Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROCEDIMENTO DEI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DEI SOLI PROFESSORI UNIVERSITARI DELLA MATERIA IN CONCORSO O DI MATERIE AFFINI - T.U. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ARTT. 68, 70 E 73; D.L.LGT. 5 APRILE 1945, N. 238, ART. 4. - VIOLAZIONE DELLA REGOLA COSTITUZIONALE DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE (ART. 97, COMMA PRIMO, COST.) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' razionale che le commissioni giudicatrici dei concorsi per le cattedre universitarie siano composte esclusivamente di professori universitari delle materia in concorso o di materie affini, trattandosi di considerare la personalita' scientifica dei candidati, e non essendo conferibile il relativo potere a persone estranee alle materie su cui si e' formata la preparazione dei concorrenti o a materia non affini alla stessa, perche' in tal modo si verrebbe ad affidare il giudizio sul candidato a chi non ha idoneita' a valutare l'attivita' sulla quale deve esprimere il proprio meditato avviso. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 70 e 73 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, sollevata in riferimento all'art. 97, comma primo, Cost., attesoche' il sistema introdotto dalle norme impugnate garantisce il buon andamento dell'amministrazione, assicurando scelte informate a conoscenza della materia di cui al concorso e del progresso che essa ha potuto far registrare.
Riguarda ancheart. 73 Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)art. 70 Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE - COMMISSIONI GIUDICATRICI - COMPOSIZIONE - SCELTA DEI COMMISSARI MEDIANTE SISTEMA ELETTIVO - FINALITA' - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO UNIVERSITARIO AL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DELL'INSEGNAMENTO - SISTEMA ISPIRATO AL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA EX ART. 33, SESTO COMMA, COST. - T.U. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ARTT. 68, 70 E 73; D.L.LGT. 5 APRILE 1945, N. 238, ART. 4 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ESIGENZA DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'adozione del sistema elettivo per la scelta dei commissari, ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le cattedre universitarie, non si propone la tutela di interessi di categoria, ma sottrae la nomina alle scelte discrezionali del Ministro adeguando cosi' l'ordinamento universitario al principio della liberta' dell'insegnamento, ed assicura il buon andamento dell'insegnamento garantendo scelte tecniche per compiti tecnici, attraverso la considerazione della stima scientifica che i commissari riscuotono, meglio accertabile nell'ambito settoriale. L'avere trasferito dal Ministro al corpo dei professori il potere di scelta dei membri delle commissioni di concorso, nel rispetto del principio di maggioranza, ha costituito un progresso verso la realizzazione di quell'ordinata autonomia cui hanno diritto le istituzioni di alta cultura, le universita' e le accademie, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, Cost. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 33, primo e sesto comma, 34, commi primo e terzo, e 97, commi primo e terzo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 70 e 73 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, nella parte in cui affidano ad un sistema elettorale la scelta dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le cattedre universitarie.
Riguarda ancheart. 70 Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)art. 73 Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROCEDIMENTO DEI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE E POTERI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI - FORMAZIONE DELLE TERNE - MANCANZA DI UNA PREDETERMINAZIONE DEI PRINCIPI DIRETTIVI CHE CONSENTANO L'AUTOLIMITAZIONE DELLA DISCREZIONALITA' DELLE COMMISSIONI - T.U. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ARTT. 68, 70 E 73; D.L.LGT. 5 APRILE 1945, N. 238, ART. 4 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA E DI EGUAGLIANZA TRA I CONCORRENTI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il procedimento di formazione delle terne e' giustificato in quanto il concorso per cattedre universitarie non si presta alla preventiva determinazione di criteri di massima che autolimitino la discrezionalita' delle commissioni, essendo razionale ritenere che la personalita' e l'opera scientifica di un candidato rifiutino ogni qualificazione paradigmatica, e che la comparazione debba avvenire soltanto raffrontando il merito intrinseco dell'attivita' svolta dai candidati, attraverso una valutazione che non puo' attingere a regole fisse, data la varieta' delle qualita' personali dei singoli concorrenti. Esso non da' causa a disparita' di trattamento, perche' il principio costituzionale di uguaglianza esige la differenziazione di situazioni non omogenee. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 97, comma primo e 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 70 e 73 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, nella parte riguardante il procedimento di formazione delle terne nei concorsi per cattedre universitarie.
Riguarda ancheart. 70 Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)art. 73 Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROCEDIMENTO DEI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE E POTERI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI - MANCANZA DI UNA PREDETERMINAZIONE DEI PRINCIPI DIRETTIVI CHE CONSENTANO L'AUTOLIMITAZIONE DELLA DISCREZIONALITA' DELLE COMMISSIONI - NATURA GIURIDICA DI QUESTE - IMPARZIALITA' E MOTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA - SINDACABILITA' IN SEDE GIURISDIZIONALE - T.U. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ARTT. 68, 70 E 73; D.L.LGT. 5 APRILE 1945, N. 238, ART. 4 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3,51, PRIMO COMMA, 24, 103 E 113 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La mancata imposizione alle commissioni giudicatrici dei concorsi per cattedre universitarie di autolimitarsi, mediante predeterminazione dei principi direttivi, non impedisce il controllo giurisdizionale sul giudizio formulato su ciascun candidato che deve essere motivato anche in comparazione con quello espresso per gli altri. Non e' la categoria dei docenti che, attraverso i commissari, giudica i titoli dei candidati, ma e' un organo dello Stato che esprime un giudizio in piena imparzialita' anche verso coloro che non hanno seguito l'attivita' scientifica dei commissari e non ne accolgano le opinioni. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3,51, primo comma, 24, 103 e 113 Cost.- la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68, 70 e 73 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, per la parte concernente i poteri e gli obblighi delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari.
Riguarda ancheart. 70 Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)art. 73 Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - CONCORSI PER CATTEDRE UNIVERSITARIE - COMMISSIONI GIUDICATRICI - OBBLIGHI - T.U. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ARTT. 68, 70 E 73; D.L.LGT. 5 APRILE 1945, N. 238, ART. 4 - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELLA LIBERTA' DELL'INSEGNAMENTO E DELLA DESTINAZIONE DELLA SCUOLA A VANTAGGIO DI TUTTI - (ARTT. 33, PRIMO COMMA, E 34 COST.) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Nei procedimenti dei concorsi per cattedre universitarie, l'osservanza delle regole della liberta' dell'insegnamento e della destinazione della scuola a vantaggio di tutti e' garantita dal fatto che le commissioni giudicatrici devono operare imparzialmente anche verso coloro che non appartengono alle scuole scientifiche alle quali dirigono le preferenze i loro componenti, e che esse non devono giudicare i concorrenti a seconda che questi si siano o non si siano adeguati ai loro insegnamenti. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 68. 70 e 73 T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e 4 d.l.lgt. 5 aprile 1945, n. 238, concernenti i concorsi per cattedre universitarie, sollevata in riferimento agli artt. 33, primo comma, e 34, primo comma, Cost.
Riguarda ancheart. 70 Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)art. 73 Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)