerazioni. Intanto, apparirebbe
subito evidente - come s'è detto - l'interna disuguaglianza che
verrebbe per tal modo a determinarsi fra coloro che, avendo ancora un
processo in corso per un reato amnistiabile, non potrebbero
beneficiarne per le ragioni poc'anzi indicate, e quelli che, invece,
essendo ormai pervenuti alla condanna definitiva, potrebbero subito
godere di amnistia impropria o almeno del condono. Ma comunque, poi,
per quanto tecnicamente possibile, anche una siffatta disciplina
implicherebbe una complessa articolazione. Occorrerebbe, infatti,
sopprimere innanzitutto dal terzo comma dell'art. 6 - dichiarandone
l'illegittimità in parte qua - il riferimento alle "condizioni
previste dall'art. 4", e poscia operare in profondità sull'ultimo
inciso dello stesso comma dato che, venendo meno una delle due cause
che congiunte riducevano l'indulto a un quarto, si dovrebbe decidere
sulla sorte dell'inciso. Decisione quest'ultima pregnante di
discrezionalità e perciò sicuramente riservata ai poteri del
legislatore.
Infine, occorrerebbe manipolare anche il successivo art. 9 (revoca
dell'indulto), aggiungendovi una causa di revoca che, contrariamente
alla prassi, dovrebbe contemplare reati commessi nei cinque anni
precedenti l'entrata in vigore del decreto ma per i quali la condanna
viene riportata in epoca successiva.
È impensabile che una siffatta complessa operazione possa
rientrare nel concetto di "giudizio di legittimità".
Ché se poi si dovesse accedere alla richiesta di aggiungere il
criterio della data del commesso reato a quello della condanna
definitiva nel quinquennio
(Tribunale di Livorno), si determinerebbe una gravissima riduzione
all'ambito della scelta operata dal legislatore e persino
all'operatività del criterio preferito dai primi giudici. Da una
parte, infatti, il legislatore vedrebbe beneficiare dell'amnistia tutti
coloro che, pur avendo riportato condanne definitive nel quinquennio,
risultano aver commesso il reato nei giorni immediatamente precedenti,
ma, per converso, anche i sostenitori del criterio della data di
commissione del reato vedrebbero esteso il beneficio a quanti altri,
pur avendo commesso l'illecito nel quinquennio, riportano condanna
definitiva dopo l'entrata in vigore del decreto: contraddicendo così
alla ratio stessa del principio di pericolosità che si vorrebbe
affermare coll'aggiunta del nuovo criterio. In altri termini, le
disuguaglianze si accrescerebbero scontentando i fautori di ambo le
tesi.
Quanto, infine, all'alternativa subordinatamente prospettata
dall'ordinanza del Tribunale di Torino, benché non si presenti, in
prima lettura, di facile interpretazione, essa sembra richiedere
un'additiva che faccia salva l'applicazione dell'amnistia nei confronti
di coloro che abbiano riportato condanna non definitiva in periodo
antecedente al quinquennio. Il che, peraltro, equivale a dire che,
prima dell'inizio del quinquennio, abbiano riportato almeno la condanna
di primo grado nel corso di quel giudizio poscia divenuto definitivo ed
ostativo nell'ambito del quinquennio. Ma la proposta rappresenta
soltanto una variante del criterio del commesso reato, in quanto limita
gli effetti favorevoli soltanto ai reati commessi in epoca di
antecedenza tale da avere consentito la pronunzia almeno di una
sentenza di primo grado ancor prima dell'inizio del quinquennio.
Un criterio non meno occasionale e aleatorio, è non meno
discriminatorio.
Ben si può verificare, infatti, che chi ha commesso il reato in
data più vicina all'inizio del quinquennio riesca ad ottenere una
condanna di primo grado prima che questo inizi a decorrere, e chi,
invece, lo ha commesso in epoca molto più remota, per cause varie
indipendenti dalla sua volontà, ottenga il giudizio di primo grado
dopo il termine iniziale.
Tutto ciò dimostra ancora una volta che, in definitiva, il
legislatore si è affidato ad un criterio che, compatibilmente con un
dato di assoluta certezza, presenta un rischio di disuguaglianza più
tollerabile in termini di razionalità, perché dipendente dagli
effetti della ineliminabile genericità ed astrattezza della norma.
Mentre poi - come pure si è rilevato - ogni possibile miglioramento
del sistema presenta nuovi inconvenienti che soltanto il legislatore
potrebbe eliminare od attenuare mediante accorgimenti tecnici rimessi
al suo discrezionale potere.
Le richieste, pertanto, di pronunzie additive avanzate dalle
ordinanze sopra richiamate sono inammissibili perché eccedono i limiti
dei poteri di controllo spettanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi
A) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, lett. b) del d.P.R. 4 agosto
1978 n. 413 sollevata colle ord. 19 giugno 1979 del Tribunale di
Milano, 27 giugno 1979 del V. Pretore di Livorno e 28 ottobre 1980 del
Pretore di Latisana, in riferimento all'art. 3 Cost., nonché la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, in
relaz. all'art. 4, primo comma, lett. b) citato Decreto, sollevata dal
Tribunale di Roma con ord. 19 marzo 1982 sempre in riferimento allo
stesso parametro;
B) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 comma terzo, in relaz. all'art. 4, primo
comma, dello stesso Decreto sollevata dal Tribunale di Napoli con ord.
29 giugno 1981, in riferimento all'art. 3 Cost. e dell'art. 4, primo
comma, lett. b) sollevata con ord. 27 aprile 1979 dal Tribunale di
Livorno e dal Tribunale di Torino colla stessa ordinanza sopra
richiamata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.;
C) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, comma terzo, in relaz. all'art. 4, primo comma, lett. b)
del Decreto stesso sollevata con ord. 6 dicembre 1978 del Tribunale di
Biella, in riferimento all'art. 3 Cost. e dell' art. 4, primo comma,
lett. b) citato Decreto, sollevata dal Tribunale di Torino con ord. 19
dicembre 1978, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1O maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte