Sentenza n. 144/1980
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1980 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 795/1978
- art. 3d.l. 795/1978
- art. 4d.l. 795/1978
- art. 8d.l. 795/1978
usata come parametro
citata
- art. 77d.l. 795/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 13 dicembre
1978, n. 795 (norme in materia di mobilità dei lavoratori) promosso
con ordinanza emessa il 9 gennaio 1979 dal Pretore di Milano nel
procedimento penale a carico di Potenza Ivo ed altri, iscritta al n.
484 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.
Visti gli atti di costituzione di Bove Matteo ed altri (denuncianti
querelanti nel suddetto procedimento penale) e di Potenza Ivo ed altri;
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1980 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Leopoldo Leon per Bove Matteo ed altri, l'avv.
Sandulli per Potenza Ivo ed altri, l'avvocato dello Stato Giorgio
Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento penale (n. 157715/78) contro Potenza Ivo,
Vialetto Stefano Marco, Volucello Paolo, Zumbo Andrea, Ferri Giorgio,
Villa Giorgio e altri sei, instaurato a seguito di denuncia querela
presentata da Bove Matteo, Saias Mario, Lucchetti Gaetano, Donatiello
Pasquale, Masala Pietro, per i reati di cui agli artt. 8, 33, 38 legge
20 maggio 1970, n. 300 e agli artt. 10, 11, 13, 14, 15, 27 legge 29
aprile 1949, n. 264, nonché all'art. 323 c.p. per il solo Volucello,
il Pretore di Milano ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la questione di costituzionalità degli artt. 1, 3, 4, 8
decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795 in riferimento agli artt. 3, 4 e
41 Cost., e dell'intero decreto legge in riferimento all'art. 77 cpv.
Cost., prospettando quattro sequenze di considerazioni nella ordinanza
emessa il 9 gennaio 1979, debitamente comunicata e notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 22 agosto 1979 (n. 484
Reg. ord. 1979).
2. - Avanti la Corte si sono tempestivamente costituiti i
suelencati denuncianti querelanti con il patrocinio dell'avv. Leopoldo
Leon mediante atto depositato il 28 marzo 1979, nel quale, dopo aver
declinato la qualità di dipendenti dell'UNIDAL, poi assunti dalla
SIDALM, hanno illustrato il buon fondamento delle ragioni svolte nella
ordinanza di rimessione e hanno sollecitato la Corte a sollevare
d'ufficio le questioni di legittimità, per violazione degli artt. 70,
76 e 77, commi primo e secondo Cost., del decreto legge numero 80/1978,
per eccesso di potere governativo, da ravvisare in ciò che il Governo
si sarebbe proposto di disciplinare il caso UNIDAL mediante norme
aventi forza di legge - e non con atti e regolamenti amministrativi
della legge n. 215/78 di conversione - e per avere, tra l'altro,
affidato la funzione legislativa ai sindacati contrapposti riesumando
l'ordinamento corporativo in violazione della disposizione transitoria
XII della Costituzione.
Nell'atto depositato il 25 giugno 1979, il Potenza e il Vialetto,
costituitisi con il patrocinio dell'avv. Aldo Sandulli, si diffondevano
a dimostrare l'infondatezza delle questioni e, in particolare,
richiamavano l'attenzione della Corte su ciò che la conversione in
legge del decreto legge impugnato, avvenuta successivamente alla
ordinanza pretorile, ne determinava la irrilevanza della più parte,
posta d'altro canto in crisi dallo art. 2 c.p. Dal suo canto, infine,
la Presidenza del Consiglio dei ministri concludeva, nell'atto
d'intervento depositato l'11 settembre 1979, per la irrilevanza, e
in ipotesi per l'infondatezza dell'incidente, allegando ragioni per
massima parte convergenti con le difese poi esposte dagli imputati.
Si costituivano, ma fuori termine, gli imputati Zumbo Andrea, Ferri
Giorgio e Villa Giorgio (amministratore delegato il primo e dirigenti i
due altri della SIT SIEMENS).
3. - All'udienza pubblica del 5 dicembre 1979 in cui il Giudice
Andrioli svolse la relazione, l'avv. dello Stato Albisinni eccepì la
irritualità della costituzione dei denuncianti querelanti per non
essere l'avv. Leon, pure presente all'udienza, munito di procura di
costoro; eccezione, che la Corte, ritiratasi in camera di consiglio per
deliberare in proposito, ritenne fondata con ordinanza, letta dal
Presidente e trascritta nel processo verbale d'udienza. A seguito di
che, l'avv. Sandulli insisté per la irrilevanza e, in ipotesi, per la
infondatezza della questione, mentre l'avv. Albisinni si riportava
all'atto d'intervento.
4. - Successivamente, la Corte, preso atto della istanza in data 17
gennaio 1980 con cui l'avv. Leon aveva chiesto revocarsi la ordinanza 5
dicembre 1979, ha rilevato che, a margine dell'atto di costituzione di
Bove Matteo, Saias Mario, Lucchetti Gaetano, Donatiello Pasquale,
Masala Pietro (atto di costituzione comune alla costituzione di
Galbiati Pietro nell'incidente di costituzionalità n. 570 Reg. ord.
1979), risultava conferita delega autografa e certificata autentica
dall'avv. Leon tempestivamente costituitosi, e ha revocato con
ordinanza 20 marzo 1980 n. 38 la ordinanza 5 dicembre 1979 rinviando
il procedimento a nuovo ruolo.
Con memoria tempestivamente depositata, comune allo incidente di
costituzionalità n. 570 Reg. ord. 1979, la difesa dei denuncianti
querelanti ha ampiamente illustrato la rilevanza delle questioni di
costituzionalità prospettate dal Pretore e non meno ampiamente
argomentato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 decreto legge
n. 80/1978 e dell'art. 1 della legge n. 215/1978, degli artt. 1, 3, 4
e 8 del decreto legge n. 795/1978 e della legge n. 36/1979, in
riferimento agli artt. 76 e 77, 24 comma primo, 25 comma primo, 101 e
102 Cost., ai principi costituzionali di separazione dei poteri, del
dovuto procedimento legale e di quello, che ne scaturisce, di
irretroattività della legge, e agli artt. 1, 2, 3, 4 comma primo, 35,
36 comma primo, 41 comma secondo della Costituzione.
5. - All'udienza pubblica del 18 giugno 1980 in cui il Giudice
Andrioli ha svolto la relazione, i patroni delle parti private Leon e
Sandulli sono tornati ad illustrare le rispettive argomentazioni e
conclusioni e l'avv. dello Stato Azzariti ha illustrato le ragioni
esposte nell'atto d'intervento. Considerato in diritto :
Per dire rilevante la questione di legittimità del d.l. numero
795/1978, sollevata d'ufficio, il Pretore si è limitato ad affermare
che la normativa impugnata si rivela "potenzialmente idonea ad influire
direttamente sul contenuto finale del procedimento". Pertanto, non ha
il giudice a quo fatto neppur cenno delle attività dei prevenuti, che
la declaratoria d'incostituzionalità, a suo avviso, contribuirebbe ad
ipotizzare criminose.
La Corte non può colmare la lacuna che le vieta, pur senza
scrutinare altri motivi d'irrilevanza delineati dai prevenuti
tempestivamente costituitisi e dalla Presidenza del Consiglio, di
esaminare le questioni, sollevate dal Pretore e, nel corso del presente
giudizio, dalla difesa dei denuncianti querelanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 3, 4, 8 d.l. 13 dicembre 1978, n. 795, in riferimento
agli artt. 3, 4, 41 Cost. e dell'intero d.l. in riferimento all'art. 77
cpv. Cost., sollevate dal Pretore di Milano con ordinanza 9 gennaio
1979.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
-BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte