Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/2001 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

citata

  • art. 2Costituzione
  • art. 3legge 114/1974
  • art. 5legge 261/1991
  • art. 26legge 153/1969
  • art. 3legge 153/1969
  • art. 77legge 261/1991
  • art. 3legge 335/1995

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 77, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

(Testo unico delle disposizioni in materia di pensioni di guerra) e

3, terzo comma, n. 2, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il

miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali),

convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, promosso con ordinanza

emessa il 24 marzo 1999 dal pretore di Trani nel procedimento civile

vertente tra Carmela De Sario e l'Istituto nazionale per la

previdenza sociale (INPS), iscritta al n. 622 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1a

seriespeciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2001 il giudice

relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello

Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza del 24 marzo 1999 il pretore di Trani,

nel corso del giudizio civile tra Carmela De Sario e l'Istituto

nazionale per la previdenza sociale (INPS) avente ad oggetto la

domanda della prima di accertamento del suo diritto alla pensione

sociale, ha proposto questione di legittimità costituzionale

dell'art. 77, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915

(Testo unico delle disposizioni in materia di pensioni di guerra), in

combinato disposto con l'art. 3, terzo comma, numero 2, del d.l.

2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti

previdenziali ed assistenziali), convertito in legge 16 aprile 1974,

n. 114, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che, secondo il giudice rimettente, in ragione dell'espressa

previsione contenuta nell'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, convertito

in legge n. 114 del 1974, il reddito derivante dalla pensione di

guerra, seppur relativo ad un trattamento di carattere risarcitorio,

era non di meno computabile al fine di determinare la soglia

reddituale richiesta per beneficiare della pensione sociale, atteso

che l'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261 - nel sostituire il

primo comma dell'art. 77 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e nel

prevedere in generale la non computabilità delle pensioni di guerra

nel calcolo del reddito a fini fiscali, previdenziali ed

assistenziali - aveva però lasciato in vigore il secondo comma dello

stesso art. 77 del d.P.R. n. 915 del 1978, che, richiamando il citato

art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del

1974, perpetuava la computabilità del trattamento pensionistico di

guerra al fine del riscontro del requisito reddituale rilevante per

ottenere la pensione sociale;

che - a suo avviso - tale residuale computabilità delle

pensioni di guerra nel calcolo del reddito al fine della spettanza

della pensione sociale contrasterebbe con la loro natura risarcitoria

ed ostacolerebbe la funzione che svolge la pensione sociale con

conseguente violazione dell'art. 38, nonché dell'art. 3 della

Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della questione;

che si è costituito l'INPS, chiedendo anch'esso che la

questione sia dichiarata infondata.

Considerato che già questa Corte ha ritenuto dapprima infondata

(sentenza n. 157 del 1980) e poi manifestamente infondata (ordinanza

n. 174 del 1985) la questione di costituzionalità dell'art. 26 della

legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974,

n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui

escludevano dal diritto alla pensione sociale coloro che percepivano

pensioni di guerra e stabilivano che, qualora quest'ultima fosse

inferiore alla prima, si avesse diritto a percepire soltanto la

differenza tra l'una e l'altra;

che l'art. 77 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nel

riordinare la disciplina delle pensioni di guerra, ha contemplato in

generale (al primo comma) l'irrilevanza dei redditi pensionistici

(oltre che ai fini fiscali, anche) ai fini previdenziali ed

assistenziali, lasciando però ferme le disposizioni, già scrutinate

da questa Corte, e segnatamente l'art. 3 del d.l. n.30 del 1974,

convertito in legge n. 114 del 1974, citato, sicché ha confermato la

computabilità delle pensioni di guerra al fine dell'integrazione del

requisito reddituale della pensione sociale;

che, successivamente, l'art. 5 della legge 8 agosto 1991,

n. 261, nel modificare i trattamenti pensionistici di guerra, ha

sostituito il solo primo comma del citato art. 77 del d.P.R. n. 915

del 1978 (ribadendo la natura risarcitoria di tali trattamenti e

ampliando, anche ai fini sanitari, la portata della regola generale

della loro non computabilità, laddove sia prescritto un requisito

reddituale per trattamenti pensionistici e per la concessione di

esoneri, ovvero benefici economici ed assistenziali), ma non ha

modificato il secondo comma dello stesso art. 77, confermando quindi

ulteriormente la computabilità delle pensioni di guerra al fine

dell'integrazione del requisito reddituale della pensione sociale;

che questa scelta discrezionale del legislatore non è stata

revocata neppure allorché l'art. 3 della legge 8 agosto 1995,

n. 335, nel contesto della riforma pensionistica, ha sostituito (a

partire dal 1° gennaio 1996) alla pensione sociale l'assegno sociale;

che l'intervento assistenziale della collettività, espresso

nella pensione sociale prima di tale riforma, persegue il fine di

soccorrere coloro che, sprovvisti di mezzi necessari per vivere,

versano in uno stato di bisogno, necessariamente da emendare in

adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e

sociale della collettività, sanciti dagli artt. 2 e 38 della

Costituzione;

che rientra nella discrezionalità del legislatore

individuare la soglia reddituale al di sotto della quale sussiste

siffatta situazione di bisogno;

che, a tale limitato fine, possono rilevare anche i

trattamenti pensionistici di guerra, i quali, pur avendo natura

dichiaratamente risarcitoria, rappresentano pur sempre

un'attribuzione patrimoniale valida a differenziare non

irragionevolmente la posizione di chi ne sia titolare rispetto a

quella di chi, non beneficiandone, risulti maggiormente bisognevole,

se indigente ed a parità di altre condizioni, dell'intervento

assistenziale dello Stato;

che, quindi, anche il trattamento pensionistico di guerra,

nello specifico contesto normativo della pensione sociale, può

concorrere nella valutazione della soglia reddituale rilevante quale

presupposto per il diritto alla pensione stessa, senza che siano

violati i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di necessaria

protezione sociale (art. 38 Cost.);

che, in conclusione, la proposta questione di legittimità

costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 77, secondo comma, del d.P.R.

23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle disposizioni in materia

di pensioni di guerra), in combinatodisposto con l'art. 3, terzo

comma, numero 2, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il

miglioramento di alcunitrattamenti previdenziali ed assistenziali),

convertito in legge 16 aprile 1974, n.114, sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Trani, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte