Sentenza n. 143/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Abruzzo 2 febbraio 1978, n. 9 ("Trattamento economico del
personale dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo"), promosso
con ordinanza emessa il 25 ottobre 1978 dal T.A.R. per l'Abruzzo sul
ricorso proposto da De Tiberis Ugo ed altri contro l'Ente Fucino ed
altro, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno 1980.
Visti gli atti di costituzione di Capranica Ferdinando ed altri,
dell'ERSA e della Regione Abruzzo;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio promosso da taluni dipendenti dell'Ente
del Fucino il TAR per l'Abruzzo, con ordinanza 25 ottobre 1978, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della legge
regionale abruzzese 2 febbraio 1978, n. 9 ("Trattamento economico del
personale dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo"), in
riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost..
Secondo il TAR, la normativa dettata da tale legge regionale
sarebbe in primo luogo in contrasto con i principi generali all'uopo
fissati dalla legge 30 aprile 1976, n. 386 e dal d.P.R. 26 maggio 1976,
n. 411, anche in relazione all'art. 117 Cost., che devolve alla
Regione la potestà legislativa in materia, "nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato". Infatti la legge n.
386 del 1976 rientra tra quelle che questi principi contengono ed essa,
all'art. 5, stabilisce che le leggi regionali debbono disciplinare sia
il riordino dei servizi degli Enti di sviluppo sotto l'aspetto organico
e funzionale, sia il trattamento giuridico ed economico del personale
di essi Enti, ai sensi dell'art. 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70,
in modo da assicurare uniformità di trattamento tra gli Enti stessi.
Viceversa, la legge regionale impugnata, oltre a disattendere quanto
disposto dall'art. 15 della legge n. 70/1975, in ordine alle qualifiche
dei vari dipendenti, per quanto concerne precipuamente la carriera dei
funzionari porrebbe in essere veri e propri "appiattimenti", e,
conseguentemente, consente di attribuire al personale che riveste
qualifiche differenti, identici emolumenti.
La legge impugnata, inoltre, contrasterebbe con l'art. 36 Cost.,
non garantendo al lavoratore una retribuzione proporzionata alla
qualità e quantità del lavoro, avendo creato fasce retributive
ristrette e raggruppato sotto un'unica qualifica dirigenti con
mansioni, funzioni e responsabilità diverse, ponendo in essere un vero
e proprio "appiattimento", così da negare il giusto riconoscimento
della "qualità del lavoro".
Infine essa contrasterebbe prima con l'art. 97 Cost., avendo omesso
di determinare, da un lato, le sfere di competenza, le attribuzioni, le
responsabilità dei dipendenti; dall'altro ponendo, sia pure
provvisoriamente, a base di ogni progressione economica la sola
anzianità, così da eliminare ogni incentivo e compromettere
l'efficienza della P.A..
Davanti a questa Corte si sono costituiti in termini i ricorrenti
nel giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata
per le ragioni indicate nell'ordinanza di rimessione.
Si sono costituiti pure la Regione Abruzzo e l'Ente regionale di
sviluppo agricolo in Abruzzo (ERSA), ma fuori termine. Considerato in diritto :
1. - Con la ordinanza in epigrafe il giudice a quo dubita della
legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 2
febbraio 1978, n. 9 ("Trattamento economico del personale dell'Ente
Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo"), in relazione agli artt. 36, 97
e 117 Cost., in quanto:
a) la legge violerebbe l'art. 97 Cost. perché sarebbe in contrasto
con i principi generali fissati dalla legge statale 30 aprile 1976, n.
386 ("Norme di principio, particolari e finanziarie concernenti gli
enti di sviluppo") e dal d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 ("Disciplina del
rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70") e, in particolare, con l'art. 5 della prima, in
virtù del quale le leggi regionali devono disciplinare il riordino dei
servizi degli enti di sviluppo sotto l'aspetto organico e funzionale ed
il trattamento giuridico ed economico del personale ai sensi dell'art.
35 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ("Disposizioni sul riordinamento
degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente")
in modo da assicurare uniformità di trattamento fra gli enti stessi:
la legge regionale, invece, disattende il disposto dell'art. 15 della
legge n. 70/1975, circa le qualifiche dei dipendenti, ponendo in essere
degli appiattimenti e, quindi, attribuendo al personale con qualifiche
diverse emolumenti identici;
b) la stessa legge regionale violerebbe l'art. 36 Cost., non
garantendo al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità e
quantità del lavoro, avendo creato fasce retributive ristrette e dando
luogo, di conseguenza, allo appiattimento di cui si è già parlato;
c) violerebbe, infine, l'art. 97, perché non ha determinato le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità dei
dipendenti e, ponendo a base del trattamento economico la sola
anzianità, ha eliminato ogni incentivo e compromette la efficienza
della P.A..
La questione non è fondata.
2. - In primo luogo devono dichiararsi inammissibili la
costituzione della Regione Abruzzo e quella dell'ERSA, avvenute fuori
dei termini perentori previsti dagli artt. 25 l. 11 marzo 1953, n. 87,
e 3 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale.
3. - Passando al merito della questione, la Corte osserva
preliminarmente che con la legge regionale n. 9 del 1978 la Regione
Abruzzo volle dare un assetto del tutto provvisorio al trattamento
economico del personale dell'Ente Fucino: infatti da un lato la
normativa compresa in questa legge ha avuto efficacia solo per breve
tempo, essendo stata sostituita dalla successiva legge regionale 28
dicembre 1978, n. 87 (entrata in vigore il 29 dicembre 1978) e
dall'altro il contenuto della l. n. 9 è esclusivamente economico,
dettandosi disposizioni concernenti le varie voci che concorrono a
formare la retribuzione di quei dipendenti, l'ammontare della
retribuzione stessa e le ulteriori norme occorrenti per procedere alla
determinazione in concreto della retribuzione medesima. Solo entro
questi ristretti limiti la legge n. 9 fa riferimento allo stato
giuridico dei dipendenti e precisamente alle qualifiche alle quali sono
rapportate le diverse misure della retribuzione.
È partendo da questa premessa che vanno esaminate le censure che
vengono mosse alla legge, le quali si fondano tutte sulla
considerazione che la legge medesima avrebbe proceduto ad un
appiattimento delle qualifiche e perciò avrebbe violato le cennate
disposizioni costituzionali.
Ma al riguardo la Corte non può non richiamare la sua precedente
giurisprudenza (sentenze n. 10 del 1980; nn. 277 e 278 del 1983).
Con tali pronunce (una delle quali: la sent. n. 277 del 1983
relativa ad altra legge abruzzese - la legge 2 agosto 1973, n. 32 - di
analogo contenuto) la Corte ha escluso che una articolazione ristretta
delle carriere, la mancata previsione di meccanismi che consentano la
valutazione dei meriti e delle capacità individuali e la insufficiente
determinazione delle sfere di competenza, delle attribuzioni e delle
responsabilità dei dipendenti possa comportare violazione di alcuna
delle cennate disposizioni costituzionali.
A maggiore ragione queste affermazioni possono essere applicate nel
caso di specie, in quanto, come si è osservato, la legge n. 9 non
disciplina in via diretta lo stato giuridico dei dipendenti dell'Ente
Fucino ma a questo fa riferimento solo al fine di potere stabilire il
quantum della retribuzione, per di più provvisoria delle varie
componenti il personale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Abruzzo 2 febbraio 1978, n. 9 ("Trattamento
economico del personale dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in
Abruzzo"), sollevata dal TAR per l'Abruzzo con ordinanza 25 ottobre
1978, in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte