Sentenza n. 143/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1972 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 68Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
- art. 70Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
- art. 73Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
- art. 4Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 68, 70 e 73
del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore), e dell'art. 4 del d.l.lgt. 5 aprile 1945,
n. 238 (provvedimenti sull'istruzione superiore), promosso con
ordinanza emessa il 6 dicembre 1971 dal Consiglio di Stato - adunanza
plenaria delle sezioni giurisdizionali - sul ricorso di Cheli Enrico
contro il Ministero della pubblica istruzione, Auricchio Salvatore ed
altri, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 5 aprile 1972.
Visti gli atti di costituzione del Ministero della pubblica
istruzione, di Cheli Enrico e di Auricchio Salvatore ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1972 il Giudice relatore
Michele Fragali;
uditi l'avv. Leopoldo Piccardi, per Cheli Enrico, l'avv. Giuseppe
Guarino, per Auricchio Salvatore ed altri, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Ministero della pubblica
istruzione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Al fine delle decisioni di sua competenza in ordine ad un
ricorso proposto dal prof. Enrico Cheli contro gli atti del concorso
alla cattedra di puericoltura dell'Università di Napoli, il Consiglio
di Stato, con ordinanza 6 dicembre 1971, ha promosso il controllo della
legittimità costituzionale degli artt. 68, 70, 73 del r.d. 31 agosto
1933, n. 1592, contenente il t.u. delle leggi sull'istruzione superiore
e dell'art. 4 del d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, concernente
provvedimenti sull'istruzione superiore, in relazione agli artt. 3, 33,
commi primo e quinto, 34, commi primo e terzo, 51, comma primo, 97,
commi primo e terzo, 24, 103 e 113 della Costituzione.
Il giudice a quo ha rilevato che contrasta con il principio di
imparzialità e di buon ordinamento dell'amministrazione, il modo di
nomina delle commissioni giudicatrici di concorsi per cattedre
universitarie, composte esclusivamente di professori universitari che
vengono nominati, attraverso elezione, dagli stessi appartenenti alla
categoria. In tal modo viene permesso ad un determinato gruppo di
persone che, per l'omogeneità degli interessi, vanno qualificate come
categorie, di condizionare l'accesso dei cittadini alle cattedre
universitarie, il cui conferimento deve ispirarsi, non ad interessi di
una corporazione, ma a quello pubblico dell'istruzione e degli studi.
Il sistema elettorale si addice, del resto, alla scelta degli organi
rappresentativi degli interessi di un determinato gruppo sociale, non
alla nomina di organi collegiali tecnici, tanto più quando, come nel
caso dei concorsi universitari, gli appartenenti al corpo elettorale
sono portatori di interessi omogenei, cosicché ne risulta la
caratterizzazione settoriale dell'organo da costituire.
Il Consiglio ha inoltre osservato che il modo di formazione della
terna di candidati ritenuti idonei, essendo libero nelle forme, affida,
in definitiva, alla commissione giudicatrice un amplissimo potere di
valutazione e di giudizio, non essendo essa tenuta alla prefissione di
criteri di massima, così che la valutazione della personalità e
dell'opera scientifica del candidato avviene globalmente, sulla base di
componenti indeterminate e senza regole circa l'esame comparativo degli
aspiranti. Ne risulta la violazione dei principi costituzionali che
vogliono garantito il buon andamento dell'amministrazione e
l'uguaglianza dei cittadini.
La mancanza di idonee garanzie formali e sostanziali pone poi in
dubbio, secondo il Consiglio di Stato, la possibilità di assicurare il
controllo giurisdizionale degli atti del procedimento, cosicché il
sistema vigente attua una forma assoluta di autogoverno della categoria
che non è coerente all'art. 33 della Costituzione, il quale ammette le
università a darsi ordinamenti autonomi, ma nei limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato e afferma la libertà dell'insegnamento. Il sistema
suddetto inoltre esclude, dalla possibilità di accesso alle cattedre,
quei cittadini che, pur potendo dimostrare il possesso di eccellenti
capacità e di notevole attitudine all'insegnamento, si siano mantenuti
lontani dall'attività di collaborazione attiva con i docenti
inquadrati nella categoria che esprimono le commissioni giudicatrici.
Il sistema si risolve anche in una cooptazione che necessariamente
favorisce quegli aspiranti che siano portatori della ideologia
scientifica conforme a quella dominante, necessariamente identificata
con l'ideologia scientifica della maggioranza della commissione, dato
il carattere elettivo di essa; ed è un sistema che rivela il suo vizio
quando partecipano al concorso allievi di membri della commissione
giudicatrice, perché non v'è nella legge un obbligo di astensione e
perciò non resta impedito che i candidati siano discriminati
indipendentemente dall'attitudine e dai meriti scientifici di ciascuno,
sulla base di un rapporto personale.
2. - È comparso innanzi a questa Corte il prof. Cheli che ha fatto
proprie le considerazioni esposte dal Consiglio di Stato.
Ha aggiunto che l'art. 97 della Costituzione ha espresso
chiaramente la preferenza per il concorso come forma di accesso ai
pubblici impieghi per quanto abbia legittimato eccezioni, ma, se la
legge ritiene di non derogare alla regola, deve prescrivere un modo di
svolgimento del concorso che non si discosti dalle linee tradizionali e
che fornisca garanzie di imparzialità senza che sia possibile
deformarlo in uno strumento di affermazione di interessi settoriali o
particolari. Pur non contestando la possibilità che la legge adotti in
casi speciali forme speciali, il prof. Cheli afferma che tale
possibilità trova una serie di limiti in tutti gli altri precetti
della Costituzione.
3. - Sono comparsi inoltre i professori Giuseppe Russo, Paolo
Careddu e Salvatore Auricchio, parti controinteressate nel giudizio
innanzi al Consiglio di Stato; i quali hanno chiesto che la Corte
dichiari l'irrilevanza delle questioni proposte e comunque la loro
infondatezza.
L'assunto dell'irrilevanza si fonda sull'osservazione che il
Consiglio di Stato doveva decidere su un ricorso fondato su un eccesso
di potere, cosicché era in discussione unicamente il concreto uso da
parte dell'amministrazione del potere discrezionale ad essa conferito;
esulava da un sindacato del genere ogni valutazione in merito alle
disposizioni attributive del potere stesso, perché il Consiglio di
Stato non era chiamato a fare applicazione delle norme predette. In
particolare i controinteressati oppongono che gli atti amministrativi
con i quali si dispose l'elezione della commissione e si provvide alla
sua formazione non erano oggetto di impugnazione nel giudizio a quo, e
ad esse non potrebbe perciò estendersi il sindacato giurisdizionale;
mentre, se la Corte dichiarasse illegittime le norme impugnate,
resterebbe annullato il concorso e il prof. Cheli non ne trarrebbe
alcun vantaggio.
Sul merito delle questioni proposte si rileva:
a) non si rinviene nel nostro ordinamento un principio generale
sulle modalità di composizione degli organi giudicanti i pubblici
concorsi, onde vi è una fascia assai lata di discrezionalità
legislativa. La composizione di quell'organo è irrilevante ai fini
dell'imparzialità del giudizio che esso deve rendere, perché deve
essere comunque rispettato il principio di parità e solo se non lo si
è rispettato può farsi luogo all'annullamento degli atti del
concorso. Quanto all'invocazione del principio del buon andamento
dell'amministrazione, questo significa che la commissione giudicatrice
deve essere composta da soggetti che siano in grado di giudicare lo
stato di preparazione dei partecipanti; e nella specie non avrebbero
potuto scegliere quei soggetti se non gli stessi professori
universitari. Il sistema elettivo garantisce ancora meglio la
qualificazione tecnica della commissione, perché sono gli stessi
professori che scelgono i più idonei ad esprimere il giudizio sui
candidati;
b) non è dalla maggiore o minore complessità del procedimento di
concorso che può dedursi se la normativa garantisca il buon andamento
dell'amministrazione, la sua imparzialità, l'uguaglianza tra i
cittadini. Nel caso in esame l'inesistenza di un obbligo della
commissione giudicatrice di predeterminare criteri di massima trova la
sua ragione nel fatto che sarebbe impossibile prefiggere parametri sui
quali deve essere misurata la valutazione dei singoli: di ciascuna
opera di costoro può farsi soltanto una valutazione complessiva e
soltanto complessivamente deve valutarsi il complesso della produzione
scientifica presentata al giudizio della commissione. La commissione è
tenuta a motivare i suoi giudizi (art. 73 r.d. 31 agosto 1933, n.
1592), e non manca perciò lo strumento attraverso il quale diviene
sindacabile la legittimità dei provvedimenti della commissione;
c) il principio della libertà dell'insegnamento, quello
dell'autonomia delle università e l'altro della destinazione della
scuola a vantaggio di tutti, non hanno attinenza con il procedimento
dei concorsi a cattedra.
4. - È presente anche il Ministro della pubblica istruzione, il
quale oppone che le critiche mosse dal Consiglio di Stato sono
largamente da tempo condivise; ma non valgono ad individuare i
dirimenti vizi di illegittimità costituzionale.
Il primo comma dell'art. 97 della Costituzione coinvolge
l'esercizio di un potere discrezionale del legislatore. Il sindacato
della legge ordinaria può essere compiuto unicamente controllando se
sussiste contrasto con specifiche norme costituzionali, nei limiti
dell'accertamento della non arbitrarietà della disciplina in relazione
ai fini della singola norma.
Non esistono norme costituzionali che impongano di attribuire a
magistrati o a persone estranee all'amministrazione la presidenza delle
commissioni giudicatrici dei concorsi o che prescrivano che gli
appartenenti all'apparato cui si riferisce il posto da conferire
debbano essere in minoranza; e, del resto, la norma impugnata riserva
agli appartenenti alla facoltà nella quale è strutturata la cattedra
solo un quinto dei posti della commissione. Non esiste nemmeno una
norma costituzionale per la quale i componenti degli organi tecnici non
debbano ricevere la loro investitura mediante elezione.
Il principio per cui le commissioni di concorso debbono prefissare
i criteri di massima che dovranno seguire è di formazione
giurisprudenziale e solo talvolta è stato recepito nella legislazione:
esso, del resto, non è stato mai applicato per i concorsi
universitari, informati come sono alla valutazione soggettiva della
personalità scientifica e dell'attitudine didattica di ogni singolo
concorrente.
Anche le regole concernenti le incompatibilità dei componenti le
commissioni giudicatrici dei concorsi sono state elaborate dalla
giurisprudenza, la quale ha escluso che una incompatibilità del genere
esista nel caso di rapporti di amicizia o di dipendenza, a meno che vi
siano elementi per ritenere che i rapporti stessi abbiano causato
mancanza di obiettività e abbiano influito sui risultati del concorso.
Non è impedito cioè, al riguardo, l'osservanza del principio di
eguaglianza da parte - della Commissione esaminatrice.
5. - All'udienza del 7 giugno 1972 le parti hanno ribadito le
rispettive tesi e confermato le conclusioni già formulate. Considerato in diritto :
1. - Deve essere disattesa l'istanza dei controinteressati per la
dichiarazione dell'irrilevanza delle questioni proposte.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che vi fosse un rapporto logico
fra i motivi del ricorso che era chiamato a decidere e le questioni di
legittimità costituzionale che riteneva di prospettare. Ha rilevato
soprattutto che, se fossero dichiarate illegittime le norme sul
procedimento dei concorsi a cattedre universitarie e quelle sulla
composizione della commissione giudicatrice dei medesimi o soltanto
alcune di queste ultime norme, resterebbero inficiati le attività
svolte dalla commissione nominata per il concorso al quale il
ricorrente aveva partecipato ed il conseguente provvedimento
ministeriale contro il quale il ricorso era stato proposto; ed ha
quindi respinto le stesse eccezioni preliminari oggi proposte alla
Corte. La critica che si rivolge a tale modo di argomentare tende ad un
riesame del giudizio che il Consiglio di Stato ha espresso sulla
rilevanza delle questioni proposte; e questo riesame non può farsi
nella sede del processo costituzionale.
Può essere affrontato il merito della causa. La Corte ritiene a
tal riguardo, che le questioni proposte sono prive di fondamento.
2. - Non è fondata la questione concernente il modo di nomina
della commissione giudicatrice dei concorsi per le cattedre
universitarie, riportata dal Consiglio di Stato alla necessità di
osservare la regola costituzionale del buon andamento
dell'amministrazione: la commissione predetta razionalmente viene
composta di professori universitari della materia in concorso o di
materie affini. Si tratta di considerare la personalità scientifica
dei candidati, e il relativo potere non è conferibile a persone
estranee alla materia su cui si è formata la preparazione dei
concorrenti o a materie non affini alla stessa: si affiderebbe il
giudizio sul candidato a chi non ha idoneità a valutare l'attività
sulla quale deve esprimere il proprio meditato avviso. Un sistema del
genere non garantirebbe quel buon andamento dell'amministrazione di cui
il Consiglio di Stato giustamente si preoccupa, perché non
assicurerebbe scelte informate a conoscenza della materia di cui al
concorso e del progresso che essa ha potuto far registrare.
Non è violato il principio dell'esigenza di buon andamento
dell'amministrazione nemmeno dalla norma che affida ad un sistema
elettorale la scelta dei membri della commissione giudicatrice del
concorso. Il Consiglio di Stato afferma che, in tal modo, la legge
viene a proporsi la tutela di interessi di categoria anziché quello
dell'istruzione e degli studi; ma è agevole obiettare che il
particolare criterio di nomina dei commissari è coerente a
quell'esigenza di far esprimere il giudizio sui candidati a persone che
ne abbiano idoneità, della quale si è fatto parola, e questa
idoneità soltanto nell'ambito della facoltà o delle facoltà
interessate possono essere meglio poste in evidenza. La legge vigente
ha adottato il sistema elettivo allo scopo di sottrarre la nomina dei
commissari alle scelte discrezionali del ministro, e quindi per
adeguare l'ordinamento universitario al principio della libertà
dell'insegnamento, che non tollera ingerenze di ordine politico o
comunque ingerenze estranee alle premesse tecniche e scientifiche
dell'insegnamento nei massimi istituti di istruzione. Il sistema
denunziato assicura il buon andamento dell'insegnamento universitario,
perché garantisce scelte tecniche per compiti tecnici, attraverso la
considerazione della stima scientifica che i commissari riscuotono,
meglio accertabile nell'ambito settoriale. Non è esatto nemmeno che il
corpo elettorale chiamato alla scelta dei membri della commissione di
concorso è portatore di interessi omogenei e corporativi: è in re
che le elezioni di quei membri debbono servire a selezioni coerenti al
fine per il quale sono promosse, che non sono fini di categoria o di
settore, ma coinvolgono la serietà degli studi universitari e la
congruità del loro svolgimento, in altre parole l'interesse generale.
L'avere trasferito dal ministro al corpo dei professori il potere di
scelta dei membri della commissione di concorso, nel rispetto del
principio di maggioranza, ha potuto costituire un progresso verso la
realizzazione di quell'ordinata autonomia cui hanno diritto le
istituzioni di alta cultura, le università e le accademie, in
applicazione dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione.
3. - Non è viziato di illegittimità neanche il procedimento di
formazione delle terne, come invece ritiene il Consiglio di Stato.
Esso ha sempre giudicato che il concorso per cattedre universitarie
non si presta alla preventiva determinazione di criteri di massima che
autolimitino la discrezionalità della commissione; ed è razionale
infatti ritenere che la personalità e l'opera scientifica di un
candidato rifiutino ogni qualificazione paradigmatica, e che la
comparazione, nei concorsi a cattedre universitarie, debba avvenire
soltanto raffrontando il merito intrinseco dell'attività svolta dai
candidati, attraverso una valutazione che non può attingere a regole
fisse, data la varietà delle qualità personali dei singoli candidati.
Il buon andamento dell'amministrazione universitaria esige che sia
valutata l'opera scientifica del candidato ad una cattedra per quella
che è, e non è prevedibile a priori quale essa possa essere, così da
predisporre criteri ai quali raffrontarla.
Non si dà causa, così opinando, a disparità di trattamento: il
principio costituzionale di uguaglianza vuole anzi che nei concorsi a
cattedre universitarie appaiano nella loro interezza i caratteri
personali dei candidati così da far luogo a quel giudizio di
preferenza che ottempera alla regola di uguaglianza. La quale esige,
come tante volte la Corte ha deciso, la differenziazione di situazioni
non omogenee.
4. - La giurisprudenza non favorisce l'arbitrio quando intende la
norma impugnata nel senso che essa non impone alla commissione
giudicatrice dei concorsi universitari di autolimitarsi mediante la
predeterminazione dei principi direttivi. Il giudizio su ciascun
candidato deve essere motivato anche in comparazione con il giudizio
espresso per gli altri; e questa motivazione, dovendo dare prevalenza a
valutazioni tecniche, ovviamente rende possibile il controllo
giurisdizionale dell'attività svolta dalla commissione: lo scrupolo
con il quale il Consiglio di Stato ha sempre esercitato la sua funzione
assicura in tale controllo l'opportuno rigore.
Non è la categoria dei docenti che, attraverso i commissari,
giudica i titoli dei candidati, ma è un organo dello Stato che esprime
un giudizio in piena imparzialità e nella considerazione di quegli
elementi che siano idonei a formare un giudizio sulle attitudini
scientifiche e didattiche di colui che aspira ad insegnare nelle
università; ed inoltre, nell'osservanza del principio di uguaglianza,
che non risulta leso se il giudizio differenziato sui concorrenti viene
espresso con riguardo a dati di diversità fra le qualità di ciascuno,
congruamente e razionalmente individuate con motivazione che non riveli
eccessi di potere.
La commissione deve operare con imparzialità anche verso coloro
che non hanno seguito l'attività scientifica dei commissari e non ne
adottino le opinioni; cosicché non sorge il pericolo paventato dal
Consiglio di Stato, che cioè il concorso alle cattedre universitarie
si risolva, secondo il sistema vigente, in una cooptazione che
favorisce coloro che sono stati vicini ai commissari o sono portatori
della loro idea scientifica.
5. - Non sono lese neanche le regole della libertà
dell'insegnamento e della destinazione della scuola a vantaggio di
tutti, la cui osservanza è garantita dal fatto, già rilevato, che la
commissione deve operare imparzialmente anche verso coloro che non
appartengono alla scuola scientifica alla quale dirigono le loro
preferenze i suoi componenti, e che essa non deve giudicare il
concorrente a seconda che questi si sia o non si sia adeguato ai loro
insegnamenti.
Tutte le considerazioni esposte si possono estendere alle altre
questioni, che perciò sono anche esse non fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 68, 70 e 73 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, contenente
il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, e dell'art. 4 del
d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, concernente provvedimenti
sull'istruzione superiore, questione sollevata dal Consiglio di Stato,
con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 33,
commi primo e quinto, 34, commi primo e terzo, 51, comma primo, 97,
commi primo e terzo, 24, 103 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte