Corte costituzionale

Ordinanza n. 142/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/1994 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, ottavo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento

penitenziario), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1993 dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze,

nel procedimento penale a carico di Carrabs Guido, iscritta al n. 629

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 15

e 29 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 18,

ottavo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 "nella parte in cui

non prevede che i provvedimenti di diniego dell'autorità procedente

per i permessi di colloquio debbano essere motivati e soggetti a

reclamo";

che in ordine alla rilevanza della questione il giudice

remittente premette che il difensore di persona sottoposta a custodia

cautelare, ed alla quale il pubblico ministero ha negato, senza

rendere noti i motivi del diniego, il permesso di colloquio con la

moglie, ha presentato istanza affinché tale permesso venga accordato

dal g.i.p. o, in subordine, affinché venga sollevata questione di

legittimità costituzionale degli artt. 18 e 11 dell'Ordinamento

penitenziario, e degli artt. 209 e 240 delle norme di coordinamento

del codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme non

prevedono l'esclusiva competenza del g.i.p. a decidere sui colloqui

tra detenuti e familiari;

che dopo aver respinto entrambe le istanze, il giudice a quo ha

ritenuto di sollevare d'ufficio la diversa questione di legittimità

costituzionale prima indicata, perché, in caso di ritenuta

fondatezza della medesima, "la richiesta in esame non dovrebbe essere

dichiarata inammissibile, perché presentata ad organo incompetente,

ma potrebbe essere o da questo Ufficio valutata come reclamo o essere

trasmessa all'organo competente per il controllo ove tale organo

fosse diversamente indicato";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità della questione;

Considerato che, a quanto risulta dal provvedimento di rimessione,

la questione di legittimità costituzionale appare essere stata

sollevata dopo aver già sostanzialmente esaurito il thema

decidendum, come può anche evincersi dalla mancanza, nel dispositivo

dell'ordinanza, della sospensione del giudizio;

che, inoltre, l'ordinanza propone interpretazioni alternative

della norma della cui costituzionalità si dubita, senza indicare

precisamente a quale giudice dovrebbe essere attribuito il sindacato

sui reclami avverso il diniego dei permessi di colloquio, il che non

consente l'esatta individuazione del petitum effettivamente

perseguito (v. analogamente: sentenza n. 30/1983 e ordinanze nn.

204/1983, 518 e 568 del 1990;

che pertanto la questione, così come prospettata, va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, ottavo comma, della legge

26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario) sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 15 e 29 della Costituzione, dal giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte