Sentenza n. 142/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1992 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice
di procedura penale promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1991
dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Montichiari, nel
procedimento penale a carico di Fiorangela Moreni iscritta al n. 635
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel procedimento penale a carico di Fiorangela Moreni, imputata
del reato previsto e punito dall'art. 116, n. 2, del regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736, il Pretore di Brescia - Sezione distaccata di
Montichiari, con ordinanza dell'11 aprile 1991, ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale - in riferimento
agli artt. 76, 24 e 97 della Costituzione - dell'art. 431 del codice
di procedura penale nella parte in cui non prevede l'inserimento nel
fascicolo per il dibattimento del verbale di protesto dell'assegno
bancario.
Il giudice remittente - dopo aver rilevato che nel fascicolo del
dibattimento si trova inserito il verbale di protesto dell'assegno
bancario privo di copertura - ritiene di non poter prendere in
considerazione tale documento, dal momento che lo stesso non risulta
compreso nell'elenco degli atti che concorrono a formare il fascicolo
per il dibattimento (art. 431 c.p.p.) e dei quali è consentita la
lettura (art. 511 c.p.p.).
Ad avviso del giudice a quo il verbale di protesto non potrebbe,
d'altro canto, essere acquisito come prova documentale giacché "se
è vero che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 234, 495 e
515 del codice di procedura penale, possono essere ammessi come
documenti, anche a richiesta del pubblico ministero o addirittura
d'ufficio
ex art. 507 del codice di procedura penale, atti non contenuti nel
fascicolo del dibattimento .... per tale via non possono essere
ammessi atti implicanti una dichiarazione di scienza nel loro
contenuto testimoniale" mentre "il verbale di protesto, in un
processo per assegni a vuoto, può essere utile a fini probatori solo
nel suo contenuto testimoniale, oltre tutto indiretto (la
dichiarazione, resa al notaio o ad altro pubblico ufficiale
dall'istituto trattario, circa l'insufficienza dei fondi)".
Il giudice a quo osserva anche che l'inserzione nel fascicolo per
il dibattimento del verbale di protesto non potrebbe neppure derivare
dal preteso carattere di "atto non ripetibile" del protesto stesso: e
ciò in quanto al dibattimento potrebbe, comunque, essere acquisita
con facilità la prova della mancanza dei fondi al momento
dell'emissione dell'assegno ascoltando come testimone il dipendente
della banca cui l'assegno fu presentato per il pagamento.
Richiedere tale testimonianza per ogni procedimento penale in
materia di assegni a vuoto comporterebbe però un appesantimento
dell'attività giudiziaria, non giustificabile rispetto alle esigenze
di difesa dell'imputato.
Sulla base di queste premesse interpretative il giudice remittente
solleva il dubbio che l'art. 431 del codice di procedura penale -
nella parte in cui non prevede l'inserimento, nel fascicolo per il
dibattimento, del verbale di protesto dell'assegno bancario -
contrasti:
a) con l'art. 76 della Costituzione per violazione dell'art. 2,
nn. 1 e 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, dove si pone il
criterio direttivo della massima semplificazione, poiché, nella
fattispecie in esame, si realizzerebbe una complicazione processuale
non giustificata da concrete esigenze di difesa dell'imputato;
b) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto si verrebbero a
porre ingiustificati ostacoli al pubblico ministero nel fornire la
prova di uno degli elementi essenziali del reato;
c) con l'art. 97 della Costituzione, per il fatto di apportare
un inutile appesantimento ed un intralcio all'attività giudiziaria,
contrastanti con il principio del buon andamento dell'amministrazione
della giustizia.
Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione
sia dichiarata infondata. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata investe la legittimità costituzionale
- in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 della Costituzione -
dell'art. 431 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
consente l'inclusione del verbale di protesto dell'assegno bancario
tra gli atti che compongono il fascicolo per il dibattimento.
2. - La questione non è fondata.
Nel sollevarla il giudice remittente prende le mosse da due
presupposti, tra loro connessi.
Il primo è che il verbale di protesto dell'assegno bancario
emesso senza provvista non si trova ricompreso tra gli atti che, in
base all'art. 431 del codice di procedura penale, concorrono a
formare il fascicolo per il dibattimento.
Il secondo è che il suddetto verbale di protesto non potrebbe
neppure essere acquisito come prova documentale ai sensi dell'art.
234 dello stesso codice di procedura.
Secondo il giudice remittente, infatti, il verbale di protesto
sarebbe inutilizzabile a fini probatori "nel suo contenuto
testimoniale", cioè nella parte relativa alla dichiarazione sulla
insufficienza di fondi, dal momento che tale dichiarazione potrebbe
trovare correttamente ingresso nel processo solo attraverso una
testimonianza del soggetto che, presso l'istituto trattario, ha
constatato la mancanza di fondi.
L'interpretazione che sorregge questa seconda premessa non può
essere, peraltro, condivisa.
L'art. 234 del codice di procedura penale, nel consentire
l'acquisizione nel processo come prove documentali "di scritti o di
altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la
fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo"
identifica e definisce il documento - così come precisato nella
Relazione al progetto preliminare del nuovo codice - "in ragione
della sua attitudine a rappresentare". E ciò senza discriminare tra
i diversi mezzi di rappresentazione e le differenti realtà
"rappresentate" e, in particolare, senza operare una distinzione,
quale quella adombrata nell'ordinanza di rinvio, tra rappresentazione
di fatti e rappresentazione di dichiarazioni.
In linea di principio, pertanto - contrariamente a quanto asserito
dal giudice remittente - può costituire prova documentale e, come
tale, può trovare ingresso nel processo penale il verbale di
protesto dell'assegno bancario, che riproduce, unitamente ad altri
dati, la richiesta di pagamento del pubblico ufficiale e la risposta
del trattario sulla insussistenza dei fondi necessari a soddisfare
tale richiesta.
Si rivela, pertanto, priva di fondamento l'affermazione del pretore remittente secondo cui, in tutti i procedimenti penali per
assegni a vuoto, il giudice potrebbe acquisire la prova della
mancanza di fondi solo ascoltando come testimone il dipendente della
banca cui l'assegno fu presentato per il pagamento. Al contrario, la
non inclusione del verbale di protesto dell'assegno bancario tra gli
atti che concorrono a formare, ai sensi dell'art. 431 del codice di
procedura penale, il fascicolo per il dibattimento non preclude in
alcun modo l'utilizzabilità nel processo del verbale stesso, che
potrà essere assunto come prova documentale secondo la disciplina
sancita, in generale, nell'art. 190 del codice di procedura penale.
Caduta la premessa interpretativa seguita dall'ordinanza di
rinvio, cadono di conseguenza tutte le argomentazioni dirette a
giustificare, sulla base di tale premessa, i dubbi di legittimità
costituzionale prospettati nei confronti dell'art. 431 del codice di
procedura penale in relazione agli articoli 76, 24 e 97 della
Costituzione. La disciplina in esame - ove correttamente coordinata
con quella posta dall'art. 234 in tema di prove documentali - non
confligge, infatti, con alcuno dei parametri costituzionali invocati,
dal momento che non incide sui criteri di semplificazione dettati
dalla legge di delega, non crea al pubblico ministero particolari
ostacoli nel fornire la prova di uno degli elementi essenziali del
reato, né reca all'attività giudiziaria - anche a voler ammettere
la possibilità di far valere in materia il richiamo all'art. 97
della Costituzione - intralci incompatibili con il principio del buon
andamento dell'amministrazione della giustizia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 della
Costituzione, dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di
Montichiari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte