Sentenza n. 142/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/04/1991 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2120legge 297/1982
- art. 1legge 297/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
ottavo, lettera b), della legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina
del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"),
così come interpretato dalla Corte di Cassazione, promosso con
ordinanza emessa il 4 agosto 1990 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Druidi Manuela e E.N.P.A.I.A.
iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione dell'E.N.P.A.I.A., nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Uditi l'avv. Renato Scognamiglio per l'E.N.P.A.I.A. e l'avv. dello
Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio promosso innanzi al Pretore di Bologna da Druidi
Manuela (lavoratrice dipendente del C.E.R.P.L.) - la quale chiedeva
la condanna dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli
impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) al pagamento
dell'anticipazione (parziale) del trattamento di fine rapporto
(T.F.R.) di cui all'art. 2120 cod. civ., nel testo novellato
dall'art. 1 legge 29 maggio 1982 n. 297, per l'acquisto della prima
casa di abitazione, acquisto in corso di realizzazione attraverso la
partecipazione ad una cooperativa edilizia a proprietà divisa, con
patto di futura vendita - il giudice adito (con ordinanza del 4
agosto 1990) sollevava, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo
comma, e 45, primo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, ottavo comma, lett. b), legge cit., nella
parte in cui, per il conseguimento del beneficio de quo, presuppone
"l'acquisto definitivo del bene, nonché la sua formale
documentazione notarile al tempo della richiesta".
Il Pretore - premesso in fatto che l'E.N.P.A.I.A., ancorché
tenuto per statuto a sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento
del T.F.R., negava il diritto della ricorrente all'anticipazione
eccependo che i meri assegnatari di alloggio in cooperativa sarebbero
esclusi dal beneficio richiesto - osservava che, secondo
l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione
(sent. 21 gennaio 1988 n. 448), l'anticipazione del trattamento di
fine rapporto per l'acquisto della prima casa richiede la
documentazione notarile dell'avvenuto acquisto e non è quindi dovuta
in caso di acquisto ancora in itinere al momento della richiesta del
beneficio; questa interpretazione induceva ad escludere la spettanza
del beneficio stesso nel caso di specie, in cui la lavoratrice
istante aveva ricevuto soltanto l'assegnazione provvisoria di un
alloggio di cooperativa e ne avrebbe acquistata la proprietà, in
osservanza del patto di futura vendita, se e quando avesse completato
il pagamento del prezzo.
Il giudice rimettente esprimeva quindi il dubbio che la norma
impugnata contrastasse col principio di eguaglianza sostanziale (art.
3 Cost.) per l'ingiustificato deteriore trattamento riservato a
lavoratori che, per le loro minori capacità economiche, non
potessero conseguire l'acquisto immediato della prima abitazione, che
presuppone l'avvenuto pagamento del prezzo, nonché col principio di
favore verso la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini
di speculazione privata (art. 45 Cost.)
2. - L'ordinanza del giudice a quo, ritualmente notificata e
comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50, prima serie speciale, del 19 dicembre 1990.
3. - È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, a
mezzo dell'Avvocatura generale di Stato, la quale ha chiesto
dichiararsi l'inammissibilità della questione, intesa a sottoporre a
sindacato una scelta discrezionale del legislatore in materia di
determinazione dei requisiti del beneficio de quo, che non risponde
ad alcuna esigenza costituzionale ed i cui presupposti tengono conto
delle compatibilità economiche delle imprese. In subordine ha
sostenuto l'infondatezza della questione rilevando che
l'anticipazione del trattamento di fine rapporto richiede l'acquisto
della casa, ma non anche il pagamento integrale del prezzo. Ciò,
mentre giustifica la rigidità del requisito della documentazione
notarile, non discrimina sfavorevolmente i lavoratori meno abbienti,
che abbiano acquistato la casa con dilazione del pagamento del prezzo
in forma diretta o indiretta, né vulnera il principio
cooperativistico essendo possibile l'anticipazione del T.F.R.
all'atto dell'assegnazione in proprietà.
4. - Si è costituito l'E.N.P.A.I.A. ed ha eccepito
preliminarmente il difetto di rilevanza della questione di
costituzionalità sostenendo di aver operato secondo le prescrizioni
del proprio regolamento interno (art. 5 del Regolamento del Fondo per
il trattamento di fine rapporto approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 1983), norma questa che
si sottrae al giudizio di costituzionalità delle leggi.
Nel merito l'ente ha concluso per l'infondatezza della questione
di costituzionalità sostenendo che l'anticipazione del trattamento
di fine rapporto non rientra nell'area dei diritti costituzionalmente
garantiti, bensì costituisce espressione di discrezionalità
legislativa. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di costituzionalità
dell'ottavo comma, lett. b), dell'art. 2120, come novellato dall'art.
1, legge 29 maggio 1982 n. 297, che prevede il diritto del lavoratore
di ottenere un'anticipazione del trattamento di fine rapporto per
l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto notarile, ove interpretato nel senso che tale
forma documentale non ammetta equipollenti e che occorra l'acquisto
definitivo, escludendosi in tal modo dal beneficio - in contrasto con
gli artt. 3 e 45 Cost. - i lavoratori che stiano per acquistare (ma
non abbiano ancora definitivamente acquistato) la proprietà
dell'alloggio anche attraverso una fattispecie negoziale diversa
dalla compravendita (come nell'ipotesi di alloggi assegnati ai soci
di cooperativa).
2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di
rilevanza della questione di costituzionalità sollevata dalla difesa
dell'E.N.P.A.I.A. atteso che è pregiudiziale alla valutazione della
legittimità del regolamento dell'ente previdenziale (peraltro
meramente riproduttivo, in parte qua, dell'ottavo comma dell'art.
2120 c.c.) lo scrutinio di costituzionalità della norma censurata,
la cui dichiarazione di incostituzionalità comporta
conseguenzialmente vuoi la disapplicazione del regolamento da parte
del giudice ordinario ( ex art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248, All.
E), se atto di normazione secondaria, vuoi l'invalidità parziale
dello stesso se atto di autonomia privata ( ex art. 2120, undicesimo
comma, c.c., che per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto
consente solo condizioni di miglior favore rispetto a quelle di
legge).
3. - La questione è fondata.
La premessa interpretativa da cui parte il giudice a quo trova
puntuale riscontro nell'orientamento della giurisprudenza della
Cassazione, ancorché espressa dall'unica pronuncia sul tema. Ha
infatti ritenuto detta Corte nella citata sentenza n. 448 del 21
gennaio 1988 che costituisce requisito dell'anticipazione del
trattamento di fine rapporto la "completa realizzazione dell'acquisto
definitivo formalmente documentato al momento della richiesta di
anticipazione"; quindi l'atto notarile, che il lavoratore è tenuto
ad allegare a fondamento della sua richiesta di anticipazione, deve
"documentare inequivocabilmente l'avvenuto acquisto" talché non è
sufficiente un acquisto meramente in itinere.
Questa esegesi trova conforto nella lettera della norma, che
riferisce l'onere di documentazione mediante atto notarile, non già
alla "necessità" (di acquistare), bensì all'"acquisto",
introducendo così nel precetto legale una rigidità lessicale
difficilmente superabile in via interpretativa, tanto più se si
considera che - nella concorrente ipotesi delle "spese sanitarie"
(che, secondo il disposto dell'ottavo comma, lett. a), art. 2120
cit., giustificano anch'esse l'anticipazione del T.F.R.) - l'onere
probatorio (consistente nel riconoscimento da parte delle competenti
strutture pubbliche) è invece riferito alle "terapie e agli
interventi straordinari" di cui necessita il lavoratore, e non già
alle spese sanitarie stesse, sì che, in tal caso, risulta
inequivocabilmente esplicitata l'intenzione del legislatore di
ritenere sufficiente che tali spese possano essere "eventuali" e che
quindi l'erogazione dell'anticipazione possa precedere l'esborso
delle prime.
4. - Dall'interpretazione così operata della norma censurata -
alla stregua della quale non sarebbe sufficiente neppure il contratto
preliminare di compravendita, ancorché stipulato con atto pubblico,
perché documenterebbe l'obbligo per il lavoratore di acquistare, non
già l'acquisto avvenuto - risulta di conseguenza un ambito
dell'anticipazione più ridotto di quello che si avrebbe ove (non
solo l'acquisto definitivo, ma) anche l'acquisto in itinere
consentisse al lavoratore di beneficiare dell'anticipazione medesima.
Non è però tale minore operatività del beneficio che possa
costituire di per sé sola offesa ai parametri costituzionali
invocati, giacché rientra nella piena discrezionalità del
legislatore dimensionare in termini più o meno ampi la portata
dell'istituto, che legittimamente avrebbe potuto non esser affatto
previsto (come non lo era nel precedente regime dell'indennità di
anzianità). Ma nell'esercizio di tale ampia discrezionalità il
legislatore deve essere rispettoso dei precetti costituzionali ed in
speciale modo - per quanto rileva nella fattispecie - del canone di
eguaglianza e razionalità che discende dall'art. 3 Cost.
Risulta invece che l'ottavo comma, lett. b), dell'art. 2120 cit.,
come sopra interpretato, favorisce l'accesso alla prima casa di
abitazione pressoché esclusivamente ai lavoratori che già hanno
disponibilità sufficienti per l'acquisto definitivo, rarissimamente
verificandosi nella dinamica della vita economica reale ipotesi in
cui l'acquisto della proprietà possa conseguirsi prima
dell'effettuazione degli esborsi necessari, secondo le varie
fattispecie acquisitive, per realizzarne i presupposti. Non solo
quindi non vengono avvantaggiati i lavoratori che versano in una
situazione di maggiore necessità dell'anticipazione perché dotati
di minori disponibilità economiche, ma neppure è garantita la
parità di opportunità perché la circostanza che per alcuni
lavoratori l'anticipazione del trattamento di fine rapporto, la cui
natura di retribuzione differita risulta accentuata nella legge n.
297 del 1982, sia determinante per l'acquisto dell'alloggio (e quindi
la necessità della stessa si presenti in maggior grado) rileverebbe
irragionevolmente come scriminante negativa rispetto a quei
lavoratori che, anche senza l'anticipazione, siano in grado di
effettuare l'acquisto stesso e mal si concilierebbe con la rilevanza
costituzionale (evidenziata da questa Corte da ultimo nelle sentenze
n. 404 e n. 217 del 1988) della tutela dell'abitazione quale bene
primario.
Vi è altresì uno iato tra il mezzo predisposto ed il fine
perseguito, giacché - dovendo il lavoratore, che aspira
all'anticipazione, avere comunque una sufficiente disponibilità
economica tale da consentirgli l'acquisto definitivo -
l'anticipazione stessa non è in concreto idonea a soddisfare la
"necessità dell'acquisto" (secondo l'intenzione del legislatore che
chiaramente traspare dalla lettera della norma) per il fatto che essa
non concorre a renderlo possibile tramite l'approntamento ex ante (in
tutto od in parte) della provvista del suo finanziamento, bensì
finisce per essere finalizzata piuttosto a ripianare esposizioni
debitorie già verificatesi.
Inoltre il requisito della definitività introduce un
contraddittorio elemento di alea perché il lavoratore che aspira
all'anticipazione deve perfezionare l'acquisto prima ancora di sapere
se (ed in che misura) l'anticipazione gli sarà concessa, con la
conseguenza che il suo acquisto potrebbe successivamente rivelarsi
sbilanciato per eccesso o per difetto.
5. - Né infine rileva che la norma censurata ponga soltanto le
condizioni minime per l'accesso dei lavoratori al beneficio
dell'anticipazione, condizioni che possono essere derogate con
clausole di miglior favore poste dalla contrattazione collettiva
(undicesimo comma, art. 2120 cit.). Il fatto che quest'ultima
potrebbe correggere la norma censurata, consentendo l'erogazione
dell'anticipazione anche in caso di acquisto in itinere, non esclude
il vizio di incostituzionalità della norma stessa.
6. - Ingiustificata si appalesa quindi la limitazione
dell'anticipazione alle sole ipotesi di acquisto definitivo con
esclusione del lavoratore dal beneficio in caso di acquisto in
itinere.
Conseguentemente anche la prescrizione dell'atto notarile, il cui
carattere vincolato si giustifica solo nella ricostruzione
restrittiva operata dalla Corte di cassazione perché correlato alla
forma più ricorrente di acquisto definitivo, non può più
costituire esclusiva tipizzazione legale della prova di cui è
onerato il lavoratore che richieda l'anticipazione, atteso che
l'acquisto in itinere può atteggiarsi in diverse e variegate
fattispecie concrete (preliminare di compravendita, partecipazione a
cooperativa edilizia, costruzione dell'immobile su suolo proprio ed
ogni altra possibile fattispecie acquisitiva a realizzazione
progressiva); deve quindi consentirsi che esso possa essere parimenti
provato anche con mezzi diversi dall'atto notarile, i quali - secondo
il prudente apprezzamento del giudice del merito - ne dimostrino
l'effettività, ossia dimostrino la serietà dell'operazione
negoziale in corso e quindi la sua attendibile idoneità al
raggiungimento del fine dell'acquisto della prima casa di abitazione
per il lavoratore medesimo o i suoi figli.
L'evenienza poi che, nonostante l'apprezzamento positivo (ex ante)
della serietà ed attendibilità del prospettato acquisto in itinere,
questo non si realizzi può trovare (alla stregua di verifica
demandata al giudice del merito) soddisfacente disciplina in
meccanismi risolutori sia espressi - perché previsti dalle parti
stesse all'atto della concessione dell'anticipazione (che costituisce
pur sempre un accordo bilaterale a contenuto patrimoniale
suscettibile di apposizione di condizioni risolutive o sospensive) -
sia taciti (come in applicazione dell'istituto, di elaborazione
giurisprudenziale, della presupposizione atteso che l'acquisto della
prima casa costituisce in ogni caso il presupposto, comune alle
parti, dell'accordo avente ad oggetto l'anticipazione).
Vanno pertanto rimosse le limitazioni al beneficio de quo, quali
contenute nella norma impugnata, e quindi va dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'ottavo comma, lett. b),
dell'art. 2120, come novellato dall'art. 1, legge 29 maggio 1982 n.
297, nella parte in cui - richiedendosi, come esclusivo presupposto
dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, la già
verificatasi definitività dell'acquisto della casa di abitazione,
documentato con atto notarile - non prevede la possibilità di
concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto anche non
definitivo, e quindi in itinere, comprovato con mezzi diversi
dall'atto notarile purché idonei, nella congruenza con le
fattispecie acquisitive ipotizzabili, a dimostrare l'effettività
dell'operazione negoziale in corso.
7. - È assorbito il profilo di incostituzionalità della norma
censurata in relazione all'art. 45 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'ottavo comma, lett.
b), dell'art. 2120, come novellato dall'art. 1, legge 29 maggio 1982,
n. 297, ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede la
possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto
in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte