Sentenza n. 143/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1973 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 38r.d. 12/1941
applicata al caso
- art. 4r.d. 12/1941
- art. 31r.d. 12/1941
- art. 34r.d. 12/1941
- art. 39r.d. 12/1941
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4,
31, 34, 38 e 39 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 marzo 1969 dal pretore di Milano nel
procedimento penale a carico di Capraro Gaetano, iscritta al n. 88 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;
2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1970 dal pretore di Pisa nel
procedimento penale a carico di Girolami Carlo, iscritta al n. 147 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 127 del 19 maggio 1971;
3) ordinanza emessa il 14 giugno 1971 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Parretti Giancarlo, iscritta al n. 362
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971;
4) ordinanza emessa il 5 giugno 1971 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Mazzatosta Giocondo, iscritta al n. 382
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971;
5) ordinanza emessa il 25 febbraio 1972 dal pretore di Pietrasanta
nel procedimento penale a carico di Dini Pietro ed altro, iscritta al
n. 146 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 141 del 31 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Gaetano Capraro,
il pretore di Milano, con ordinanza emessa l'11 marzo 1969, ma
pervenuta alla Corte costituzionale il 25 febbraio 1971, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario ed in
particolare dell'art. 4, relativamente all'espressione "di ogni grado",
dell'art. 31, per quanto concerne l'espressione "in sottordine",
dell'art. 34 e dell'art. 39, primo comma, in riferimento agli artt.
101, 107, terzo comma, e 25 della Costituzione.
Ritenuta la rilevanza della questione proposta perché incidente
sulle condizioni di capacità del giudice ai sensi dell'art. 185, n. 1,
del codice di procedura penale e la sua proponibilità per avere il
legislatore provveduto alla revisione dell'ordinamento giudiziario ai
sensi della VII disp. trans. e finale Cost., in relazione alla non
manifesta infondatezza il pretore osserva che l'art. 4 dell'Ordinamento
giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, pone una
distinzione tra giudici di diverso grado delle preture; che l'art. 31
mette in evidenza l'esistenza di una categoria di magistrati in
sottordine, ai quali il successivo art. 34 assegna il compito di
coadiuvare il titolare nell'adempimento delle "sue" funzioni; che
inoltre, il primo comma dell'art. 39 dello stesso Ordinamento
giudiziario, contenente le disposizioni per le preture costituite in
sezioni, quali quella cui è assegnato il giudice a quo, ripete lo
schema gerarchico, stabilito negli articoli precedentemente citati.
Né la gerarchia, stabilita dall'Ordinamento giudiziario di cui al
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, potrebbe dirsi mutata dalla legge 24
maggio 1951, n. 392, perché questa avrebbe fatto una sostituzione
nominale delle categorie ai suddetti gradi, essendo rimasti in vita
questi ultimi, cui sono rapportate le retribuzioni economiche, a
prescindere dalle funzioni esercitate in concreto dai singoli
magistrati.
Ritiene quindi il giudice a quo che un tale sistema sia contrario
apertamente con le disposizioni della Costituzione, la quale, com'è
noto, dispone che i magistrati si distinguano soltanto per diversità
di funzioni (art. 107), rifiutando l'ordinamento a base gerarchica.
In particolare la distinzione per gradi dei giudici di pretura di
cui agli artt. 4 e 39 dell'Ordinamento sembra in contrasto con l'art.
101 della Costituzione, che prescrive che i giudici siano soggetti
soltanto alla legge, derivando da tale disposizione che la
giurisdizione, che si esercita nel nome del popolo, non può essere
esercitata per delega oppure per disposizione di un superiore
gerarchico, ma soltanto come espressione di un potere-dovere sovrano
precostituito per legge. Tale disposizione costituzionale avrebbe lo
scopo di realizzare la condizione di indipendenza di tutti i giudici
garantendone la imparzialità da qualsiasi timore o speranza che
possono provenire anche dall'interno della magistratura, e dalle
garanzie costituzionali di cui è parola deriva il dubbio sulla
legittimità dell'espressione "magistrati in sottordine" contenuta
nell'art. 31 dell'Ordinamento vigente, ripresa e ribadita con maggiore
"convinzione" dall'art. 34.
Il pretore, inoltre, ritiene che l'intera disposizione dell'art. 34
sia in contrasto con l'art. 107, terzo comma della Costituzione, il
quale stabilisce, in modo reciso, che i magistrati si distinguono fra
loro "soltanto" per diversità di funzioni. Sarebbe, perciò, chiaro
che, se la funzione giurisdizionale è propria di ciascun magistrato,
non può essere "sua", cioè del solo titolare della pretura costituita
in sezioni.
La struttura gerarchica in questione trasparirebbe infine dalla
disposizione dell'art. 39 dell'Ordinamento, nella parte in cui
statuisce che "la prima sezione è presieduta dal titolare della
pretura e che le altre sezioni sono presiedute dal magistrato più
elevato in grado... e possono essere anche presiedute dal titolare
della pretura".
Viene, pertanto, sottoposto al giudizio della Corte costituzionale
anche il primo comma di tale articolo, il quale, tra l'altro, con
l'ammettere la sostituzione del titolare della pretura a qualsiasi
altro pretore, costituirebbe una palese violazione dell'art. 25 della
Costituzione, secondo la più ampia interpretazione che di esso ha dato
la Corte. Infatti non sarebbe dubbio che una possibile sostituzione,
operata di volta in volta e per ogni singolo processo, verrebbe ad
eludere la predetta disposizione, che riguarda il giudice precostituito
per legge.
2. - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma
primo, 34, comma primo, e 38 del r.d.30 gennaio 1941, n. 12, è stata
sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, 107, comma
terzo, e 25 Cost., anche dal pretore di Pisa nel corso del procedimento
penale a carico di Carlo Girolami, con ordinanza emessa il 16 dicembre
1970.
Il giudice a quo, che era stato investito del processo dal pretore
dirigente a seguito di una dichiarazione di nullità del decreto di
citazione a giudizio dell'imputato pronunziata dal pretore d'udienza e
dell'emanazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio da parte
del dirigente medesimo - omesso qualsiasi provvedimento in ordine alla
contestazione istruttoria del reato -, dopo aver ritenuto la rilevanza
della questione per motivi analoghi a quelli posti in evidenza dal
pretore di Milano, interpreta le norme impugnate nel senso che il loro
combinato disposto creerebbe, nelle preture cui sono assegnati più
magistrati, una posizione gerarchicamente sopraordinata del pretore
titolare e correlativamente una sotto ordinazione degli altri giudici:
il primo regge e dirige la pretura e distribuisce secondo criteri
insindacabili il lavoro tra i secondi, i quali hanno il dovere di
coadiuvarlo nell'adempimento delle sue funzioni.
Tale contenuto precettivo delle norme denunziate, non condiviso
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 80 del 1970, risulterebbe
invece oltre che dalla testuale esegesi anche dalla comune applicazione
che delle disposizioni si fa nelle preture, ove sarebbe regola che ai
singoli pretori venga assegnato soltanto un segmento delle complessive
attribuzioni spettanti all'ufficio, sino ad arrivare all'esclusione di
alcuni magistrati dall'attività di giudizio.
In tal senso il dubbio di costituzionalità riguarda in primo luogo
la conformità della normativa sopra individuata agli artt. 101, comma
secondo, e 107, comma terzo, della Costituzione.
Infatti la possibilità accordata ad un magistrato (pretore
dirigente) di assegnare agli altri pretori una parte soltanto della
trattazione del singolo affare e di riprendere in mano la regiudicanda
dopo l'espletamento dell'attività parziaria assegnata (che così
diventa "delegata") implicherebbe già che tra il giudice e l'affare
non vi sia più soltanto la legge ma si aggiunga il pretore dirigente.
Quel rapporto di immediatezza e di correlativa responsabilizzazione,
che l'art. 101 ha voluto istituire tra il giudice ed il caso, sarebbe
pertanto spezzato.
Ma la normativa denunziata - secondo il giudice a quo - sembra
confliggere soprattutto con il precetto della distinzione dei
magistrati solo in rapporto alle funzioni, perché fa sì che tra
magistrati, i quali esercitano tutti le stesse funzioni istituzionali,
e cioè le funzioni di pretore, uno solo, e cioè il pretore titolare,
abbia la pienezza delle attribuzioni pretorili e cioè possa - dato un
affare - trattarlo compiutamente dalla fase preistruttoria a quella del
giudizio e della esecuzione; mentre tutti gli altri magistrati-pretori
esercitano, rispetto a ciascun affare, solo le limitate attribuzioni
per l'espletamento delle quali l'affare stesso è stato loro assegnato.
In sostanza, le attribuzioni istituzionali del pretore dirigente e
quelle dei pretori in sottordine, rispetto ai singoli affari sarebbero
diverse.
La "parcellizzazione" tra i pretori in sottordine del potere
giurisdizionale, che dalla legge è previsto come una totalità, per
effetto dei poteri di direzione e distribuzione del lavoro accordati al
pretore dirigente, implicherebbe quindi la creazione di rapporti di
tipo gerarchico.
Un ulteriore motivo di sospetto riguarda la compatibilità della
normativa denunciata con l'art. 25, comma primo, della Costituzione,
che verrebbe violato dalla vigente normativa, la quale consente,
attraverso la discrezionale scelta del magistrato che dovrà svolgere
le funzioni di pretore nel caso sub-iudice, che l'individuazione della
concreta personificazione dell'organo in relazione alla regiudicanda
avvenga dopo l'insorgenza del caso ed a seguito di una scelta
assolutamente discrezionale ed insindacabile. In tal modo si
vanificherebbero tutte le cautele che presidiano le fasi precedenti,
perché si perverrebbe ad un risultato che in termini qualitativi non
è dissimile da quello che si avrebbe con la Costituzione dell'organo
giudicante, volta a volta, in vista del singolo processo.
Infatti, secondo il pretore di Pisa, ciò che il Costituente ha
voluto assicurare attraverso l'art. 25 non è solo e tanto il "bene
giuridico" della regolare Costituzione degli organi, ma un'esigenza
politica ben precisa, e cioè che la persona (o le persone) chiamate a
giudicare un caso non siano scelte (rectius, non possano essere scelte)
in vista delle peculiarità del caso stesso, dei suoi connotati
individuali (personalità del giudicabile; incidenza politica
dell'affare; concreti interessi di potere in gioco).
Il sospetto di costituzionalità viene quindi verificato anche alla
luce dei principi enunciati dalla stessa Corte costituzionale. In
particolare, secondo il giudice a quo, il principio che la
individuazione del giudice competente debba avvenire secondo rigorosi
criteri obiettivi opportunamente sindacabili (Corte cost. 117 del
1968), importa che anche l'assegnazione del singolo procedimento
all'uno anziché all'altro dei molteplici magistrati, che in un dato
luogo impersonano l'organo giudiziario competente, avvenga secondo
criteri obiettivi e sindacabili. Parimenti, il principio secondo cui
"precostituzione del giudice e discrezionalità sono criteri tra i
quali non si ravvisa possibile una conciliazione" (Corte cost. 88 del
1962), è valido non solo allorché la possibilità di scelta si
presenta tra diversi giudici-organi ma anche, e nella stessa misura,
allorché tale possibilità si presenta tra diversi soggetti fisici
impersonanti lo stesso giudice-organo.
Si rileva poi che, nel caso della normativa in esame, si riproduce
una situazione d'incerta precostituzione del giudice naturale simile,
se non peggiore, a quella che derivava dal potere di avocazione del
procuratore della Repubblica (art. 31, comma secondo, c.p.p.) e dalla
competenza prorogata del pretore (art. 30, comma primo, u.p., e comma
secondo, c.p.p.). E la saldatura tra il momento della scelta
dell'ufficio competente ed il momento della scelta del magistrato che
deve impersonarlo viene ad essere ulteriormente evidenziata osservando
che - se il principio del giudice naturale dovesse giocare
esclusivamente a livello di competenza, e cioè nella distribuzione dei
processi solo tra organi e non anche tra magistrati dello stesso organo
- il legislatore ordinario potrebbe agevolmente eluderlo, sul piano
organizzatorio, sia mediante riforme di circoscrizioni giudiziarie sia
mediante riforme processuali. Né il sospetto d'incostituzionalità
dell'attuale potere di distribuzione degli affari, spettante ai
dirigenti, potrebbe esser escluso in base alla considerazione che
competente alla distribuzione è un organo imparziale, quale il pretore
dirigente ovvero il presidente del tribunale. Crede infatti il giudice
a quo sufficiente rilevare che, secondo gli stessi principi della Corte
costituzionale, la qualità di organo giudiziario imparziale
dell'ufficio cui sia attribuito il potere di designare il giudice per
il caso concreto non vale ad escludere la violazione dell'art. 25,
comma primo, Cost., tutte le volte in cui il potere non sia vincolato
nel suo esercizio all'osservanza di rigorosi criteri obiettivi
previamente ipotizzati dalla legge.
In subordine il giudice a quo osserva che, anche a voler ritenere
che l'assegnazione discrezionale dei procedimenti da parte del
dirigente non violi il principio del giudice naturale, tale violazione
sembra tuttavia riscontrabile nel potere del dirigente di assegnare un
procedimento solo per la istruzione o solo per il giudizio. Un tale
sistema, invero, porterebbe alla precostituzione, per ogni procedimento
di competenza pretorile, di "due giudici naturali", quello
dell'istruttoria e quello (eventuale) del giudizio, senza che tale
precostituzione di giudici naturali trovi titolo nella legge - che anzi
la lunga tradizione dell'ufficio di pretore è nel senso di
concentrare, per evidenti ragioni di rapidità e semplicità, nella
stessa persona-organo le varie funzioni inquirenti e giudicanti (cfr.
Corte cost. n. 61 del 1967 e n. 128 del 1970) - ma trova titolo
soltanto nel provvedimento, per giunta discrezionale, del pretore
dirigente, che decide la formazione di sezioni esclusivamente
istruttorie e sezioni esclusivamente dibattimentali. Per tale via si
perviene dunque alla precostituzione del giudice naturale non già per
legge, ma per provvedimento amministrativo, con violazione pertanto del
principio della riserva assoluta di legge in materia (arg. ex Corte
cost. n. 56 del 1967).
Infine, il giudice a quo rileva come la normativa impugnata sembra
illegittima anche nella parte in cui essa non pone limiti al potere del
pretore dirigente, di assegnare ad un magistrato in sottordine il
compimento di un singolo atto della fase istruttoria o del giudizio
designando per il compimento degli atti successivi della stessa fase
altri magistrati. Un siffatto potere del pretore dirigente urterebbe -
invero - sinanche contro una riduttiva concezione di giudice naturale,
aprendo le porte non solo alla designazione del giudice in vista della
concreta regiudicanda, ma addirittura alla continua sottrazione del
giudicabile al giudice, pur innaturalmente assegnatogli e pur
precostituito con atto amministrativo, in relazione al concreto
contenuto che vengano ad assumere i singoli atti processuali da tale
giudice posti in essere.
3. - Analoga questione di legittimità costituzionale degli artt.
34 e 38 dell'Ordinamento giudiziario veniva sollevata dal pretore di
Roma, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 107 Cost., con ordinanza
emessa il 14 giugno 1971 nel corso del procedimento penale a carico di
Giancarlo Parretti.
Il giudice a quo premette in fatto di aver disposto indagini di
polizia giudiziaria e proceduto ad atti istruttori nei confronti del
predetto imputato, in base a notitia criminis informale, e di aver dato
comunicazione di tale iniziativa al pretore dirigente il quale gli
aveva risposto che il processo in questione era stato assegnato ad
altro collega di altra sezione. Il pretore veniva altresì invitato a
trasmettere a quest'ultimo gli atti istruttori assunti.
Ritenendo che dalla "sentenza della Corte costituzionale n. 80 del
1970, risulti con chiarezza che il pretore dirigente non ha il potere
di privare i magistrati addetti alla pretura dell'esercizio dell'azione
penale iniziata da una notitia criminis appresa dalla stampa" e
ritenendosi perciò legittimamente investito dell'azione penale, il
pretore proseguiva l'attività istruttoria.
Nel contempo, anche per aderire all'invito in tal senso rivoltogli
dal pretore dirigente, il giudice a quo chiedeva al Consiglio superiore
della magistratura di esprimere un parere sulla questione.
Rilevava che, alla luce dei principi affermati da codesta Corte
nella sentenza n. 80 del 1970, non si poteva riconoscere al pretore
dirigente la facoltà di privare del potere di iniziare ed esercitare
l'azione penale il singolo pretore, che di tal azione doveva ritenersi
titolare in piena autonomia. Che se, invece, una tale facoltà avesse
voluto ricavarsi dalle disposizioni degli artt. 34 e 38
dell'Ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), tali norme
non potevano sottrarsi alle censure di legittimità costituzionale la
cui fondatezza questa Corte aveva escluso nella citata sentenza, sulla
considerazione che esse, correttamente interpretate, non incidevano in
alcun modo sulla sfera di attribuzioni proprie dei singoli magistrati.
Senonché il Consiglio superiore della magistratura ha espresso
"l'avviso che i procedimenti penali iniziati ex officio dai singoli
magistrati non si sottraggono alla regola generale stabilita dall'art.
38 dell'Ordinamento giudiziario".
Nonostante tale "avviso", il pretore è tuttora convinto che una
corretta interpretazione delle citate norme dell'Ordinamento
giudiziario gli consentirebbe di ritenersi legittimamente investito
dell'esercizio dell'azione penale in relazione al caso de quo. Egli si
trova, tuttavia, nella impossibilità di dare pratica attuazione a
quella corretta interpretazione.
La rilevanza della questione nel caso concreto sarebbe quindi
palese: la declaratoria di illegittimità costituzionale, restituendo
al giudice a quo l'esercizio del potere giurisdizionale di cui è stato
privato nel caso concreto, gli consentirebbe di proseguire
nell'attività processuale interrotta, la quale non potrebbe essere
svolta senza risolvere la questione sollevata, che si pone come
pregiudiziale accertamento della validità di essa.
D'altra parte anche se il pretore volesse aderire all'invito del
pretore dirigente, ciò dovrebbe fare in applicazione di norme che
sospetta di illegittimità costituzionale e in ordine alle quali ha
perciò l'obbligo di provocare il relativo accertamento da parte della
Corte.
Quanto alla non manifesta infondatezza il giudice a quo, dopo
essersi richiamato alle argomentazioni contenute nell'ordinanza 16
dicembre 1970 del pretore di Pisa, aggiunge che l'art. 34, comma primo,
Ord. giud., a parte gli arcaismi linguistici, è ancora in vigore nella
sua originaria portata ed individua nel pretore dirigente l'unico
titolare del potere giurisdizionale nelle preture con più magistrati;
"i magistrati in sottordine" non sarebbero perciò titolari di un
potere proprio, ma agirebbero solo per delega del dirigente.
Tale soluzione sarebbe palesemente in contrasto con l'art. 101
Cost. che vuole i magistrati soggetti soltanto alla legge (e non pure
al "superiore") e perciò singolarmente titolari, ciascuno in piena
autonomia, del potere giurisdizionale, nell'ambito ovviamente della
propria competenza; con l'art. 107, terzo comma, che non consentendo
che i magistrati possano tra loro distinguersi altrimenti che per
diversità di funzioni, esclude che tra essi possa stabilirsi un
rapporto di subordinazione gerarchica (che quella soluzione,
evidentemente, postula).
Nelle stesse censure incorrerebbe anche l'art. 38 Ord. giud., ove
da esso, in quanto prevede che "il titolare... distribuisce il lavoro
tra le sezioni", vuole farsi discendere la conseguenza che il singolo
magistrato non è titolare dell'azione penale se non in relazione ai
processi a lui assegnati; tale norma, così interpretata, nega infatti,
in contrasto con i principi costituzionali sopra accennati, che il
singolo magistrato è titolare in proprio dell'azione penale anche
nelle preture con più magistrati.
Tale negazione apparirebbe in contrasto altresì col principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in relazione al
citato art. 107: magistrati aventi lo stesso status sarebbero o no
titolari dell'azione penale, e quindi soggetti soltanto alla legge o
invece anche al potere del dirigente, a seconda che esercitino le loro
funzioni in preture con unico titolare o in preture con più
magistrati.
Secondo il giudice a quo non sussisterebbero altre norme
dell'Ordinamento giudiziario su cui possa fondarsi il potere del
pretore dirigente e la correlativa menomazione della sfera di
attribuzioni del singolo magistrato, in relazione all'esercizio
dell'azione penale. Ma, ove esse esistessero, incorrendo nelle stesse
censure sopra formulate, andrebbero egualmente valutate sotto il
profilo della legittimità costituzionale, da parte della Corte che, in
conclusione, è sollecitata a stabilire se è conforme alla
Costituzione quella situazione legislativa per la quale nella prassi:
a) si nega al singolo pretore addetto a preture con più magistrati il
potere di esercitare l'azione penale in relazione a notitiae criminis a
lui pervenute al di fuori dei normali meccanismi burocratici dei grandi
uffici (per esempio, come nella specie, attraverso la stampa); b) si
riconosce al pretore dirigente il potere di privare, com'è accaduto
nella specie, il singolo magistrato del potere di esercitare e
proseguire l'azione penale.
Si osserva, infine, che una dichiarazione di illegittimità
costituzionale non importerebbe alcun inconveniente neanche a livello
organizzativo: duplicazioni di iniziative potrebbero essere, infatti,
da un lato prevenute con una informativa al dirigente da parte del
singolo magistrato, dall'altro lato eliminate con i normali meccanismi
processuali (art. 413 c.p.p.).
4. - Altra questione di legittimità costituzionale degli artt. 34
e 38 dell'Ordinamento giudiziario veniva sollevata da un diverso
pretore di Roma con ordinanza emessa il 5 giugno 1971, nel corso del
procedimento penale a carico di Giocondo Mazzatosta, in riferimento
agli artt. 3, 25, 101 e 107 della Costituzione.
Premesso di essere stato investito del procedimento a seguito di
provvedimento del pretore dirigente che gli aveva rimesso gli atti
istruttori, iniziati da altro pretore in base a notitia criminis
informale, e considerata la rilevanza dell'eccezione di legittimità
costituzionale in quanto l'attività istruttoria ulteriore potrebbe
essere viziata ex art. 185, n. 1, cod.proc.pen., il giudice a quo
osserva che l'art. 38 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, unitamente
all'altra norma contenuta nell'art. 34, secondo cui "i magistrati in
sottordine coadiuvano il titolare nell'adempimento delle sue funzioni"
conferisce, al dirigente nelle preture con più magi strati , il potere
di privare il singolo magistrato del procedimento da questi iniziato,
d'ufficio, e non pervenutogli attraverso le normali assegnazioni
burocratiche, con ciò ledendo il dettame costituzionale (art. 101,
secondo comma, Cost.) che vuole il giudice soggetto soltanto alla
legge e che distingue i magistrati tra loro soltanto per diversità di
funzioni (art. 107, comma terzo, Cost.).
Ciò comporterebbe l'assoluta indipendenza nell'espletamento delle
funzioni da qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica sia
all'interno che all'esterno dell'Ordine giudiziario, indipendenza che
sarebbe completamente frustrata laddove si privi il singolo magistrato
del potere di proseguire l'istruttoria intrapresa, lasciandogli
semplicemente un potere di denunzia del tutto irrilevante se messo in
rapporto con il ben preciso obbligo impostogli dall'art. 1 cod. proc.
pen. rivolto al promovimento dell'azione penale e creando una
differenziazione tra pretore dirigente - detentore dell'azione penale -
e altri magistrati privi di tale funzione e quindi in contrasto con
l'art. 107 della Costituzione.
Secondo il pretore l'art. 38 dell'Ordinamento giudiziario è quindi
non semplicemente arcaico nelle forme linguistiche, ma attraverso le
coloriture autoritarie che riceve dagli artt. 31 e 34 del r.d. 30
gennaio 1941, n. 12, del tutto in contrasto con le invocate norme
costituzionali, oltreché è con quelle di cui agli artt. 25 e 3 della
Costituzione.
Invero, giudice naturale finirebbe con l'essere non già quello che
inizia l'azione penale, e che quindi per avere dimostrato più
sensibilità sociale è anche quello voluto dalla collettività nel cui
nome pronuncia sentenza, ma chi risulti delegato dal dirigente a
proseguire l'azione con ciò rimanendo violato il principio
costituzionale.
Inoltre la differenziazione imposta dall'art. 38 dell'Ordinamento
giudiziario sarebbe incostituzionale sotto altro profilo (art. 3 Cost.)
laddove si consideri che il pretore che svolge da solo la funzione in
un mandamento è diverso da quello che si trovi in una pretura con più
magistrati, potendo il primo e non quest'ultimo iniziare e proseguire,
senza interferenze, l'azione penale intrapresa.
5. - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34 e
38 dell'Ordinamento giudiziario veniva, infine, sollevata dal pretore
di Pietrasanta con ordinanza emessa il 25 febbraio 1972, nel corso del
procedimento penale a carico di Pietro Dini, in riferimento agli artt.
25, 101 e 107 della Costituzione.
Ritenuta rilevante la questione in relazione all'art. 185 c.p.p.,
il pretore, dopo aver premesso in fatto di essere stato investito del
procedimento a seguito di provvedimento di sostituzione da parte del
pretore dirigente e dopo aver fatto derivare, sia pure in termini
dubitativi, tale potere dalla normativa impugnata, ritiene in contrasto
con le norme costituzionali citate la circostanza che nel sistema
vigente la norma che vieta la sostituzione di un giudice ad un altro
sia sprovvista di qualsiasi sanzione, con la conseguenza che il
magistrato, ad altri sostituito, deve soggiacere non già a quella
norma di legge, ma al provvedimento illegittimo del collega pretore
titolare.
I giudici infatti sarebbero soggetti alla legge (art. 101/2) non
soltanto nell'esame del merito dei procedimenti loro assegnati, ma
anche nei presupposti stessi del loro potere di esaminare, in modo che
tale potere non sia dato e tolto arbitrariamente; senza di ciò
l'indipendenza del magistrato sarebbe del tutto nominale e sottoposta,
per così dire, alla condizione meramente potestativa
dell'insindacabile e sempre revocabile consenso del titolare. I
magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni
(art. 107/3): ma le funzioni del dirigente non potrebbero essere tanto
late da determinare la soggezione degli altri magistrati anche ai loro
provvedimenti illegittimi, perché un tale potere avrebbe natura
propriamente gerarchica e non sarebbe più riconducibile al generico e
anodino concetto di funzione.
Il vigente sistema sarebbe in contrasto anche con il principio
dell'art. 25/1 Cost., considerando come solo in linea teorica giudice
naturale è l'ufficio, quando praticamente lo è invece il dirigente,
attraverso il quale deve passare, per una sommaria delibazione, tutto
il lavoro giurisdizionale e che può disporne a sua discrezione.
Questa configurazione quasi gerarchica dell'ufficio pretorile (che
sarebbe in evidente contrasto con l'art. 107/3 Cost.) potrebbe essere
eliminata soltanto predeterminando criteri generali ed automatici di
distribuzione del lavoro, cioè dando un concreto contenuto precettivo
al principio dell'art. 25/1 Cost. anche in relazione alle persone
fisiche dei singoli giudicanti. Vi sarebbe dunque una stretta
connessione, pratica se non teorica, tra i principi degli artt. 25/1 e
107/3 Cost., nel senso che solo l'integrale rispetto del primo può
assicurare l'integrale rispetto del secondo; e viceversa.
6. - Le citate ordinanze sono state tutte regolarmente notificate,
comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, ma nessuno si è
costituito dinanzi alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :
1. - I cinque giudizi di cui alle ordinanze citate vanno riuniti e
decisi con un'unica sentenza stante la parziale identità dell'oggetto
delle questioni di legittimità costituzionale prospettate, pur con
maggiore o minore ampiezza di motivazioni, in ordine ai predetti
articoli del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.
2. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle
cinque ordinanze possono individuarsi e raggrupparsi nel seguente modo:
a) Contrasterebbero con gli artt. 101, comma secondo, e 107, comma
terzo, della Costituzione in quanto esprimerebbero disposizioni e
principi incompatibili con questi articoli, le sotto indicate parole
che si riscontrano nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e precisamente: "di
ogni grado" contenute nell'art. 4; "la pretura è retta dal pretore
titolare" e "possono essere addetti alle preture uno o più magistrati
in sottordine" contenute nell'art. 31; "i magistrati in sottordine
coadiuvano il titolare nell'adempimento delle sue funzioni" contenute
nell'art. 34; "il titolare della pretura dirige l'ufficio e
distribuisce il lavoro tra le sezioni. Sono di sua esclusiva competenza
le attribuzioni di carattere amministrativo e la sorveglianza
sull'andamento generale dei servizi" contenute nell'art. 38; "la prima
sezione è presieduta dal titolare della pretura. Le altre sezioni sono
presiedute dal più elevato in grado o dal più anziano dei
magistrati... e possono anche essere presiedute dal titolare della
pretura" contenute nell'art. 39.
Queste espressioni, secondo le ordinanze di rimessione,
indicherebbero l'esistenza di un'organizzazione gerarchica delle
preture con più magistrati in forza della quale il pretore dirigente
sarebbe l'unico titolare del potere giurisdizionale, mentre tutti gli
altri magistrati sarebbero a lui subordinati e non soggetti soltanto
alla legge.
Il combinato disposto dei citati articoli consentirebbe che tra il
giudice-pretore e la regiudicanda "possa inserirsi il diaframma del
provvedimento d'assegnazione del pretore dirigente che fissa dei limiti
alle attribuzioni istituzionali del pretore designato rispetto al
singolo affare" nonché creerebbe una disparità costituzionalmente
inammissibile fra i magistrati assegnati ad un medesimo ufficio di
pretura in quanto il solo pretore dirigente avrebbe la pienezza delle
attribuzioni che gli consentirebbero di trattare il singolo caso
dall'inizio alla conclusione, mentre tutti gli altri, pur essendo
investiti delle medesime funzioni, eserciterebbero, rispetto ai singoli
affari, le proprie attribuzioni solo nei limiti del mandato di
assegnazione.
b) Il combinato disposto degli articoli citati, sempre secondo le
ordinanze di rimessione, sarebbe a contrasto con l'art. 25, comma
primo, della Costituzione e violerebbe il principio che nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge in quanto
consentirebbe che la scelta della persona fisica chiamata ad
impersonare l'ufficio di pretore in relazione al caso concreto avvenga
a seguito di provvedimento discrezionale ed insindacabile del capo
dell'ufficio e dopo l'insorgenza della regiudicanda, nonché
consentirebbe, attraverso la designazione di alcuni pretori incaricati
solo dell'istruttoria e di altri incaricati solo del giudizio, la
precostituzione di giudici naturali per atto amministrativo, mentre la
legge conoscerebbe invece solo un pretore che riunisce in sé le varie
funzioni.
c) Le disposizioni dell'art. 38 del richiamato r.d. 30 gennaio
1941, n. 12, secondo il pretore di Roma, violerebbero il principio di
uguaglianza in quanto magistrati aventi il medesimo status sarebbero o
no titolari dell'azione penale e quindi soggetti soltanto alla legge o
invece anche al potere del dirigente a seconda che esercitino le loro
funzioni in preture con unico titolare o in preture con più
magistrati.
d) Il disposto dell'art. 38 contrasterebbe con l'art. 25 della
Costituzione in quanto consentirebbe al magistrato dirigente la pretura
di sostituire il magistrato a lui in sottordine anche nell'ambito della
stessa fase processuale con la conseguenza della sottrazione del
giudicabile al giudice che ha già iniziato a conoscere il caso e che
ha già compiuto atti giudiziari.
3. - Le prime tre questioni di legittimità costituzionale sono
infondate soprattutto in quanto gli inconvenienti denunziati attengono
all'interpretazione ed applicazione delle norme impugnate e non
comportano vizio intrinseco di costituzionalità delle norme medesime.
Va anzitutto precisato che la Corte con la sua sentenza n. 80 del
1970 ha affermato che la legge 24 maggio 1951, n. 392, ha
sostanzialmente mutato la normativa anteriore quanto alla divisione dei
magistrati per gradi, stabilendo, in conformità del dettato della
Costituzione, che i magistrati ordinari "si distinguono secondo le
funzioni". Di conseguenza da quella legge devono ritenersi modificati,
anche nelle loro espressioni letterali, vari articoli del r.d. 30
gennaio 1941, n. 12, fra i quali anche gli artt. 31 e 34 là dove
qualificano in sottordine i magistrati di pretura rispetto al titolare
dell'ufficio e devono leggersi le disposizioni in detti atti contenute
in rapporto alla nuova terminologia, abbandonando quella precedente che
la Corte ritiene superata ed impropria, e soprattutto in rapporto allo
spirito della legge del 1951 che, col distinguere i magistrati secondo
le funzioni ha escluso fra loro una subordinazione gerarchica del tipo
di quella che regola i rapporti tra i funzionari della pubblica
amministrazione.
Le norme denunziate non sono in contrasto con la norma
costituzionale in quanto, come ha già affermato la Corte nella
sentenza n. 168 del 1963, la parificazione dei magistrati in relazione
all'art. 101 della Costituzione esiste solo per quanto riguarda le
funzioni istituzionali e gli atti ai quali esse si ricollegano.
In particolare l'art. 39, primo comma, del richiamato r.d. 30
gennaio 1941, n. 12, prescrivendo che la prima sezione di una pretura
con più magistrati è presieduta dal titolare della pretura o da chi
lo sostituisce e che le altre sezioni sono di regola presiedute dal
più elevato in grado o dal più anziano dei magistrati che vi sono
addetti e possono anche essere presiedute dal titolare della pretura,
pure usando una terminologia discordante con quella della Costituzione,
non concreta un contenuto normativo contrastante con il principio di
cui all'art. 101, primo comma, della Costituzione in quanto indica
obbiettivamente a quali magistrati spettino le funzioni e i poteri,
necessari per il funzionamento della pretura, di presiedere le singole
sezioni.
Pertanto, come già affermato dalla citata sentenza n. 80 del 1970
le parole magistrato "più elevato in grado" dell'art. 39 vanno
interpretate e lette come "magistrato più elevato nelle funzioni". Le
"improprietà lessicali" in rapporto alle statuizioni costituzionali
degli articoli denunziati del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, non
influiscono sul loro contenuto normativo e in particolare in ordine ai
rapporti fra dirigenti ed altri magistrati delle preture.
4. - Per quanto attiene all'art. 38 del citato r.d. del 1941 la
Corte nella richiamata sentenza ha affermato che esso, determinando i
poteri del titolare della pretura nei confronti degli altri magistrati
appartenenti alla stessa, li elenca "in modo del tutto ortodosso in
rapporto anche alla nuova concezione costituzionale dell'ordine
giudiziario" rilevando che le disposizioni del predetto articolo,
ancorché improprie nella loro terminologia, non menomano le
attribuzioni medesime né ledono le relative tutele costituzionali.
Pertanto la corretta interpretazione delle norme denunziate esclude
che esse pongano i magistrati nell'esercizio delle funzioni
giurisdizionali in un rapporto di subordinazione e tanto meno alla
dipendenza gerarchica del pretore dirigente né attribuiscono
esclusivamente a questo le funzioni inerenti alla attività giudiziaria
della Pretura né tanto meno gli conferiscono i poteri di interferire
nell'attività giudiziaria svolta dagli altri magistrati.
Le sue attribuzioni elencate nell'art. 38 sono esclusivamente
quelle di dirigere l'Ufficio e di distribuire il lavoro tra le sezioni
nonché quelle di carattere amministrativo e di sorveglianza
sull'andamento generale dei servizi.
L'attribuzione di tali funzioni al dirigente deve necessariamente
intendersi disposta nei limiti delle norme costituzionali e pertanto
tali funzioni devono intendersi preordinate e devono essere svolte
esclusivamente per obbiettive ed imprescindibili esigenze di servizio
al solo scopo di rendere possibile il funzionamento della pretura ed
agevolare l'efficienza di questa.
Qualsiasi applicazione delle norme denunziate diretta al
raggiungimento di scopi diversi da quelli predetti, rispondenti alla
ratio voluta dal legislatore, costituirebbe attività viziata per
sviamento del fine o per eccesso di potere o per esercizio arbitrario e
illegittimo di funzioni pubbliche con le conseguenze giuridiche
inerenti.
5. - La Corte non ritiene fondata la questione di
costituzionalità, in ordine all'art. 3 della Costituzione, dell'art.
38 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sotto il profilo che le
disposizioni di questo violerebbero il principio di uguaglianza in
quanto magistrati aventi il medesimo status sarebbero o no titolari
dell'azione penale e quindi soggetti soltanto alla legge o invece anche
al potere del dirigente a seconda che esercitino le loro funzioni in
preture con unico titolare o in preture con più magistrati. È infatti
evidente che il legislatore, nel formulare l'articolo denunziato, ha
inteso disciplinare in modo disuguale situazioni che oggettivamente e
necessariamente sono disuguali e ciò allo scopo di provvedere a
regolamentare una situazione imprescindibile onde rendere possibile
l'espletamento della funzione giudiziaria nelle preture aventi più
titolari e pertanto con finalità costituzionalmente valide.
6. - Più approfondito esame richiede la questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 38 sollevata in relazione: a) al
potere del magistrato dirigente di assegnare ad un magistrato della
pretura il compimento di singoli atti del giudizio e di designare,
invece, altro magistrato per il compimento di successivi atti; b) al
potere dello stesso dirigente di revocare la già disposta
assegnazione.
Sul primo punto la Corte osserva che nel concetto di "direzione"
dell'ufficio rientra indubbiamente il potere del pretore dirigente di
predisporre una razionale organizzazione che può prevedere una
ripartizione preventiva del lavoro fra i vari magistrati anche nel
senso che nello stesso processo determinati atti siano compiuti da un
magistrato ed altri atti siano compiuti da un magistrato diverso. Più
generalmente è da affermarsi non illegittima la possibilità di
escludere che ogni processo sia condotto, dal principio alla fine,
dallo stesso giudice, purché, come è ovvio, i relativi poteri siano
esercitati dal dirigente al solo fine di una efficiente organizzazione
dell'ufficio e di una necessaria e razionale distribuzione del lavoro
giudiziario.
Quanto al secondo punto, ritiene la Corte che di per sé non sia
illegittimo il potere del dirigente di disporre la revoca della già
disposta assegnazione di un determinato affare giudiziario: possono
infatti determinarsi situazioni che giustifichino, in funzione del
soddisfacimento di imprescindibili oggettive esigenze, un siffatto
provvedimento. Tuttavia è da considerare che la normativa in esame
non prevede la possibilità di richiedere che il dirigente esterni i
motivi in base ai quali la revoca dell'assegnazione sia stata adottata:
sicché l'impugnato art. 38, nella parte che qui viene in rilievo
consente in astratto che un provvedimento di indubbia gravità possa
tradursi in un indiretto sindacato sul modo in cui le funzioni
giurisdizionali sono state esercitate in relazione ad un caso concreto
e possa, perciò, realizzare una violazione del principio secondo il
quale il giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101, secondo
comma, Cost.): pertanto a garanzia dell'indipendenza del giudicante è
necessario, quanto meno, che a quest'ultimo venga riconosciuto il
diritto, quando sia stato spogliato della cognizione di determinati
affari giudiziari, di chiedere che il dirigente motivi per iscritto
l'adottato provvedimento in guisa che il richiedente sia posto in grado
di tutelare il rispetto dovuto alla posizione assicuratagli dalla
Costituzione ed eventualmente di chiedere l'intervento del Consiglio
superiore della magistratura, dell'organo, cioè, al quale è demandato
il compito di assicurare che gli appartenenti all'ordine giudiziario
non siano colpiti da atti che, sia pure mediatamente, portino attentato
alla loro indipendenza. Queste ragioni giustificano la dichiarazione
di parziale illegittimità costituzionale della disposizione
denunciata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del r.d. 30
gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui non prevede che,
nel caso di revoca del provvedimento di assegnazione di attività
giudiziarie, il magistrato interessato possa chiedere che il dirigente
indichi per iscritto i motivi del relativo atto;
dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e
107 della Costituzione, degli artt. 4, 31, 34, 39 del r.d. 30 gennaio
1941, n. 12, e dell'art. 38 dello stesso r.d. nella parte in cui
dispone l'attribuzione al magistrato dirigente la pretura delle
funzioni di dirigere l'ufficio e di distribuire il lavoro fra le varie
sezioni.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte