Sentenza n. 143/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1980 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 215/1978
citata
- art. 2legge 215/1978
- art. 3legge 215/1978
- art. 4legge 215/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e
terzo comma, della legge 26 maggio 1978, n. 215 (norme in materia di
mobilità dei lavoratori) promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio
1979 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra
Galbiati Giuseppe e le Società UNIDAL e SIDALM, iscritta al n. 570 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 265 del 26 settembre 1979.
Visti gli atti di costituzione di Galbiati Giuseppe e della
Società SIDALM; nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1980 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Leopoldo Leon per Galbiati Giuseppe, l'avvocato Mario
Vitucci per la Società SIDALM, e l'avvocato dello Stato Giorgio
Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso, depositato il 12 dicembre 1977 e notificato alla
resistente UNIDAL (già ALEMAGNA s.p.a.), in una con il decreto di
fissazione dell'udienza di discussione del 13 febbraio 1978, il 6
gennaio 1978, Galbiati Giuseppe, rappresentato e difeso giusta mandato
a margine dagli avvocati Maria Grazia Campari e Leopoldo Leon, espose
che, assunto alle dipendenze della società Alemagna il 1 giugno 1964
in qualità di venditore piazzista e inquadrato nella prima categoria
del relativo contratto collettivo, fu inserito nell'organico della
filiale di Monza e svolse attività lavorativa sino a febbraio-marzo
1973, epoca in cui fu affetto da grave malattia cardiaca che ne
determinò l'infermità permanente; che ripresosi dalla fase acuta,
concordò, a seguito di contatti intrattenuti con il direttore della
filiale e con il direttore del personale dott. Anelli, di presentare
alla datrice di lavoro le dimissioni da venditore piazzista al fine di
essere assunto in qualità di impiegato di seconda categoria, addetto
alla sede di via Silva; che, resosi dimissionario il 31 maggio 1974, fu
fatto segno, sotto la data del 28 giugno, di richiesta nominativa come
impiegato di seconda categoria, da parte della s.p.a. Alemagna,
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed
avviato al lavoro con tale qualifica il 1 luglio 1974, ma che fu in
realtà adibito all'espletamento di mansioni operaie dapprima nella
categoria F (luglio-agosto 1974) e poi nella quinta categoria
dall'agosto 1974 in poi e percepì le corrispondenti retribuzioni.
Ciò premesso in fatto, dedusse il ricorrente in diritto che la
richiesta nominativa da parte del datore di lavoro aveva costituito il
rapporto impiegatizio, che, comunque, era riconfermato dal rilascio, da
parte del competente ufficio, di certificato di avviamento al lavoro
presso la Alemagna, che la società, adibendo esso Galbiati a mansioni
non impiegatizie e, per giunta, non consone alla condizione di invalido
di lui, aveva violato l'art. 20 legge n. 482/1968 e, in ogni modo,
l'art. 13 legge n. 300/1970.
Sulla base delle riassunte considerazioni chiese il Galbiati che
l'adito Pretore di Milano a) condannasse la UNIDAL ad attribuirgli le
mansioni impiegatizie di seconda categoria, compatibili con il suo
stato di salute, con declaratoria di illegittimità della precedente
attribuzione a mansioni operaie, b) dichiarasse dovuta e, per
l'effetto, gli attribuisse la qualifica impiegatizia a far data dal 1
luglio 1974 con ogni conseguenza di ordine patrimoniale, monetizzata in
lire 4.360.359, maggiorate da interessi e da rivalutazione monetaria,
per differenza paga, e in lire 1.950.000 per omessa contribuzione, c)
dichiarasse fittizia interruzione del rapporto le dimissioni presentate
il 10 maggio 1974, con la conseguenza che la anzianità dovesse
prendere data dal 1 giugno 1964. In via subordinata chiese esperirsi
prova per testi.
La UNIDAL, rappresentata ed assistita dall'avv. Giuseppe Prisco
giusta procura generale alle liti n. 2330 rep. not. Paolini di Varese
del 4 gennaio 1978, si costituì mediante memoria difensiva depositata
il 2 febbraio 1978, in cui denunciò la contraddittorietà delle
postulazioni attrici, affermò la realtà delle dimissioni del Galbiati
e, sulla base di tali premesse, chiese respingersi le domande attrici.
In via subordinata indicò testi.
2. - Riuscito vano il tentativo di conciliazione, si procedé, nel
corso dell'udienza di discussione, all'interrogatorio delle parti, a
seguito del quale il Pretore ordinò al competente Ufficio del lavoro
di fornire informazioni sia sul momento dell'iscrizione del Galbiati
nell'elenco degli invalidi civili sia sulla richiesta avanzata
dall'Alemagna il 28 giugno 1974 ed evasa con l'avviamento al lavoro
datato 1 luglio 1974 nella persona del Galbiati.
Assunta la disposta prova per testi all'udienza del 4 aprile 1978,
il Pretore fissò per la discussione l'udienza del 30 maggio 1978,
all'inizio della quale il Galbiati dichiarò che il 23 maggio 1978 si
era risolto il suo rapporto con la UNIDAL e che era stato assunto alle
dipendenze della SIDALM come operaio, con inizio delle prestazioni
previsto per il 16 giugno 1978; sebbene la difesa dell'UNIDAL
contestasse la ritualità delle istanze attrici di intervento della
SIDALM per ordine del giudice e della acquisizione della documentazione
della risoluzione del rapporto Galbiati UNIDAL e del rapporto Galbiati
SIDALM, il Pretore, anche alfine di valutare la cessazione della
materia del contendere in ordine alla prima domanda del Galbiati,
invitò le parti a produrre la documentazione.
All'udienza del 13 giugno 1978 la difesa della UNIDAL esibì in
copia il verbale di conciliazione sindacale tra essa UNIDAL e il
Galbiati in data 16 maggio 1978 e il contratto individuale di lavoro
SIDALM Galbiati e si oppose all'ordine di intervento della SIDALM, ma
il Pretore, anche in considerazione della opportunità di chiarire i
rapporti tra la UNI-DAL e la SIDALM ai fini di verificare se in
concreto si fosse data vita tra le due società a trasferimento di
azienda, dispose, con ordinanza 13 giugno 1978, l'intervento in causa
della SIDALM e la produzione, da effettuarsi dalla UNIDAL, del verbale
d'intesa 23 gennaio 1978 e di tutta la documentazione inerente al
passaggio del complesso aziendale UNIDAL alla SIDALM, compresa la
manodopera alle dipendenze della prima.
All'ordine pretorile ottemperò il Galbiati con ricorso notificato
il 27 luglio e depositato il 3 agosto 1978, in cui estese alla SIDALM
le domande già proposte nei confronti della UNIDAL.
Si costituì la SIDALM, rappresentata e assistita dall'avvocato
Francesco Realmonte giusta procura in calce e poi dall'avv. Giuseppe
Guarino giusta mandato alle liti autenticato per notaio Paolini il 28
gennaio 1979, mediante memoria 10 settembre 1978, con la quale, sulla
base di documentazione versata in atti, chiese dichiararsi l'autonomia,
rispetto al precorso rapporto con la UNIDAL, del rapporto del Galbiati
con la SIDALM e, di conseguenza, respingersi le domande attrici;
autonomia che la SIDALM ancorava sia alla conciliazione sindacale
avvenuta il 16 maggio 1978, sia alla disposizione dell'art. 1 della
legge 26 maggio 1978, n. 215, che, convertendo il d.l. 30 marzo 1978,
n. 80, ha attribuito alla dichiarazione dello stato di crisi aziendale
ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lett. c) della legge 12 agosto
1977, n. 675, lo stesso effetto della disdetta indicata nell'art. 2112,
comma primo, cod. civ., anche se intervenuta anteriormente alla entrata
in vigore del decreto legge.
Dal suo canto, il Galbiati sollevò questioni di costituzionalità
dell'intero d.l. n. 80/1978 in riferimento agli artt. 70, 76 e 77,
commi primo e secondo, Cost. e per eccesso di potere governativo,
dell'art. 1 dello stesso decreto in riferimento agli artt.
1,2,3,4,35,36,37,41, comma secondo, Cost., dell'intera legge n.
215/1978 in riferimento agli artt. 70, 76, 77 e 72 Cost., e dell'art.
1, commi primo e terzo, della stessa legge in riferimento agli artt.
77, 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 41, comma secondo, Cost., nonché per
violazione dei principi generalissimi di legalità e di riserva di
legge, e per eccesso di potere governativo.
3. - Con ordinanza resa l'8 febbraio 1979 alla presenza dei
difensori e dei procuratori speciali, depositata nella cancelleria il
successivo 13, notificata alle parti i 21, 22 e 26, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri il 26, comunicata il 26 alla Camera dei deputati
e il 27 al Senato della Repubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 26 settembre 1979 (n. 570 Reg. ord. 1979), l'adito Pretore
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
commi primo e terzo, della legge 26 maggio 1978, n. 215, in riferimento
agli artt. 1, 2, 3, 4 comma primo, 35, 36 comma primo, 41 comma
secondo, Cost., ordinando la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
Premesso che il Galbiati rivendicava un 'anzianità ininterrotta
dal 1 giugno 1964 e la qualifica impiegatizia di seconda categoria dal
1 luglio 1974 nei confronti dell'UNIDAL, la continuità del rapporto
originario e l'illegittimità dell'inquadramento nel quinto livello
professionale e nella categoria operaia nei confronti della SIDALM,
nonché, nei confronti di entrambe le convenute, il risarcimento dei
danni conseguenti al comportamento fraudolento che sarebbe stato tenuto
in occasione delle sue dimissioni dall'UNIDAL, il Pretore ha ravvisato
l'origine del sollevato incidente nella deduzione del Galbiati volta a
che le pretese originariamente vantate contro l'UNIDAL debbano valere
anche nei confronti della SIDALM, in quanto le due imprese
costituirebbero la medesima entità, o, quanto meno, si sarebbe
verificato tra le stesse un trasferimento di azienda, produttivo degli
effetti di cui all'articolo 2112, comma primo, cod. civ., e nelle
deduzioni della SIDALM, la prima delle quali consistente nelle concrete
modalità del passaggio del Galbiati dall'UNIDAL alla SIDALM,
realizzatosi con la risoluzione consensuale del primo rapporto,
documentata nella conciliazione del 16 maggio 1978 espressamente
interruttiva della continuità con il secondo rapporto, e la seconda
deduzione consistente nell'applicazione dell'art. 1 legge n. 215/1978,
che attribuisce l'effetto della disdetta, di cui al ripetuto art. 2112,
comma primo, cod. civ., alla dichiarazione dello stato di crisi
aziendale espressa dal CIPI ai sensi dell'art. 2, comma quinto. lett.
c) della legge n. 675/1977.
Muovendo dalla premessa, diffusamente argomentata, che rilevante è
la questione la quale investa una delle norme che si ha ragione di
ritenere che dovranno essere applicate per definire il giudizio di
merito, il Pretore ha giudicato rilevante la prospettata questione di
costituzionalità, che considera non manifestamente infondata perché
la normativa in esame, rendendo superflua la disdetta del datore di
lavoro che trasferisce l'azienda, le quante volte questa versa in
dichiarato stato di crisi, infligge lesione a quel complesso di diritti
legati all'anzianità acquisiti dal lavoratore in virtù della
continuità del rapporto, che rappresentano strumenti di realizzazione
dell'esigenza affermata nel 1 comma dell'art. 36 della Costituzione.
Violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. ha ravvisato il Pretore
nel diverso trattamento praticato ai lavoratori dipendenti di azienda
giudicata in crisi rispetto ai dipendenti di azienda non in crisi;
diversità di trattamento, la quale, a sua volta, si riannoda alla
esigenza di non gravare il datore di lavoro acquirente dell'azienda di
oneri inerenti al passato, della cui soddisfazione non possono essere
chiamati a sopportare le spese i lavoratori senza violare gli artt. 1,
2, 3, 4 e 35 della Costituzione.
"Le disposizioni impugnate sembrano, in verità, - ha concluso il
Pretore - espressione di una tendenza recente della produzione
legislativa rivolta ad erodere, in nome dell'emergenza economica,
significative acquisizioni normative a favore dei lavoratori, attuative
dei principi costituzionali (seppure anteriori alla stessa
Costituzione), che non può non destare, ad avviso di questo giudice,
serie preoccupazioni sotto un profilo di politica del diritto, nel
momento in cui si rivela espressione del dogma illuministico
dell'onnipotenza della legge, che tutto può fare e disfare, senza in
alcun modo tener conto di diritti acquisiti sui quali venga
eventualmente ad incidere, nemmeno nel caso - come quello in esame - in
cui tali diritti derivino da altre norme di legge esplicitamente od
implicitamente rivolte alla realizzazione di principi costituzionali".
4. - Avanti la Corte si è costituito, con la difesa dell'avvocato
Leopoldo Leon giusta procura in calce, il Galbiati mediante memoria
depositata il 20 marzo 1979, il cui contenuto è comune all'incidente
di costituzionalità n. 484 Reg. ord. 1979.
Si è costituita, con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Guarino
giusta procura in calce, la SIDALM mediante memoria depositata il 16
ottobre 1979, in cui ha in linea preliminare contestato la rilevanza
della questione sia perché non riescono applicabili al caso il primo
comma dell'art. 1 della legge n. 215/ 1978 che riflette gli effetti di
dichiarazione di crisi aziendale ex lege n. 675/1977 anteriori al d.l.
n. 80/1978, e il terzo comma dell'art. 1 che riguarda dichiarazioni di
crisi aziendale successive al d.l. n. 80/1978, sia perché oggetto
principale del giudizio erano le pretese del Galbiati verso la UNIDAL,
sol riconoscendo fondate le quali veniva in considerazione la
estensione delle medesime alla SIDALM su cui incideva, in ipotesi, la
normativa sospettata d'incostituzionalità, sia perché il Pretore non
aveva delibato l'impugnativa per dolo, con la quale il Galbiati aveva
investito la conciliazione sindacale con cui si era posto fine al
rapporto Galbiati- UNIDAL, né aveva tenuto conto di ciò che il
Galbiati prestava la sua opera nello stabilimento di Milano, via Silva,
non compreso tra le attività trasferite dalla UNIDAL alla SIDALM.
Formulata, sulla base di tali argomentazioni, istanza di rimessione
degli atti al giudice a quo per rinnovato esame della rilevanza, la
SIDALM ha contestato la fondatezza della questione sul duplice riflesso
che la disdetta, di cui all'art. 2112 cod. civ., non può sospettarsi
d'incostituzionalità e, pertanto, non giova a indurre dubbio sulla
legittimità della dichiarazione di crisi aziendale, della quale è
equipollente, e che l'assunzione dei dipendenti della azienda in crisi,
di cui siasi attuato il trasferimento, giova ad evitare il
licenziamento consecutivo allo spirare del periodo di Cassa
integrazione.
E intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri mediante
atto depositato il 16 ottobre 1979, in cui l'Avvocatura generale dello
Stato, dopo aver contestato la rilevanza della questione con argomenti
non divergenti dagli altri esposti dalla SIDALM, sottolinea, in ordine
alla fondatezza, che i corpi di norme del 1977 e del 1978 sono
essenzialmente volti a garantire i livelli occupazionali mediante il
risanamento delle aziende in crisi e la mobilità dei lavoratori;
finalità, per la realizzazione delle quali non appare contrario ai
dettami costituzionali affiancare alla disdetta, che è espressione di
autonomia privata, la dichiarazione di crisi aziendale; finalità alla
soddisfazione delle quali non è contrario alla Costituzione
sacrificare il diritto del lavoratore all'anzianità. È estraneo -
sempre ad avviso dell'Avvocatura - al giudizio di costituzionalità
l'apprezzamento della sufficienza di mezzi economici, diversi da quello
accolto, indirizzati al fine di rendere possibile il risanamento delle
aziende, né, infine, omette l'Avvocatura di sottolineare l'efficacia
transitoria del primo comma dell'art. 1 e il collegamento dei
successivi commi della stessa disposizione alla emergenza.
La difesa del Galbiati, con istanza 18 dicembre 1979, depositata il
7 gennaio 1980, ha chiesto fissarsi l'udienza di discussione
dell'incidente, e, con memoria depositata il 7 maggio 1980, comune
all'altro incidente di costituzionalità n. 484 Reg. ord. 1979, ha
ampiamente illustrato la rilevanza delle questioni d'illegittimità e
l'illegittimità dell'art. 1 d.l. n. 80/ 1978 e dell'art. 1 legge n.
215/1978, degli artt. 1, 3, 4 e 8 d.l. n. 795/1978 e della legge n.
36/1979.
Premessa l'esposizione delle fonti normative, comune all'altro
incidente di costituzionalità n. 484 Reg. ord. 1979, la difesa, in
punto all'apprezzamento di rilevanza, ha sostenuto che il parametro va
saggiato in riferimento alla ipotesi di accoglimento della domanda, e
non già con riguardo alla pronuncia giudiziale di merito, sia essa
favorevole o contraria all'attore.
In ordine alla fondatezza dell'incidente ha posto in rilievo il
sostrato socio-economico, peraltro non espresso nella ordinanza di
rimessione; sostrato ravvisato in ciò che "l'azienda incorpora ed è
la risultante del lavoro di coloro che vi sono stati addetti" e che "la
loro anzianità e professionalità viene a configurarsi come un
bene-valore incorporato nell'azienda ceduta". Donde due conseguenze.
L'art. 1, ponendo nel nulla l'anzianità, "fa conseguire
gratuitamente codesto bene-valore al cessionario".
In secondo luogo, il d.l. impugnato, lungi dal colmare, come si
proponeva, una lacuna della legge n. 675/1977, che non disciplinava il
caso di cessione dell'azienda da parte dell'impresa in crisi,
sortirebbe invece l'effetto di determinare, per il personale non
assunto dall'impresa cessionaria, che si trovi in mobilità ed in cassa
integrazione guadagni straordinaria, la cessazione di entrambe le
procedure, le quali non avrebbero più corso nei confronti del
personale di una azienda ormai ceduta. Razionale sarebbe stato, invece,
prevedere che il personale dell'azienda in crisi, in caso di cessione
aziendale, passasse alle dipendenze dell'impresa cessionaria, e che
questa, per il fatto della cessione, ereditasse le procedure di
mobilità e di integrazione salariale, provvedendo poi essa a
licenziare, al termine del processo di ristrutturazione, il personale
sovrabbondante. Il diverso sistema usato dal decreto legge avrebbe
l'effetto di incentivare le imprese a costituire il "doppio" di se
stesse (a costituire cioè nuove imprese doppioni, invece di
ricapitalizzare quelle esistenti), al fine di cedere sostanzialmente a
se stesse le aziende, si da poter beneficiare della "riduzione di
personale ex lege" introdotta dalla "novella" in esame.
La difesa ha concluso per la dichiarazione d'incostituzionalità a)
dell'art. 1 d.l. n. 80/1978 e dell'art. 1, commi primo e terzo, della
legge n. 215/1978 per violazione degli artt. 77, 1, 2, 3, 4 comma
primo, 35, 36 comma primo, 41 comma secondo, Cost., e b) dell'intero
d.l. n. 80/1978 e dell'intera legge n. 215/1978 nel suo effetto di
conversione per violazione dell'art. 77 della Costituzione.
5. - All'udienza pubblica del 18 giugno 1980, alla quale la
discussione è stata rinviata dalla precedente udienza del 21 maggio
1980, il Giudice Andrioli ha svolto la relazione. L'avv. Leon,
nell'interesse del Galbiati, ha illustrato le ragioni prospettate nelle
scritture; in particolare, ha invocato, a sostegno della rilevanza
della questione sollevata dal Pretore, i principi del rito speciale del
lavoro, espressi nel testo novellato degli artt. 420 e 421 cod. proc.
civ., che non consentirebbe il frazionamento del giudizio in due o più
sentenze, e, in quanto alla fondatezza della questione, si è diffuso
ad illustrare il significato dell'art. 2112, comma primo cod. civ.
L'avv. Vitucci, in sostituzione dell'avv. Guarino difensore della
SIDALM, ha esposto le ragioni della cliente; in particolare, ha, a
conforto della irrilevanza della questione, richiamato la sentenza n.
103/1979 della Corte e la irretrattabilità della conciliazione
sindacale. L'avv. dello Stato Azzariti, infine, ha puntualizzato alcuni
degli argomenti esposti nell'atto d'intervento. Considerato in diritto :
1. - La diffusa motivazione, svolta dal Pretore sulla rilevanza
della prospettata questione di legittimità. resiste alle critiche
della Presidenza del Consiglio e della SIDALM: basta riflettere che le
eccezioni dirette al rigetto delle domande di merito del Galbiati in
alternativa alle deduzioni di infondatezza della questione stessa
esigono l'accertamento del carattere fraudolento della conciliazione
sindacale e della sostanza dei rapporti tra UNIDAL e SIDALM
(accertamento quest'ultimo di cui non può sfuggire la estrema
complessità) per convincersi che il fondamentale principio della
economia dei giudizi, pur in processo dominato dalla duplice direttiva
della concentrazione e della immediatezza impressa con la legge 11
agosto 1973, n. 533, alla trattazione delle controversie individuali di
lavoro, induce a ritenere opportuna la scelta operata dal Pretore di
Milano.
Non a proposito, nel corso della discussione orale, ha invocato la
difesa della SIDALM la irretrattabilità della conciliazione sindacale
perché non è questa sottratta al comune regime d'impugnazione degli
atti negoziali per vizi della volontà, né si manifesta in termini il
richiamo della sent. n. 103/1979, resa da questa Corte non in tema di
pregiudizialità alternative, ma in riferimento a specie, in cui il
giudice a quo aveva omesso la verifica della fattispecie della norma
impugnata.
2. - Nel merito le questioni sollevate dal Pretore di Milano sono
infondate perché muovono dalla premessa che l'art. 2112, comma primo,
cod. civ., costituisca un tipo di norma di ordine rafforzato se non
costituzionale, in cospetto del quale dovrebbe soccombere il meccanismo
di normativa, opportunamente esposta sul limitare della memoria del
Galbiati, che ha per oggetto le crisi aziendali e la mobilità dei
lavoratori.
Gli argomenti di contenuto economico-sociale, con grande impegno
svolti dalla difesa del lavoratori al fine di virilizzare la premessa,
non persuadono. L'affermazione che l'impugnato art. 1, ponendo nel
nulla l'anzianità, faccia conseguire gratuitamente al cessionario il
bene lavoro costituito da anzianità e professionalità dei dipendenti
incorporate nell'azienda, non tiene conto dello stato di crisi, che,
indipendentemente dalla normativizzazione che se ne è fatta dal 1977 e
fuori dall'ipotesi dell'amministrazione straordinaria, prevista dal
d.l. n. 26/ 1979, conv. nella legge n. 95/1979, rappresenta il più
delle volte l'anticamera della dichiarazione di fallimento, la quale, a
stare al codice civile, non provoca - è vero - la cessazione del
rapporto di lavoro ma si limita, nella quasi totalità dei casi, a
procrastinarla, esponendo poi i lavoratori licenziati dagli organi
della procedura concorsuale, che non abbiano autorizzato la
continuazione dell'esercizio dell'impresa, alle non celeri operazioni
di ripartizione dell'attivo, nelle quali la laudabile novellazione
dell'ordine dei privilegi effettuata nel 1975 non è sempre idonea a
far acquisire il dovuto ai lavoratori ormai privi di occupazione. Anche
qui riceve conferma l'adagio che una cosa è la più fondata delle
pretese e altra è la sua soddisfazione.
Né giova plaudire, come a più razionale scelta, alla ipotesi
negletta dal legislatore, per la quale il personale dell'impresa in
crisi, in corso di cessione aziendale, sarebbe trasferito alle
dipendenze della impresa cessionaria e questa, per effetto della
cessione, provvederebbe a licenziare, al termine del processo di
ristrutturazione, il personale sovrabbondante; ipotesi che, se elevata
a dignità di contenuto di norma cogente, impedirebbe - sospetta la
difesa del Galbiati - agli imprenditori di dar vita a controfigure di
se stessi onde rimanere titolari delle aziende cedute e di fruire della
riduzione di personale ex lege. Ché riesce agevole obiettare che
giudici civili, amministrativi e penali ben potranno esercitare il loro
magistero per evitare le ipotizzate frodi alla legge.
Né ha pregio l'argomentazione diretta ad evidenziare che del
risanamento delle imprese in crisi farebbero le spese i lavoratori
perché la collettività, la quale non consta soltanto di coloro che
pongono a disposizione di altri energie di lavoro, contribuisce in
guisa più che cospicua - traverso rivoli più o meno diretti - ai
finanziamenti, in difetto dei quali il ricupero delle imprese
rimarrebbe sulla carta. Che poi i finanziamenti non siano
illuminatamente utilizzati o vengano divertiti per altre finalità, è
vicenda che va accertata dalle autorità competenti e dai giudici dei
diritti e dei reati.
Né, infine, giova istituire raffronto tra impresa sana e impresa
in crisi per argomentarne la offesa che all'art. 3 Cost. infliggerebbe
il diverso trattamento riservato ai dipendenti dell'una e dell'altra,
perché sin troppo palese è la diversità di condizione, in cui
versano le due figure di imprese tolte a paragone.
La maggior ampiezza del novero dei parametri di costituzionalità,
indotti dal Pretore, rispetto agli artt. 3 e 36 su cui si è con
maggiore intensità soffermata la difesa del Galbiati, non esime la
Corte dal porre in rilievo l'assolutezza della proposizione, da cui il
Pretore muove per stimare "abbastanza fondata" la questione di
costituzionalità per violazione dell'art. 36, che, cioè, l'art. 2112,
comma primo, cod. civ. garantisce la continuità del rapporto di lavoro
nell'ipotesi di trasferimento di azienda.
Ben noti accordi sindacali, pur applicati nel senso, accolto dalla
giurisprudenza ordinaria la quale mira a ridurre traverso impegnate
indagini del concreto l'area dei licenziamenti collettivi, estranei
alla legge n. 604/1966 (art. 11, comma secondo) e all'art. 18 legge n.
300/1970, smentiscono la conformità della proposizione al diritto
vigente e vivente, il quale non consente - lo si ripete - di elevare la
norma in esame a pietra di paragone avanti la quale dovrebbe cedere la
normativa impugnata.
Disatteso, per le già esposte ragioni ricavate in parte da norme
vigenti e in parte dalla comune esperienza, il rilievo che
l'applicazione dell'art. 1 e della legislazione pregressa e successiva,
nella quale s'integra, sia finanziata dai soli lavoratori, vengono meno
le censure di violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 35, che, nella
ordinanza di rimessione, rinvengono in quel rilievo l'unica base.
Né, infine, merita accoglimento la impugnazione basata sull'art.
41, comma secondo (per giunta menzionata nel solo dispositivo della
ordinanza), la quale si ricollega pur sempre al ripetuto e più volte
criticato rilievo di ordine economico finanziario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1,
commi primo e terzo, della legge 26 maggio 1978, n. 215, sollevata in
riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 comma primo, 35, 36 comma primo, e 41
comma secondo, Cost. dal Pretore di Milano con la ordinanza 8 febbraio
1979.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
-BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte