Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 393, 394 e 551 del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 22 gennaio 1996 dal giudice per le indagini

preliminari presso la pretura di Torino negli atti relativi alla

denuncia-querela proposta da Mancuso Clorinda n.q., iscritta al n.

386 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

pretura circondariale di Torino ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 393,

394 e 551 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt.

3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui le norme censurate

precludono alla persona offesa dal reato di investire direttamente il

giudice per le indagini preliminari della richiesta di incidente

probatorio, consentendole solo di chiedere al pubblico ministero di

promuovere la relativa richiesta;

che ad avviso del giudice rimettente tale disciplina

contrasterebbe:

con il principio di eguaglianza, in quanto riserverebbe alla

persona offesa una irragionevole disparità di trattamento nel

procedimento davanti al pretore rispetto al procedimento per i reati

di competenza del tribunale, posto che in quest'ultimo alla persona

offesa, ove costituita parte civile, verrebbe data la possibilità, a

seguito della sentenza n. 77 del 1994, di presentare richiesta di

incidente probatorio in sede di udienza preliminare, facoltà

ovviamente preclusa nel procedimento davanti al pretore, ove non è

prevista l'udienza preliminare. Il contrasto con l'art. 3 della

Costituzione emergerebbe inoltre dal confronto tra la posizione della

persona offesa e quella del pubblico ministero e della persona

sottoposta alle indagini, in quanto la facoltà di rivolgere

direttamente al giudice per le indagini preliminari richiesta di

incidente probatorio è prevista solo per questi ultimi;

con il diritto di difesa della persona offesa, che risulterebbe

menomato dall'impossibilità di presentare direttamente al giudice

per le indagini preliminari richiesta di incidente probatorio,

essendo tale richiesta subordinata al filtro del pubblico ministero e

non essendo inoltre previsto alcun gravame nei confronti del decreto

con cui il pubblico ministero abbia respinto la richiesta a norma

dell'art. 394, comma 2, cod. proc. pen.;

con l'art. 111 della Costituzione, in quanto, nel caso di

opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione,

basata tra l'altro su istanza di accertamento peritale mediante

incidente probatorio, il giudice per le indagini preliminari si

troverebbe nell'impossibilità di utilizzare tutti gli elementi di

valutazione necessari per poter decidere se emettere decreto di

archiviazione, ovvero ordinare al pubblico ministero di formulare

l'imputazione a norma dell'art. 554, comma 2, cod. proc. pen.;

che nel caso di specie il pubblico ministero, dopo avere disposto

consulenza tecnica affidata a due medici legali, aveva appunto

presentato richiesta di archiviazione, a cui si era opposta la

persona offesa, allegando controdeduzioni del proprio consulente

tecnico di parte;

che il giudice per le indagini preliminari non aveva accolto la

richiesta di archiviazione, ordinando al pubblico ministero di

svolgere ulteriori indagini, e che questi, eseguite le indagini,

aveva reiterato la richiesta di archiviazione, avverso la quale la

persona offesa aveva nuovamente proposto opposizione;

che tale meccanismo (richiesta di archiviazione, ordine del

giudice per le indagini preliminari di svolgere ulteriori indagini,

tra cui nuove consulenze tecniche, reiterazione della richiesta di

archiviazione del pubblico ministero, nuova opposizione della persona

offesa, basata su ulteriori valutazioni medico-legali dei consulenti

di parte, con contestuale richiesta di disporre perizia mediante

incidente probatorio) si era ripetuto per cinque volte, sino a che la

persona offesa aveva presentato per la sesta volta opposizione,

eccependo la questione di legittimità costituzionale della

disciplina che non le consentiva di presentare direttamente richiesta

di incidente probatorio, questione poi sollevata dal giudice

rimettente nei termini sopra indicati;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto

di rilevanza, in quanto dall'ordinanza di rimessione non emerge se

sussistono i presupposti perché possa essere disposta perizia

mediante incidente probatorio, cui si può ricorrere, a norma

dell'art. 392, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., solo se "la

prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è

soggetto a modificazione non evitabile", ovvero nel caso in cui la

perizia, se fosse disposta al dibattimento, ne determinerebbe una

sospensione superiore a sessanta giorni (art. 392, comma 2, cod.

proc. pen.); anzi, secondo l'Avvocatura dello Stato, dalla lettura

dell'ordinanza parrebbe desumersi che non si versi nell'ipotesi di

cui alla lettera f) dell'art. 392 del codice di procedura penale;

Considerato che effettivamente nell'ordinanza di rimessione il

giudice rimettente ha completamente omesso di prendere in

considerazione se nel caso di specie erano sussistenti le condizioni

a cui l'articolo 392, comma 1, lettera f), e comma 2, del codice di

procedura penale subordina la possibilità di accogliere la richiesta

di disporre perizia mediante incidente probatorio, nonché gli

ulteriori requisiti di ammissibilità indicati dall'art. 551, comma

2, cod. proc. pen. con riferimento al procedimento davanti al

pretore;

che non solo il giudice rimettente ha omesso di motivare sulla

rilevanza della questione, ma ne ha erroneamente e impropriamente

individuato la rilevanza nella possibilità di decidere se accogliere

la richiesta di archiviazione del pubblico ministero ovvero

ordinargli di formulare l'imputazione solo ove avesse potuto

utilizzare i risultati della perizia medico-legale disposta con

incidente probatorio;

che tale presupposto, oltre a non figurare tra le condizioni di

ammissibilità dell'incidente probatorio indicate dal codice di

procedura penale, è in via di principio privo di fondamento, in

quanto ai fini della decisione sulla richiesta di archiviazione,

così come ai fini di qualsiasi altra decisione da assumere sulle

richieste delle parti, il giudice per le indagini preliminari può

utilizzare ogni elemento acquisito nel corso delle indagini, tra cui

non solo le consulenze tecniche disposte dal pubblico ministero, ma

anche quelle depositate dalla persona offesa e dalla persona

sottoposta alle indagini;

che, a tali fini, la perizia espletata in sede di incidente

probatorio non costituisce di per sé elemento caratterizzato da

maggiore valenza probatoria rispetto agli atti di indagine confluiti

nel fascicolo del pubblico ministero, essendo la finalità

dell'incidente probatorio solo quella di cristallizzare una prova in

vista della sua utilizzazione dibattimentale, se e in quanto

sussistano i presupposti di non rinviabilità e le altre condizioni

di ammissibilità dell'atto rispettivamente enunciati dagli artt. 392

e 551, comma 2, cod. proc. pen.;

che pertanto, nel caso di specie, rientrava nei compiti del

giudice per le indagini preliminari assumere comunque una decisione

sulla base delle indagini sino ad allora svolte, fermo restando che,

ove il giudice avesse ordinato al pubblico ministero di formulare

l'imputazione, sarebbe stato possibile, se necessario, disporre la

perizia medico-legale nel corso del dibattimento;

che la questione deve dunque ritenersi manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione sulla sua rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 393,

394 e 551 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso la pretura circondariale di Torino, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte