Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.169 e 170 del

codice militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio

1987 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n. 533 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 14

luglio 1987, ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52

della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 169 e 170 del codice

penale militare di pace, nella parte in cui comminano la pena

detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di

cose mobili militari;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

Considerato che la questione è già stata dichiarata

inammissibile con sentenza n. 280 del 1987 e che nell'ordinanza di

rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli

esaminati allora dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 del codice penale

militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52

della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza

del 14 luglio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte