Sentenza n. 142/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1984 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma
primo, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U. sul trattamento di
quiescenza del personale dello Stato) promosso con ordinanza emessa il
17 marzo 1978 dalla Corte dei Conti sul ricorso di Mele Raffaele
iscritta al n. 837 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 dell'anno 1980;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
udito l'Avvocato dello Stato Pietro De Francisci per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 17 marzo 1978
(pervenuta alla Corte il 26 ottobre 1979) la III Sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti ha sollevato, su ricorso proposto
da tale Mele Raffaele, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 86, primo comma, del T.U. ("Trattamento di quiescenza degli
impiegati statali"), approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
in relazione all'art. 3 Cost.
Nell'aprile 1966 il Mele chiedeva di godere del trattamento
pensionistico di riversibilità quale orfano maggiorenne, ma inabile al
lavoro, di ex caposquadra delle FF.SS., deceduto nel 1961.
Il Ministro dei Trasporti respingeva con proprio decreto l'istanza,
assumendo che l'invalidità, dovuta a grave forma tubercolare, era
sopraggiunta dopo la morte del padre: precisamente, secondo le
risultanze di perizie medico-legali, nel 1963.
Ritiene il giudice a quo, avanti al quale il Mele è ricorso, che
alla specie si applichi il combinato disposto degli artt. 82 e 86, e
ciò in base al successivo art. 256 del Testo Unico.
L'art. 82 dispone infatti, fra l'altro, che il figlio maggiorenne
di pensionato titolare, se inabile, ha diritto alla pensione di
riversibilità. L'art. 86 prevede però che l'inabilità debba
sussistere al momento della morte del dante causa. Il provvedimento
ministeriale - osserva dunque il giudice a quo - non è in contrasto
con la normativa che regola la materia: ma è quest'ultima, e
specificatamente la disposizione dell'art. 86 del suddetto Testo Unico,
a risultare sospetta di incostituzionalità, nella parte in cui prevede
che, per ottenere la pensione di riversibilità, l'orfano maggiorenne
debba risultare invalido prima della morte del padre. Questo requisito
di ordine temporale sarebbe stato illegittimamente sovrapposto agli
altri, già prescritti dalla legge per la concessione del trattamento
pensionistico. È inoltre dedotto, come autonomo profilo di
incostituzionalità, che analoga disciplina non è prevista per gli
orfani dei pensionati di guerra, sebbene la Corte costituzionale abbia
dichiarato illegittima nel 1975 la previsione corrispondente, nel
sistema delle pensioni di guerra, a quella oggetto del presente
giudizio; e sebbene tale conclusione - si soggiunge - sia stata
argomentata in base all'irrazionalità del trattamento disposto a
favore degli orfani invalidi al momento del decesso del dante causa, i
quali potevano godere della pensione, diversamente dagli orfani
divenuti invalidi successivamente.
Ad avviso della Corte dei Conti, la disposizione impugnata
introduce, quindi, altra disparità di disciplina, che discriminerebbe
ingiustificatamente gli orfani dei pensionati ordinari dagli orfani
(inabili) di titolari di pensioni di guerra. Precisamente, la
violazione del principio costituzionale di eguaglianza è qui
denunziata sotto questo riflesso: che l'attribuzione delle pensioni,
sia ordinaria, sia di guerra, ha base razionale nello stato di bisogno
dell'orfano inabile a proficuo lavoro, rispetto al quale si assume non
rilevi il momento del decesso del dante causa. Deporrebbe in questo
senso la sentenza n. 133 del 1972, alla quale il giudice a quo fa
riferimento per prospettare, dal canto suo, un concetto uniforme di
nullatenenza, in relazione ai pur vari tipi di trattamento
pensionistico.
Nell'ordinanza è altresì richiamata la sentenza n. 2 del 1978, in
quanto la Corte avrebbe già in quel giudizio affermato che la norma
ora in esame doveva essere investita da autonoma questione di
costituzionalità.
Quanto, infine, alla rilevanza della presente questione, si deduce
che essa risulta di tutta evidenza, giacché l'unico ostacolo
all'accoglimento del ricorso sarebbe costituito dalla contestata data
di insorgenza dell'inabilità a proficuo lavoro.
2. - Si costituisce nel presente giudizio il ricorrente Mele, il
quale sostiene la fondatezza della questione, con argomentazioni
identiche a quelle esposte nell'ordinanza di rinvio.
3. - Il Presidente del Consiglio è intervenuto, a mezzo
dell'Avvocatura Generale dello Stato, per sentir dichiarare
l'infondatezza della questione.
Rileva l'Avvocatura che ogni sistema pensionistico si fonda sul
principio della sussistenza, nel momento temporale individuato dal
legislatore, delle condizioni prescritte per il conseguimento del
diritto alla riversibilità. Ciò ad un duplice fine: contenere la
spesa in rapporto alle possibilità finanziarie, assicurare certezza
nel campo dei diritti previdenziali, dato che, se alla pensione non
hanno diritto alcuni congiunti, questa può secondo legge essere
attribuita ad altri beneficiari, più lontani nel grado di parentela.
D'altronde, il precetto dell'art. 3 Cost. non impedirebbe al
legislatore di diversificare discrezionalmente il regolamento di
situazioni che esso ritenga differenti, purché la diversità di
disciplina, così configurata, sia razionale: e tale, appunto, si
afferma che sia il criterio adottato con la normativa in esame. Secondo
l'Avvocatura, vi è infatti sostanziale diversità di presupposti e di
natura fra la pensione ordinaria e quella di guerra: la prima, essa
deduce, ha carattere retributivo, e solo in via secondaria
previdenziale, la seconda carattere risarcitorio; il che poi
giustificherebbe la differenza delle previsioni afferenti alla
sussistenza delle condizioni di pensionamento, le quali, con riguardo
alle pensioni ordinarie, si riferiscono talvolta, come appunto nel caso
in esame, al momento della morte del dante causa. Infine, dovrebbe
tenersi presente che la tutela previdenziale ed assistenziale va, ed
è, in effetti, assicurata ai bisognosi dal generale sistema di
sicurezza sociale.
4. - In prossimità dell'udienza, la difesa della parte privata
produce una memoria per contestare che la norma denunciata abbia la
razionale giustificazione ad essa attribuita dalla difesa del
Presidente del Consiglio. Anzitutto, l'Avvocatura avrebbe invocato a
torto le ragioni della certezza del diritto con riguardo alla pensione,
eventualmente riconosciuta a soggetti diversi dagli orfani della
categoria in parola. Per l'Avvocatura, il diritto a pensione degli
anzidetti soggetti risulterebbe pregiudicato una volta che, rimossi i
requisiti di cui si controverte, venga a dilatarsi la sfera del
trattamento pensionistico riservato agli orfani, con l'esclusione ' di
altri possibili beneficiari. La parte privata oppone, dal canto suo,
che la P.A. ha il potere di revocare qualsiasi prestazione erogata a
questi altri beneficiari, là dove - come appunto accadrebbe, nel caso
in esame, in seguito alla richiesta declaratoria di incostituzionalità
- cessi di sussistere un elemento costitutivo del loro diritto al
trattamento di riversibilità. Ma l'esercizio di tale potere, provocato
da un'eventuale pronunzia di accoglimento, opererebbe pur sempre in
conformità del vigente ordinamento, e dunque senza scalfirne la
certezza. Né potrebbe ritenersi che, definita la controversia nel
senso testé prospettato, debba seguirne un'indiscriminata attribuzione
della pensione, insieme con la paventata dilatazione degli oneri
pubblici. La presente controversia non tocca - precisa in proposito la
parte privata - la previsione della totale inabilità e nullatenenza
degli orfani maggiorenni. Queste condizioni, si dice, restano ferme in
ogni caso, e così servono a delimitare la cerchia li aventi diritto
alla pensione; viene pertanto in questione solo il momento in cui la
legge esige che esse siano soddisfatte. Infine, basterebbe por mente ai
provvedimenti restrittivi adottati in materia dal Governo perché
risulti chiaro come, diversamente da quanto assume l'Avvocatura, il
generale sistema di sicurezza sociale non sovvenga nel caso degli
orfani maggiorenni, i quali versano in stato di bisogno sopraggiunto
alla morte del genitore e per questa circostanza sono necessariamente
esclusi dal trattamento pensionistico.
5. - La difesa della parte privata ha prodotto in prossimità del
giudizio un'ulteriore nota difensiva, la quale, in buona sostanza,
riprende e sviluppa le tesi enunciate nella parte motiva dell'ordinanza
di rinvio.
6. - Nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 l'Avvocatura ha
insistito nelle conclusioni già adottate. Considerato in diritto :
1. - Costituisce oggetto del presente giudizio l'art. 86, primo
comma, del Testo Unico sul trattamento di quiescenza del personale
dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella
parte in cui dispone che le condizioni soggettive previste per il
conseguimento del diritto al trattamento di riversibilità devono
sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato.
Com'è spiegato in narrativa, la questione è proposta dalla III
Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, con riguardo al
trattamento degli orfani maggiorenni dei dipendenti, ovvero dei
pensionati dello Stato.
La disciplina della specie, avverte il giudice a quo, risulta dal
combinato disposto della statuizione censurata e di altre previsioni
del citato Testo Unico
(artt. 82, primo comma, e 256), in forza delle quali gli orfani
maggiorenni, conviventi a carico del dante causa e nullatenenti, hanno
diritto al trattamento di riversibilità, qualora siano inabili a
proficuo lavoro o ultrasessantenni. Con il prescrivere che le
condizioni suddette devono risultare soddisfatte al momento della morte
del dipendente o del pensionato, il legislatore avrebbe configurato
un'ulteriore condizione per il conseguimento del diritto a pensione e
con ciò leso il principio costituzionale di eguaglianza sotto un
duplice riflesso:
a) l'insorgenza del diritto a pensione sarebbe fatta dipendere da
un evento incerto, qual è il momento della morte del dante causa, con
il risultato di discriminare ingiustificatamente fra chi ha potuto
godere del sostegno del genitore, anche sino a età avanzata, e chi,
invece, ne è rimasto prematuramente privo: laddove si assume che il
presupposto necessario e sufficiente del trattamento pensionistico
debba risiedere, per tutti indistintamente gli orfani maggiorenni,
nello stato di bisogno, quale scaturirebbe, in ogni caso, dalle
condizioni di nullatenenza ed inabilità al lavoro.
b) Altra irrazionale disparità di disciplina starebbe in ciò,
che, dove si tratti di pensione indiretta di guerra, il diritto degli
orfani maggiorenni alla relativa erogazione non è subordinato, come
invece accade nel caso in esame, ad alcun requisito che tocchi il
momento in cui sorge l'inabilità. Questo regime di maggior favore per
i beneficiari della pensione di guerra consegue, ricorda il giudice a
quo, a talune pronunce della Corte (sentenze nn. 36 e 37 del 1975), con
le quali è stata a suo tempo dichiarata l'illegittimità
costituzionale degli artt. 63, primo comma, e 77 della legge 10 agosto
1950, n. 648 e degli artt. 51, primo comma, e 75 della legge 18 marzo
1968, n. 313, nella parte in cui queste norme subordinavano il diritto
alla pensione di guerra dei collaterali e dei figli maggiorenni inabili
alla condizione che la prescritta inabilità sussistesse alla data del
decesso del pensionato o al compimento della maggiore età dell'avente
diritto. La disparità di disciplina così introdotta ai danni di chi
fruisce della pensione di riversibilità sarebbe tuttavia
ingiustificata. L'ordinamento della pensione di guerra e quello della
pensione ordinaria hanno infatti, ad avviso della Corte dei Conti,
assoluta identità di causa e ragion d'essere, l'uno e l'altro
risultando predisposti al fine di assistere soggetti privi di sostegno
materiale e nello stato di bisogno previsto dalla legge. Tali principi,
del resto, si troverebbero affermati nella sentenza n. 133 del 1972,
con la quale questa Corte ha dichiarato l'incostituzionalità delle
norme che, in relazione al requisito della nullatenenza, discriminavano
"in danno dei beneficiari delle pensioni ordinarie rispetto ai titolari
delle pensioni di guerra". L'invocata rimozione di questo trattamento
discriminatorio si imporrebbe, quindi, anche nel caso attuale: tanto
più soggiunge il giudice a quo, "se si guarda al carattere di
retribuzione differita, pacificamente riconosciuto alla pensione
ordinaria".
2. - La questione non è fondata. Questa Corte ha già avuto
occasione di sindacare la conformità al principio costituzionale di
eguaglianza di disposizioni analoghe a quelle ora censurate,
sostanzialmente sotto gli stessi profili dedotti in questa
controversia. Precedenti pronunzie (cfr. sentenze nn. 7 e 8 del 1980)
hanno infatti già stabilito, con riguardo ad altri settori
dell'ordinamento pensionistico, che non vi è, agli effetti qui
considerati, alcuna irrazionalità di disciplina, quando la legge esige
che i requisiti per l'attribuzione del trattamento di riversibilità
agli orfani maggiorenni sussistano al momento della morte del genitore.
La stessa conclusione vale per il presente caso. Il legislatore ha
diversamente trattato la situazione del figlio maggiorenne prima del
decesso del dante causa e dopo, in quanto il sistema della pensione di
riversibilità presuppone un nesso causale fra lo stato di bisogno del
figlio inabile (e non abbiente) e l'evento-morte del genitore.
Precisamente, com'è chiarito in altro giudizio (sentenza n. 7 del
1980), lo stato di inabilità, nullatenenza e bisogno viene in
considerazione proprio per via della convivenza, a carico del padre,
del figlio maggiorenne, il quale versi nelle condizioni testé
descritte: convivenza interrotta dal decesso del genitore. Il
trattamento pensionistico, così congegnato, serve infatti ad
assicurare continuità di sostentamento al superstite; alla base della
disposizione censurata vi è l'evidente esigenza di provvedere
immediatamente ai bisogni di chi, pur maggiorenne, gravava, perché non
abbiente ed inabile al lavoro, sul genitore defunto.
Se tale è il disegno ispiratore della normativa, il momento in cui
devono sussistere gli estremi del beneficio pensionistico è,
necessariamente, quello stesso in cui il figlio perde il sostegno
paterno. Basta allora questo rilievo ad escludere che il contestato
criterio di ordine temporale abbia introdotto irrazionali
discriminazioni nella cerchia degli orfani maggiorenni, qual è
configurata dalle disposizioni in esame.
3. - L'asserita offesa al principio di eguaglianza non sussiste,
poi, nemmeno in relazione al diverso regime delle pensioni indirette di
guerra, per il quale l'inabilità lavorativa dei figli maggiorenni
rileva indipendentemente dal momento della sua insorgenza. Nella
pronunzia sopra richiamata (cfr. sentenza n. 7 del 1980), la Corte ha,
invero, considerato anche quest'aspetto della questione, insistendo
nell'affermazione di altra pregressa giurisprudenza
(sentenza n. 37 del 1975), secondo cui l'uniformità di disciplina
disposta, nei confronti degli orfani, senza riguardo all'epoca di
insorgenza dell'inabilità, risponde alle esigenze, di ordine naturale
ed etico, proprie della legislazione pensionistica di guerra. Ora la
questione, com'è prospettata, concerne, occorre ricordare, solo il
momento in cui devono risultare soddisfatte le condizioni del
trattamento pensionistico: e in ordine a questo profilo, il regime
delle pensioni di guerra e quello oggetto di censura non hanno alcun
tratto in comune, che possa giustificare la richiesta declaratoria
d'incostituzionalità. La disciplina sottoposta al giudizio della Corte
tiene, anzi, opportunamente conto delle caratteristiche finalità che,
nell'ambito delle sue previsioni, valgono a distinguere i due
ordinamenti pensionistici. Ciò conferma, in conclusione, che essa non
contraddice, ma si adegua, al disposto costituzionale, di cui è
dedotta la lesione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 86, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in
riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla III Sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte