Corte costituzionale

Ordinanza n. 142/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e

54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa

il 2 marzo 1987 dal Pretore di San Benedetto del Tronto, iscritta al

n. 532 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale dell'anno

1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento davanti alla Commissione

tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, avente ad oggetto

accertamenti per irpef ed ilor, la contribuente impresa Zappasodi

Renato ed altri chiedeva al Pretore di San Benedetto del Tronto di

sospendere ex art. 700 cod. proc. civ. la procedura di riscossione;

che il Pretore emetteva il provvedimento d'urgenza e poi, con

ordinanza del 2 marzo 1987 (reg. ord. n. 532 del 1987), sollevava

questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali, disponendo che in pendenza

del giudizio tributario di primo grado venga iscritto nei ruoli un

terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato

dall'ufficio e attribuendo soltanto all'intendente di finanza il

potere di sospendere la riscossione, escludono un analogo potere

dell'autorità giudiziaria;

che il Pretore indicava quali norme di riferimento gli artt. 24

e 113 Cost., ritenendo che l'assenza del detto potere di sospensione

da parte di organi giurisdizionali ledesse il diritto del

contribuente di difendersi in giudizio;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza della

questione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata

dopo che il Pretore aveva emanato il provvedimento di urgenza di cui

all'art. 700 cod. proc. civ., in relazione al disposto dell'art. 702

stesso codice e di conseguenza, essendo il giudizio a quo già

esaurito, manca il requisito della rilevanza della questione nel

giudizio stesso;

che pertanto la questione medesima dev'essere dichiarata

manifestamente inammissibile alla stregua della costante

giurisprudenza di questa Corte (v. ordd. nn. 252 del 1985, 68 del

1986, 428 del 1987);

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29

settembre 1973 n. 602, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113

Cost., dal Pretore di San Benedetto del Tronto con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte